(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A

    a) Prova   attitudinale:  il  candidato,  per  essere  ammesso  a
sostenere  la  prova  attitudinale,  dovra'  presentare  al consiglio
nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del
presente  decreto.  La  commissione,  istituita  presso  il consiglio
nazionale,   si  riunisce  su  convocazione del  presidente,  per  lo
svolgimento  delle  prove  di  esame, fissandone il calendario. Della
convocazione  della commissione e del calendario fissato per la prova
e'  data  immediata  notizia  all'interessato,  al recapito da questi
indicato nella domanda;
    b) la  prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle
materie  indicate  nel  testo  del  decreto,  si  compone di un esame
scritto  ed  un  esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame
scritto  consiste  nella redazione di progetti integrati assistiti da
relazioni  tecniche concernenti la materia individuata nel precedente
art. 3;
    c) l'esame  orale  consiste  nella discussione di brevi questioni
tecniche  vertenti  sulla  materia  indicata  nel precedente art. 3 e
altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato.
A  questo  secondo  esame  il candidato potra' accedere solo se abbia
superato, con successo, quello scritto;
    d) la   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione
dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione
all'albo degli ingegneri sezione A settore civile ambientale
    e) tirocinio   di   adattamento:   ove   oggetto  di  scelta  del
richiedente,  e'  diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di
base,  specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il
richiedente  presentera'  al  consiglio  nazionale  domanda  in carta
legale  allegando  la  copia  autenticata  del presente provvedimento
nonche'  la  dichiarazione  di  disponibilita'  dell'ingegnere tutor.
Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante
tra  i  professionisti  che  esercitino  nel  luogo  di residenza del
richiedente   e   che  abbiano  un'anzianita'  d'iscrizione  all'albo
professionale di almeno cinque anni. Il consiglio nazionale vigilera'
sull'effettivo  svolgimento  del  tirocinio  a  mezzo  del presidente
dell'ordine provinciale.