Art. 2. 1. Il Consorzio tutela radicchio rosso di Treviso e variegato di Castelfranco e' riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sull'indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso», registrata con regolamento (CE) n. 1263 della commissione del 1° luglio 1996 e sulla indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco», registrata con regolamento (CE) n. 1263 della commissione del 1° luglio 1996. 2. Gli atti del consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente che lo stesso e' l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la I.G.P. «Radicchio Rosso di Treviso» e per la I.G.P. «Radicchio Variegato di Castelfranco».