Art. 2.
  1.  Il  Consorzio  tutela radicchio rosso di Treviso e variegato di
Castelfranco  e'  riconosciuto  ai sensi dell'art. 14, comma 15 della
legge  21 dicembre  1999,  n.  526  ed  e'  incaricato di svolgere le
funzioni  previste  dal  medesimo  comma, sull'indicazione geografica
protetta  «Radicchio  Rosso  di  Treviso», registrata con regolamento
(CE) n. 1263 della commissione del 1° luglio 1996 e sulla indicazione
geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco», registrata
con regolamento (CE) n. 1263 della commissione del 1° luglio 1996.
  2.  Gli  atti  del  consorzio di cui al comma precedente, dotati di
rilevanza  esterna,  contengono  gli  estremi del presente decreto di
riconoscimento  al  fine  di  distinguerlo  da  altri enti, anche non
consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati
e  di  rendere  evidente che lo stesso e' l'unico soggetto incaricato
dal  Ministero  allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per
la  I.G.P.  «Radicchio  Rosso  di Treviso» e per la I.G.P. «Radicchio
Variegato di Castelfranco».