Art. 4. Il Consorzio tutela radicchio rosso di Treviso e variegato di Castelfranco puo' coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attivita' di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della I.G.P. «Radicchio Rosso di Treviso» e della I.G.P. «Radicchio Variegato di Castelfranco» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.