Art. 4.
  Il  Consorzio  tutela  radicchio  rosso  di  Treviso e variegato di
Castelfranco  puo' coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli
con  l'art.  2  del  presente  decreto,  l'attivita' di autocontrollo
svolta   dai   propri   associati  e,  ove  richiesto,  dai  soggetti
interessati   all'utilizzazione  della  I.G.P.  «Radicchio  Rosso  di
Treviso»  e  della  I.G.P.  «Radicchio Variegato di Castelfranco» non
associati,  a condizione  che  siano immessi nel sistema di controllo
dell'organismo autorizzato.