Art. 5.
  1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
Consorzio   tutela   radicchio   rosso  di  Treviso  e  variegato  di
Castelfranco  sono  ripartiti in conformita' del decreto 12 settembre
2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione
dei  costi  derivanti  delle  attivita'  dei consorzi di tutela delle
denominazioni  di  origine  e  delle indicazioni geografiche protette
incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
  2.  I  costi  dell'attivita'  svolta dal Consorzio tutela radicchio
rosso   di   Treviso  e  variegato  di  Castelfranco,  che  interessa
esclusivamente  una  delle  indicazioni  geografiche  protette per le
quali  il  consorzio  stesso  risulta incaricato, sono posti a carico
esclusivamente  dei  soggetti interessati alla indicazione geografica
protetta cui e' rivolta l'attivita' del consorzio.
  3.  I  soggetti  immessi  nel  sistema  di  controllo  della I.G.P.
«Radicchio  Rosso  di Treviso» e della I.G.P. «Radicchio Variegato di
Castelfranco» appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella
filiera   ortofrutticoli   e  cereali  non  trasformati,  individuata
all'art.   4   lettera   b)   del  decreto  12 aprile  2000,  recante
disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei
consorzi  di  tutela  delle  D.O.P.  e  delle  I.G.P.,  sono tenuti a
sostenere  i  costi  di  cui  al  comma  precedente, anche in caso di
mancata appartenenza al consorzio di tutela.