Art. 5. 1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il Consorzio tutela radicchio rosso di Treviso e variegato di Castelfranco sono ripartiti in conformita' del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attivita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali. 2. I costi dell'attivita' svolta dal Consorzio tutela radicchio rosso di Treviso e variegato di Castelfranco, che interessa esclusivamente una delle indicazioni geografiche protette per le quali il consorzio stesso risulta incaricato, sono posti a carico esclusivamente dei soggetti interessati alla indicazione geografica protetta cui e' rivolta l'attivita' del consorzio. 3. I soggetti immessi nel sistema di controllo della I.G.P. «Radicchio Rosso di Treviso» e della I.G.P. «Radicchio Variegato di Castelfranco» appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati, individuata all'art. 4 lettera b) del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.