IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visti  i  decreti  20 marzo 2002, 16 luglio 2002, 19 novembre 2002,
11 marzo  2003,  19  giugno  2003,  24 ottobre  2003,  4 marzo  2004,
7 luglio  2004,  19 ottobre  2004, 15 febbraio 2005, 21 giugno 2005 e
20 ottobre   2005,  con  i  quali  la  validita'  dell'autorizzazione
triennale  rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q.
-  Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r. l.», con decreto 26
marzo 1999, e' stata prorogata fino al 14 marzo 2006;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
indicazione  geografica  protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola
Piemonte»,  allo  schema  tipo  di  controllo,  trasmessogli con nota
ministeriale del 21 marzo 2002, protocollo n. 61439;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente   la   indicazione   geografica  protetta  «Nocciola  del
Piemonte» o «Nocciola Piemonte»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 26 marzo 1999;
  Considerato  che con regolamento della Commissione (CE) n. 464/2004
del  12 marzo  2004  sono  stati  modificati  alcuni  elementi  ed in
particolare l'art. 8 del disciplinare di produzione della indicazione
geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte»;
  Considerato   che   l'art.  8,  lettera  c),  del  disciplinare  di
produzione   della  indicazione  geografica  protetta  «Nocciola  del
Piemonte»   o   «Nocciola  Piemonte»  stabilisce  che  nel  preparato
alimentare deve avvenire citando in qualunque punto dell'etichetta la
dicitura  «prodotto  ottenuto con "Nocciola del Piemonte" o "Nocciola
Piemonte"»;
  Considerato  che  il  Consorzio di tutela Nocciola del Piemonte con
decreto   ministeriale  4 dicembre  2003  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 293 del 18 dicembre 2003 e'
stato  riconosciuto  ai  sensi  dell'art.  14,  comma 15, della legge
21 dicembre  1999,  n.  526, ed e' incaricato di svolgere le funzioni
previste  dal  medesimo  comma  sulla indicazione geografica protetta
«Nocciola   del   Piemonte»  o  «Nocciola  Piemonte»  registrata  con
regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996;
  Considerato  che la vigilanza sul rispetto di quanto previsto dalla
lettera   c)   dell'art.  8  del  disciplinare  di  produzione  della
indicazione  geografica  protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola
Piemonte»   verra'  svolta  dal  Consorzio  di  tutela  Nocciola  del
Piemonte;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata all'organismo di controllo «I.N.O.Q. -
Istituto  nord  ovest  qualita'  -  Soc.  coop.  a r.l.», con sede in
Moretta  (Cuneo),  piazza  Carlo  Alberto  Grosso  n. 82, con decreto
26 marzo 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica
protetta  «Nocciola del Piemonte» registrata con il regolamento della
Commissione  (CE)  n.  1107/96 del 12 giugno 1996, gia' prorogata con
decreti  20 marzo  2002,  16 luglio  2002, 19 novembre 2002, 11 marzo
2003,  19 giugno  2003, 24 ottobre 2003, 4 marzo 2004, 7 luglio 2004,
19 ottobre  2004, 15 febbraio 2005, 21 giugno 2005 e 20 ottobre 2005,
e'  ulteriormente  prorogata  di  centoventi  giorni  a  far data dal
14 marzo 2006.