Art. 3.
  1.  Le  spese per l'effettuazione delle ispezioni, effettuate dagli
ispettori di cui all'art. 1, sono a carico del bilancio del Ministero
della  salute  e gravano sul capitolo n. 312, relativo alle notifiche
delle nuove sostanze pericolose dello stesso Ministero.

    Roma, 27 gennaio 2006

                                                 Il Ministro: Storace