Art. 3. 1. Le spese per l'effettuazione delle ispezioni, effettuate dagli ispettori di cui all'art. 1, sono a carico del bilancio del Ministero della salute e gravano sul capitolo n. 312, relativo alle notifiche delle nuove sostanze pericolose dello stesso Ministero. Roma, 27 gennaio 2006 Il Ministro: Storace