Art. 2.
Rendicontazione   di   riferimento   ai   fini  delle  movimentazioni
                             finanziarie
  1.  Entro  la  fine del terzo giorno successivo alla chiusura della
settimana  contabile di riferimento, a ciascun concessionario e' reso
disponibile  dal totalizzatore nazionale il rendiconto della gestione
finanziaria relativa alla settimana contabile di riferimento.
  2. Il rendiconto contiene:
    a) l'importo totale da versare;
    b) l'incasso della raccolta;
    c) l'incasso  totale  lordo  relativo  alle  giocate raccolte per
tutte  le  scommesse  di cui e' chiusa l'accettazione nella settimana
contabile  di  riferimento  ed  ai rimborsi pagati e prescritti nella
settimana contabile di riferimento;
    d) l'aggio  totale  trattenuto  dai gestori dei luoghi di vendita
delle scommesse, relativo all'incasso di cui al punto c);
    e) l'importo  totale  delle  vincite pagate nei luoghi di vendita
delle scommesse nella settimana contabile di riferimento;
    f) l'importo  totale  dei  rimborsi  effettuati  nella  settimana
contabile  di  riferimento  e  dei rimborsi prescritti nella medesima
settimana;
    g) l'incasso   di   ciascuna   scommessa   di   cui   e'   chiusa
l'accettazione nella settimana contabile di riferimento;
    h) il  corrispettivo  del  concessionario  solo  per le scommesse
refertate  di  cui e' chiusa l'accettazione nella settimana contabile
di riferimento.
  3.  A  ciascun  concessionario  e'  reso disponibile, su richiesta,
l'elenco delle vincite pagate e dei rimborsi effettuati nei luoghi di
vendita delle scommesse nella settimana contabile di riferimento.
  4.  Gli  importi  dovuti  dal concessionario ad AAMS sono stabiliti
sulla  base del rendiconto della gestione finanziaria di cui al comma
1.