Art. 3. Obblighi del concessionario per la gestione degli importi dovuti ad AAMS 1. Il concessionario mette a disposizione di AAMS sul conto corrente di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 26 ottobre 2005, prot. n. 2005/4637/Giochi/SCO, per data e per valuta, entro la fine dell'ottavo giorno solare dalla data di disponibilita' delle rendicontazioni della settimana contabile di riferimento, il saldo settimanale sulla base delle comunicazioni rese disponibili da AAMS. 2. Il concessionario, inoltre, accredita sullo stesso conto corrente di cui al comma 1, ogni altro importo dovuto ad AAMS, in virtu' del contratto di concessione, secondo le modalita' previste dallo stesso, e di ogni altro eventuale provvedimento di AAMS.