Art. 3.
Obblighi  del  concessionario per la gestione degli importi dovuti ad
                                AAMS
  1.  Il  concessionario  mette  a  disposizione  di  AAMS  sul conto
corrente  di  cui  all'art.  30,  comma  1, del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato del 26 ottobre 2005, prot. n. 2005/4637/Giochi/SCO, per data
e  per  valuta, entro la fine dell'ottavo giorno solare dalla data di
disponibilita'  delle  rendicontazioni  della  settimana contabile di
riferimento, il saldo settimanale sulla base delle comunicazioni rese
disponibili da AAMS.
  2.   Il  concessionario,  inoltre,  accredita  sullo  stesso  conto
corrente  di  cui  al  comma 1, ogni altro importo dovuto ad AAMS, in
virtu'  del  contratto  di concessione, secondo le modalita' previste
dallo stesso, e di ogni altro eventuale provvedimento di AAMS.