Art. 10.
                  Ufficio centrale per la sicurezza
  1.   L'Ufficio   centrale  per  la  sicurezza  e'  alle  dipendenze
dell'Autorita'   nazionale  per  la  sicurezza  per  gli  adempimenti
concernenti  la  tutela  delle  informazioni,  dei  documenti  e  del
materiale  classificato.  A  tal  fine  esso  ha  il  compito di dare
attuazione  a  tutte  le  norme  e  direttive  emanate dall'Autorita'
nazionale  per  la  sicurezza in materia di protezione e tutela delle
informazioni   classificate,   anche   in   relazione   agli  accordi
internazionali ed alla normativa comunitaria.
  2.  L'Ufficio centrale per la sicurezza, ai fini di cui al comma 1,
ha in particolare il compito di:
    a) svolgere  azioni  di  indirizzo,  coordinamento,  controllo  e
consulenza nei confronti di tutti gli Organi centrali di sicurezza in
materia di protezione e tutela delle informazioni classificate;
    b) elaborare   le   disposizioni   di  competenza  dell'Autorita'
nazionale per la sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, lettera c);
    c) istruire  le  pratiche  relative all'istituzione, a livello di
vertice  di  un'Amministrazione  pubblica  o  di  un'impresa  che  ha
necessita'  di  trattare  informazioni  classificate, di nuovi Organi
principali di sicurezza;
    d) rilasciare  le autorizzazioni per la movimentazione, in ambito
nazionale   ed   internazionale,  di  materiale  COMSEC  approvato  o
autorizzato   dall'Autorita'   nazionale  per  la  sicurezza  per  la
protezione  di informazioni classificate nonche' della documentazione
COMSEC;
    e) esercitare   le  attribuzioni  di  competenza  in  materia  di
abilitazioni di sicurezza personali e industriali, nonche' in materia
di    sicurezza   delle   comunicazioni,   del   servizio   CIFRA   e
dell'elaborazione  automatica  dei  dati coperti da una classifica di
segretezza;
    f) controllare e verificare, mediante attivita' ispettiva diretta
o  delegata,  ordinaria  o  straordinaria, l'attuazione delle norme e
direttive  in  materia  di  protezione  e  tutela  delle informazioni
classificate;
    g) partecipare,  presso  le  Organizzazioni  internazionali  e le
istituzioni  comunitarie,  a  comitati,  gruppi  di lavoro e riunioni
finalizzati all'elaborazione di progetti di accordi di sicurezza e di
altre  disposizioni aventi ad oggetto la protezione e la tutela delle
informazioni classificate di reciproco interesse;
    h) predisporre   gli   atti   per   la   valutazione,   da  parte
dell'Autorita'  nazionale per la sicurezza, in merito alle violazioni
della sicurezza e alle compromissioni di informazioni classificate di
cui  viene  a  conoscenza  in sede di attivita' ispettiva e segnalate
dagli Organi centrali di sicurezza;
    i) svolgere  qualunque  altro compito assegnatogli dall'Autorita'
nazionale  per  la  sicurezza in materia di protezione e tutela delle
informazioni classificate.
  3. Presso l'Ufficio centrale per la sicurezza sono istituiti:
    a) la  «Segreteria centrale» («Central registry»), con il compito
di:
      1)  distribuire agli Organi principali di sicurezza i documenti
«COSMIC-SEGRETISSIMO»   e   «ATOMAL»   che   ad  essa  pervengono  da
Organizzazioni internazionali e Paesi alleati;
      2)  tenere  aggiornata  la  situazione  nazionale dei documenti
«COSMIC-SEGRETISSIMO»  e  «ATOMAL»  da  essa  distribuiti agli Organi
principali  di  sicurezza, nonche' di quelli della medesima categoria
eventualmente  pervenuti  agli  Organi  principali  ed  esecutivi  di
sicurezza  non  per il suo tramite, ma direttamente da Organizzazioni
internazionali e Paesi alleati;
      3)  tenere  aggiornata  la  situazione  nazionale dei documenti
«SEGRETISSIMO»  nazionali  in  possesso  degli  Organi  principali di
sicurezza e degli Organi esecutivi di sicurezza;
    b) l'«Ufficio  centrale di registrazione UE SEGRETISSIMO», con il
compito   di  distribuire  agli  Organi  principali  di  sicurezza  i
documenti  «UE-SEGRETISSIMO»  che  ad  esso pervengono da istituzioni
dell'Unione  europea,  nonche'  di  registrare  quelli della medesima
categoria eventualmente pervenuti agli Organi principali ed esecutivi
di  sicurezza  non per il suo tramite, ma direttamente da istituzioni
dell'Unione  europea,  e di tenere aggiornata la situazione nazionale
degli stessi.
  4. L'Ufficio centrale per la sicurezza e', altresi':
    a) depositario   e  responsabile  dell'uso  del  sigillo  «NATO»,
assegnato   all'Italia  dal  Consiglio  del  Nord  Atlantico  per  il
trasporto      dei     documenti     e     materiali     classificati
«NATO-RISERVATISSIMO»  e  superiori  verso  altri Paesi dell'Alleanza
atlantica   nonche'   del   rilascio  dell'apposito  «Certificato  di
corriere» all'amministrazione che dispone il trasporto;
    b) depositario   e  responsabile  del  sigillo  «UEO»,  assegnato
all'Italia  dal Consiglio dell'Unione dell'Europa occidentale, per il
trasporto dei documenti e materiali classificati «UEO-RISERVATISSIMO»
e  superiori  verso  altri  Paesi dell'Unione dell'Europa occidentale
nonche'   del   rilascio   dell'apposito  «Certificato  di  corriere»
all'amministrazione che dispone il trasporto;
    c) competente  al rilascio della «Autorizzazione per le scorte di
sicurezza»   (Authorization  for  security  guards)  di  documenti  e
materiali  classificati  prodotti  dalle imprese nell'interesse della
NATO,   nonche'   del  «Certificato  di  corriere  per  il  trasporto
internazionale   a  mano  di  documenti  e  materiali  classificati»,
riferito  a documenti e materiali classificati prodotti dalle imprese
e destinati all'estero nell'ambito di programmi internazionali.