Art. 10. Ufficio centrale per la sicurezza 1. L'Ufficio centrale per la sicurezza e' alle dipendenze dell'Autorita' nazionale per la sicurezza per gli adempimenti concernenti la tutela delle informazioni, dei documenti e del materiale classificato. A tal fine esso ha il compito di dare attuazione a tutte le norme e direttive emanate dall'Autorita' nazionale per la sicurezza in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate, anche in relazione agli accordi internazionali ed alla normativa comunitaria. 2. L'Ufficio centrale per la sicurezza, ai fini di cui al comma 1, ha in particolare il compito di: a) svolgere azioni di indirizzo, coordinamento, controllo e consulenza nei confronti di tutti gli Organi centrali di sicurezza in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate; b) elaborare le disposizioni di competenza dell'Autorita' nazionale per la sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, lettera c); c) istruire le pratiche relative all'istituzione, a livello di vertice di un'Amministrazione pubblica o di un'impresa che ha necessita' di trattare informazioni classificate, di nuovi Organi principali di sicurezza; d) rilasciare le autorizzazioni per la movimentazione, in ambito nazionale ed internazionale, di materiale COMSEC approvato o autorizzato dall'Autorita' nazionale per la sicurezza per la protezione di informazioni classificate nonche' della documentazione COMSEC; e) esercitare le attribuzioni di competenza in materia di abilitazioni di sicurezza personali e industriali, nonche' in materia di sicurezza delle comunicazioni, del servizio CIFRA e dell'elaborazione automatica dei dati coperti da una classifica di segretezza; f) controllare e verificare, mediante attivita' ispettiva diretta o delegata, ordinaria o straordinaria, l'attuazione delle norme e direttive in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate; g) partecipare, presso le Organizzazioni internazionali e le istituzioni comunitarie, a comitati, gruppi di lavoro e riunioni finalizzati all'elaborazione di progetti di accordi di sicurezza e di altre disposizioni aventi ad oggetto la protezione e la tutela delle informazioni classificate di reciproco interesse; h) predisporre gli atti per la valutazione, da parte dell'Autorita' nazionale per la sicurezza, in merito alle violazioni della sicurezza e alle compromissioni di informazioni classificate di cui viene a conoscenza in sede di attivita' ispettiva e segnalate dagli Organi centrali di sicurezza; i) svolgere qualunque altro compito assegnatogli dall'Autorita' nazionale per la sicurezza in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate. 3. Presso l'Ufficio centrale per la sicurezza sono istituiti: a) la «Segreteria centrale» («Central registry»), con il compito di: 1) distribuire agli Organi principali di sicurezza i documenti «COSMIC-SEGRETISSIMO» e «ATOMAL» che ad essa pervengono da Organizzazioni internazionali e Paesi alleati; 2) tenere aggiornata la situazione nazionale dei documenti «COSMIC-SEGRETISSIMO» e «ATOMAL» da essa distribuiti agli Organi principali di sicurezza, nonche' di quelli della medesima categoria eventualmente pervenuti agli Organi principali ed esecutivi di sicurezza non per il suo tramite, ma direttamente da Organizzazioni internazionali e Paesi alleati; 3) tenere aggiornata la situazione nazionale dei documenti «SEGRETISSIMO» nazionali in possesso degli Organi principali di sicurezza e degli Organi esecutivi di sicurezza; b) l'«Ufficio centrale di registrazione UE SEGRETISSIMO», con il compito di distribuire agli Organi principali di sicurezza i documenti «UE-SEGRETISSIMO» che ad esso pervengono da istituzioni dell'Unione europea, nonche' di registrare quelli della medesima categoria eventualmente pervenuti agli Organi principali ed esecutivi di sicurezza non per il suo tramite, ma direttamente da istituzioni dell'Unione europea, e di tenere aggiornata la situazione nazionale degli stessi. 4. L'Ufficio centrale per la sicurezza e', altresi': a) depositario e responsabile dell'uso del sigillo «NATO», assegnato all'Italia dal Consiglio del Nord Atlantico per il trasporto dei documenti e materiali classificati «NATO-RISERVATISSIMO» e superiori verso altri Paesi dell'Alleanza atlantica nonche' del rilascio dell'apposito «Certificato di corriere» all'amministrazione che dispone il trasporto; b) depositario e responsabile del sigillo «UEO», assegnato all'Italia dal Consiglio dell'Unione dell'Europa occidentale, per il trasporto dei documenti e materiali classificati «UEO-RISERVATISSIMO» e superiori verso altri Paesi dell'Unione dell'Europa occidentale nonche' del rilascio dell'apposito «Certificato di corriere» all'amministrazione che dispone il trasporto; c) competente al rilascio della «Autorizzazione per le scorte di sicurezza» (Authorization for security guards) di documenti e materiali classificati prodotti dalle imprese nell'interesse della NATO, nonche' del «Certificato di corriere per il trasporto internazionale a mano di documenti e materiali classificati», riferito a documenti e materiali classificati prodotti dalle imprese e destinati all'estero nell'ambito di programmi internazionali.