Art. 11. Organi centrali di sicurezza 1. Presso le Amministrazioni pubbliche che trattano informazioni classificate, la responsabilita' relativa alla protezione e alla tutela delle medesime, a livello centrale e periferico, fa capo alla massima autorita' delle medesime. 2. In funzione della dimensione di una Amministrazione pubblica, della sua realta' organica ed infrastrutturale e di eventuali altre valutazioni di competenza della massima autorita' della medesima, l'esercizio dei compiti e delle funzioni in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate puo' essere delegato ad un Funzionario/Ufficiale, di elevato livello gerarchico, che assume la denominazione di «Funzionario alla sicurezza» o «Ufficiale alla sicurezza». 3. Per il coordinamento delle altre branche di sicurezza, il Funzionario/Ufficiale alla sicurezza si avvale di: a) un Funzionario/Ufficiale COMSEC; b) un Funzionario/Ufficiale alla sicurezza EAD; c) un Funzionario/Ufficiale preposto al servizio di sorveglianza e controllo delle infrastrutture (sicurezza fisica). 4. Per esercitare in concreto le sue funzioni, il Funzionario/Ufficiale alla sicurezza ha alle sue dirette dipendenze il Capo dell'Organo principale di sicurezza del Ministero o ente (Funzionario/Ufficiale di controllo), coadiuvato da personale particolarmente esperto nella gestione dei documenti classificati. 5. L'Organo centrale di sicurezza e' diretto e coordinato dal Funzionario/Ufficiale alla sicurezza. 6. La nomina dei Funzionari/Ufficiali di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e' disposta dal Capo del Ministero o ente, su proposta del Funzionario/Ufficiale alla sicurezza. Nel caso in cui esigenze organiche o funzionali lo richiedano, il Capo del Ministero o ente puo' attribuire i predetti incarichi, o alcuni di essi, anche al Funzionario/Ufficiale alla sicurezza. 7. La nomina del Funzionario/Ufficiale di controllo dell'Organo principale di sicurezza del Ministero o ente, di due suoi sostituti e del personale assegnato all'Organo di sicurezza e' disposta dal Funzionario/Ufficiale alla sicurezza. 8. La nomina dei Funzionari/Ufficiali di controllo, dei relativi sostituti e del personale assegnato agli Organi esecutivi di sicurezza istituiti nell'ambito della sede centrale del Ministero o ente e' disposta dal Funzionario/Ufficiale alla sicurezza dell'Organo centrale di sicurezza, su proposta del responsabile principale dell'articolazione amministrativa sede dell'Organo esecutivo di sicurezza. 9. Gli incarichi di Funzionario/Ufficiale alla sicurezza e di Funzionario/Ufficiale di controllo non possono, di norma, essere assolti dalla stessa persona. Solo in caso di eccezionali esigenze organiche o funzionali l'incarico di Funzionario/Ufficiale di controllo puo' essere assunto dal Funzionario/Ufficiale alla sicurezza. 10. Gli Organi centrali di sicurezza hanno il compito di: a) coordinare e controllare, presso tutti gli Organi di sicurezza funzionalmente dipendenti, sia a livello centrale che periferico, l'applicazione di tutte le disposizioni inerenti alla protezione e alla tutela delle informazioni classificate; b) emanare direttive interne per l'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e tutela delle informazioni classificate; c) segnalare all'Autorita' nazionale per la sicurezza i nominativi dei Funzionari/Ufficiali di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e loro sostituti, nonche' del Funzionario di controllo, e suoi sostituti, dell'Organo principale di sicurezza; d) inoltrare all'Autorita' nazionale per la sicurezza proposte finalizzate al miglioramento del «Sistema di sicurezza» in atto nell'ambito della propria Amministrazione, sia a livello centrale che periferico; e) tenere aggiornato il registro dei NOS, e relativo scadenzario, del personale abilitato della propria Amministrazione; f) assolvere, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni, alle attribuzioni in materia di rilascio, rinnovo, diniego, revoca, sospensione, declassifica e dequalifica dei NOS; g) inoltrare all'Autorita' nazionale per la sicurezza proposte intese a modificare o estinguere Organi esecutivi di sicurezza la cui istituzione e' stata autorizzata dall'Autorita' nazionale per la sicurezza, o la cui modifica, in funzione della nuova tipologia dell'Organo di sicurezza, comporta la previa autorizzazione dell'Autorita' nazionale per la sicurezza; h) comunicare all'Autorita' nazionale per la sicurezza l'avvenuta modifica o estinzione di Organi esecutivi di sicurezza da essi istituiti; i) curare gli adempimenti in materia di violazione della sicurezza e di compromissione di informazioni classificate; l) segnalare all'Autorita' nazionale per la sicurezza le imprese che hanno chiesto di partecipare a gare nazionali e internazionali classificate, o di eseguire commesse per la lavorazione o la produzione di materiali classificati. 11. Gli Organi centrali di sicurezza, ferme restando le competenze dell'Autorita' nazionale per la sicurezza in materia, possono, in relazione ad esigenze funzionali, istituire Organi esecutivi di sicurezza, sia a livello centrale che periferico, dandone comunicazione all'Autorita' nazionale per la sicurezza. 12. Gli Organi centrali di sicurezza delle Forze armate hanno, inoltre, il compito di trattare, secondo le modalita' e i termini indicati dalle vigenti disposizioni, gli atti preparatori relativi all'istruttoria delle pratiche per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza industriali. 13. Gli Organi centrali di sicurezza delle amministrazioni interessate acquisiscono e comunicano all'Autorita' nazionale per la sicurezza i nominativi delle imprese che hanno chiesto di partecipare a gare classificate internazionali nel settore delle infrastrutture, o di espletare commesse di materiali classificati nazionali o di materiali classificati il cui brevetto appartiene ad altri Paesi ed, altresi', specie e quantita' dei materiali costituenti le predette commesse.