Art. 11.
                    Organi centrali di sicurezza
  1.  Presso  le  Amministrazioni pubbliche che trattano informazioni
classificate,  la  responsabilita'  relativa  alla  protezione e alla
tutela  delle medesime, a livello centrale e periferico, fa capo alla
massima autorita' delle medesime.
  2.  In  funzione  della dimensione di una Amministrazione pubblica,
della  sua  realta' organica ed infrastrutturale e di eventuali altre
valutazioni  di  competenza  della  massima autorita' della medesima,
l'esercizio  dei  compiti e delle funzioni in materia di protezione e
tutela  delle  informazioni  classificate  puo' essere delegato ad un
Funzionario/Ufficiale,  di  elevato livello gerarchico, che assume la
denominazione  di  «Funzionario  alla  sicurezza»  o  «Ufficiale alla
sicurezza».
  3.  Per  il  coordinamento  delle  altre  branche  di sicurezza, il
Funzionario/Ufficiale alla sicurezza si avvale di:
    a) un Funzionario/Ufficiale COMSEC;
    b) un Funzionario/Ufficiale alla sicurezza EAD;
    c) un  Funzionario/Ufficiale preposto al servizio di sorveglianza
e controllo delle infrastrutture (sicurezza fisica).
  4.    Per    esercitare   in   concreto   le   sue   funzioni,   il
Funzionario/Ufficiale  alla  sicurezza ha alle sue dirette dipendenze
il  Capo  dell'Organo  principale  di  sicurezza del Ministero o ente
(Funzionario/Ufficiale   di   controllo),   coadiuvato  da  personale
particolarmente esperto nella gestione dei documenti classificati.
  5.  L'Organo  centrale  di  sicurezza  e'  diretto e coordinato dal
Funzionario/Ufficiale alla sicurezza.
  6.  La  nomina  dei Funzionari/Ufficiali di cui al comma 3, lettere
a),  b)  e c), e' disposta dal Capo del Ministero o ente, su proposta
del  Funzionario/Ufficiale  alla  sicurezza. Nel caso in cui esigenze
organiche  o  funzionali  lo richiedano, il Capo del Ministero o ente
puo'  attribuire  i  predetti  incarichi,  o alcuni di essi, anche al
Funzionario/Ufficiale alla sicurezza.
  7.  La  nomina  del  Funzionario/Ufficiale di controllo dell'Organo
principale di sicurezza del Ministero o ente, di due suoi sostituti e
del  personale  assegnato  all'Organo  di  sicurezza  e' disposta dal
Funzionario/Ufficiale alla sicurezza.
  8.  La  nomina  dei Funzionari/Ufficiali di controllo, dei relativi
sostituti   e  del  personale  assegnato  agli  Organi  esecutivi  di
sicurezza  istituiti  nell'ambito della sede centrale del Ministero o
ente e' disposta dal Funzionario/Ufficiale alla sicurezza dell'Organo
centrale  di  sicurezza,  su  proposta  del  responsabile  principale
dell'articolazione   amministrativa  sede  dell'Organo  esecutivo  di
sicurezza.
  9.  Gli  incarichi  di  Funzionario/Ufficiale  alla  sicurezza e di
Funzionario/Ufficiale  di  controllo  non  possono,  di norma, essere
assolti  dalla  stessa  persona. Solo in caso di eccezionali esigenze
organiche   o   funzionali  l'incarico  di  Funzionario/Ufficiale  di
controllo   puo'   essere   assunto  dal  Funzionario/Ufficiale  alla
sicurezza.
  10. Gli Organi centrali di sicurezza hanno il compito di:
    a) coordinare e controllare, presso tutti gli Organi di sicurezza
funzionalmente  dipendenti,  sia  a  livello centrale che periferico,
l'applicazione  di  tutte  le disposizioni inerenti alla protezione e
alla tutela delle informazioni classificate;
    b) emanare    direttive    interne   per   l'applicazione   delle
disposizioni  in  materia  di  sicurezza  e tutela delle informazioni
classificate;
    c) segnalare   all'Autorita'   nazionale   per   la  sicurezza  i
nominativi dei Funzionari/Ufficiali di cui al comma 3, lettere a), b)
e  c), e loro sostituti, nonche' del Funzionario di controllo, e suoi
sostituti, dell'Organo principale di sicurezza;
    d) inoltrare  all'Autorita'  nazionale  per la sicurezza proposte
finalizzate  al  miglioramento  del  «Sistema  di  sicurezza» in atto
nell'ambito della propria Amministrazione, sia a livello centrale che
periferico;
    e) tenere aggiornato il registro dei NOS, e relativo scadenzario,
del personale abilitato della propria Amministrazione;
    f) assolvere,  nei  limiti  previsti  dalle vigenti disposizioni,
alle  attribuzioni  in materia di rilascio, rinnovo, diniego, revoca,
sospensione, declassifica e dequalifica dei NOS;
    g) inoltrare  all'Autorita'  nazionale  per la sicurezza proposte
intese a modificare o estinguere Organi esecutivi di sicurezza la cui
istituzione  e'  stata  autorizzata  dall'Autorita'  nazionale per la
sicurezza,  o  la  cui  modifica,  in  funzione della nuova tipologia
dell'Organo   di   sicurezza,   comporta   la  previa  autorizzazione
dell'Autorita' nazionale per la sicurezza;
    h) comunicare all'Autorita' nazionale per la sicurezza l'avvenuta
modifica  o  estinzione  di  Organi  esecutivi  di  sicurezza da essi
istituiti;
    i) curare   gli   adempimenti  in  materia  di  violazione  della
sicurezza e di compromissione di informazioni classificate;
    l) segnalare  all'Autorita' nazionale per la sicurezza le imprese
che  hanno  chiesto  di partecipare a gare nazionali e internazionali
classificate,  o  di  eseguire  commesse  per  la  lavorazione  o  la
produzione di materiali classificati.
  11.  Gli Organi centrali di sicurezza, ferme restando le competenze
dell'Autorita'  nazionale  per  la  sicurezza in materia, possono, in
relazione  ad  esigenze  funzionali,  istituire  Organi  esecutivi di
sicurezza,   sia   a   livello   centrale   che  periferico,  dandone
comunicazione all'Autorita' nazionale per la sicurezza.
  12.  Gli  Organi  centrali  di  sicurezza delle Forze armate hanno,
inoltre,  il  compito  di  trattare, secondo le modalita' e i termini
indicati  dalle  vigenti  disposizioni, gli atti preparatori relativi
all'istruttoria  delle pratiche per il rilascio delle abilitazioni di
sicurezza industriali.
  13.   Gli   Organi  centrali  di  sicurezza  delle  amministrazioni
interessate  acquisiscono e comunicano all'Autorita' nazionale per la
sicurezza i nominativi delle imprese che hanno chiesto di partecipare
a  gare classificate internazionali nel settore delle infrastrutture,
o  di  espletare  commesse  di  materiali classificati nazionali o di
materiali  classificati il cui brevetto appartiene ad altri Paesi ed,
altresi',  specie  e  quantita' dei materiali costituenti le predette
commesse.