Art. 12.
Denominazione  degli  Organi  principali  di  sicurezza, degli Organi
esecutivi di sicurezza e degli Organi di sicurezza presso le imprese
  1.  La  denominazione  di  un  Organo  di  sicurezza, principale od
esecutivo,  sia presso un'Amministrazione pubblica che nell'ambito di
un'impresa,   determina   la   sfera  di  competenza  in  materia  di
trattazione   delle  informazioni  classificate.  Essa  ha  anche  la
funzione  di rendere note agli altri Organi di sicurezza le categorie
di documenti classificati rispettivamente legittimati a trattare (per
es.,  una  Segreteria  NATO-UEO-UE/S,  principale  od  esecutiva,  e'
legittimata  a  trattare  informazioni nazionali classificate fino al
massimo  livello  di  segretezza «SEGRETISSIMO», e quelle della NATO,
dell'Unione  dell'Europa  occidentale  e  dell'Unione europea fino al
livello «SEGRETO»).
  2.  Gli  Organi di sicurezza principali od esecutivi, legittimati a
trattare    informazioni   classificate   della   NATO,   dell'Unione
dell'Europa occidentale e dell'Unione europea, sono anche autorizzati
a    trattare    informazioni   classificate   originate   da   altre
Organizzazioni  internazionali  di  cui  l'Italia e' parte o relative
alla   partecipazione  dell'Italia  in  attivita'  internazionali  di
cooperazione militare.