Art. 12. Denominazione degli Organi principali di sicurezza, degli Organi esecutivi di sicurezza e degli Organi di sicurezza presso le imprese 1. La denominazione di un Organo di sicurezza, principale od esecutivo, sia presso un'Amministrazione pubblica che nell'ambito di un'impresa, determina la sfera di competenza in materia di trattazione delle informazioni classificate. Essa ha anche la funzione di rendere note agli altri Organi di sicurezza le categorie di documenti classificati rispettivamente legittimati a trattare (per es., una Segreteria NATO-UEO-UE/S, principale od esecutiva, e' legittimata a trattare informazioni nazionali classificate fino al massimo livello di segretezza «SEGRETISSIMO», e quelle della NATO, dell'Unione dell'Europa occidentale e dell'Unione europea fino al livello «SEGRETO»). 2. Gli Organi di sicurezza principali od esecutivi, legittimati a trattare informazioni classificate della NATO, dell'Unione dell'Europa occidentale e dell'Unione europea, sono anche autorizzati a trattare informazioni classificate originate da altre Organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte o relative alla partecipazione dell'Italia in attivita' internazionali di cooperazione militare.