Art. 15.
       Organi di sicurezza istituiti nell'ambito delle imprese
  1.  Nell'ambito  delle  imprese  legittimate alla trattazione delle
informazioni classificate possono essere istituiti appositi Organi di
sicurezza.  Si  rinvia  alle  disposizioni in materia di protezione e
tutela  delle  informazioni  classificate nel settore industriale, di
cui al Capo VI.