Art. 16.
Funzione del NOS (Art. 2, commi 1, 2 e 3, del D.P.C.M. 7 giugno 2005)
  1. Il rilascio del NOS consente alla pubblica amministrazione, alla
ditta  individuale,  alla societa', alla persona giuridica di diritto
privato, all'ente, all'associazione o all'organismo, gia' legittimati
alla trattazione di informazioni classificate, di poter impiegare una
persona  in  attivita'  che  comportano  la  necessita'  di  trattare
informazioni     classificate     «SEGRETISSIMO»,     «SEGRETO»     o
«RISERVATISSIMO».
  2.  Il  rilascio  del  NOS e' subordinato al favorevole esito di un
preventivo  procedimento  di accertamento soggettivo sulla base delle
disposizioni  emanate  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri, a
seguito  del  quale deve essere comunque esclusa dalla trattazione di
informazioni   classificate  la  persona  il  cui  comportamento  nei
confronti  delle  istituzioni democratiche non dia sicuro affidamento
di  scrupolosa  fedelta' ai valori della Costituzione repubblicana ed
alle  ragioni  di  sicurezza  dello  Stato,  nonche'  ai  fini  della
conservazione del segreto.
  3.  La pubblica amministrazione, le ditte individuali, le societa',
le persone giuridiche di diritto privato, gli enti, le associazioni e
gli   organismi   legittimati   alla   trattazione   di  informazioni
classificate  definiscono,  sulla  base  dei  rispettivi  ordinamenti
interni ed esigenze funzionali, gli incarichi che comportano, ai fini
del rilascio dei NOS, l'effettiva necessita' di trattare informazioni
classificate «SEGRETISSIMO», «SEGRETO» o «RISERVATISSIMO».