Art. 16. Funzione del NOS (Art. 2, commi 1, 2 e 3, del D.P.C.M. 7 giugno 2005) 1. Il rilascio del NOS consente alla pubblica amministrazione, alla ditta individuale, alla societa', alla persona giuridica di diritto privato, all'ente, all'associazione o all'organismo, gia' legittimati alla trattazione di informazioni classificate, di poter impiegare una persona in attivita' che comportano la necessita' di trattare informazioni classificate «SEGRETISSIMO», «SEGRETO» o «RISERVATISSIMO». 2. Il rilascio del NOS e' subordinato al favorevole esito di un preventivo procedimento di accertamento soggettivo sulla base delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, a seguito del quale deve essere comunque esclusa dalla trattazione di informazioni classificate la persona il cui comportamento nei confronti delle istituzioni democratiche non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' ai valori della Costituzione repubblicana ed alle ragioni di sicurezza dello Stato, nonche' ai fini della conservazione del segreto. 3. La pubblica amministrazione, le ditte individuali, le societa', le persone giuridiche di diritto privato, gli enti, le associazioni e gli organismi legittimati alla trattazione di informazioni classificate definiscono, sulla base dei rispettivi ordinamenti interni ed esigenze funzionali, gli incarichi che comportano, ai fini del rilascio dei NOS, l'effettiva necessita' di trattare informazioni classificate «SEGRETISSIMO», «SEGRETO» o «RISERVATISSIMO».