Art. 18. Nulla osta di sicurezza temporaneo o Abilitazione temporanea 1. Su autorizzazione dell'Autorita' nazionale per la sicurezza, tutte le Autorita' di cui all'art. 17 rilasciano anche l'Abilitazione temporanea nei limiti di rispettiva competenza e nei soli casi in cui sussistono urgenti, improvvise e provate esigenze di servizio. 2. La richiesta del rilascio dell'Abilitazione temporanea specifica i motivi, la classifica di segretezza e la qualifica di sicurezza necessari. 3. L'Abilitazione temporanea ha una validita' non superiore a 6 mesi dalla data di rilascio, prorogabile una sola volta.