Art. 18.
    Nulla osta di sicurezza temporaneo o Abilitazione temporanea
  1.  Su  autorizzazione  dell'Autorita'  nazionale per la sicurezza,
tutte le Autorita' di cui all'art. 17 rilasciano anche l'Abilitazione
temporanea nei limiti di rispettiva competenza e nei soli casi in cui
sussistono urgenti, improvvise e provate esigenze di servizio.
  2. La richiesta del rilascio dell'Abilitazione temporanea specifica
i  motivi,  la  classifica  di segretezza e la qualifica di sicurezza
necessari.
  3.  L'Abilitazione  temporanea  ha  una validita' non superiore a 6
mesi dalla data di rilascio, prorogabile una sola volta.