Art. 2. Obiettivi 1. La sicurezza delle informazioni persegue principalmente i seguenti obiettivi: a) proteggere le informazioni classificate dallo spionaggio, da manomissioni o dalla rivelazione non autorizzata; b) salvaguardare le informazioni classificate trattate con sistemi di elaborazione dati, con reti di comunicazione e con prodotti delle tecnologie dell'informazione da minacce contro la loro segretezza, riservatezza, integrita', disponibilita' ed autenticita'; c) preservare le installazioni, gli edifici e i locali all'interno dei quali vengono trattate informazioni classificate da atti di sabotaggio e da qualsiasi altra azione finalizzata ad arrecare danni agli stessi.