Art. 2.
                              Obiettivi
  1.  La  sicurezza  delle  informazioni  persegue  principalmente  i
seguenti obiettivi:
    a) proteggere  le  informazioni classificate dallo spionaggio, da
manomissioni o dalla rivelazione non autorizzata;
    b) salvaguardare   le   informazioni  classificate  trattate  con
sistemi  di  elaborazione  dati,  con  reti  di  comunicazione  e con
prodotti delle tecnologie dell'informazione da minacce contro la loro
segretezza, riservatezza, integrita', disponibilita' ed autenticita';
    c) preservare   le   installazioni,   gli   edifici  e  i  locali
all'interno  dei  quali vengono trattate informazioni classificate da
atti  di  sabotaggio  e  da  qualsiasi  altra  azione  finalizzata ad
arrecare danni agli stessi.