Art. 21.
Diniego,   revoca,   sospensione,   riduzione   della  classifica  di
segretezza  e  riduzione  della  qualifica o dequalifica di sicurezza
     internazionale dei NOS (Art. 6 del D.P.C.M. 7 giugno 2005)
  1.  Il  NOS  e' negato, revocato, sospeso, ridotto di classifica di
segretezza,  di qualifica di sicurezza internazionale e dequalificato
in  tutti i casi in cui emergano, nei confronti della persona in esso
indicata,  fondati  elementi  che influiscono negativamente sulla sua
affidabilita'  sotto  il  profilo della scrupolosa fedelta' ai valori
della  Costituzione  repubblicana  ed alle ragioni di sicurezza dello
Stato, nonche' della conservazione del segreto.
  2.  Le decisioni concernenti il diniego e la revoca dei NOS sono di
esclusiva competenza dell'Autorita' nazionale per la sicurezza.
  3. Tutte le Autorita' competenti al rilascio dei NOS adottano anche
le   decisioni   concernenti   la  sospensione,  la  riduzione  della
classifica  di  segretezza, la riduzione della qualifica di sicurezza
internazionale e la dequalifica dei NOS, nell'ambito delle rispettive
competenze.
  Le  Autorita'  di cui all'art. 17, commi 3, 4, 5 e 6, comunicano le
decisioni innanzi descritte all'Autorita' nazionale per la sicurezza,
per  il  tramite  del  Capo del III Reparto - Ufficio centrale per la
sicurezza della Segreteria generale del CESIS.
  4.  I  NOS revocati o sospesi sono restituiti alle Autorita' che li
hanno  rilasciati  entro  trenta giorni dalla data di ricezione della
comunicazione della decisione.