Art. 21. Diniego, revoca, sospensione, riduzione della classifica di segretezza e riduzione della qualifica o dequalifica di sicurezza internazionale dei NOS (Art. 6 del D.P.C.M. 7 giugno 2005) 1. Il NOS e' negato, revocato, sospeso, ridotto di classifica di segretezza, di qualifica di sicurezza internazionale e dequalificato in tutti i casi in cui emergano, nei confronti della persona in esso indicata, fondati elementi che influiscono negativamente sulla sua affidabilita' sotto il profilo della scrupolosa fedelta' ai valori della Costituzione repubblicana ed alle ragioni di sicurezza dello Stato, nonche' della conservazione del segreto. 2. Le decisioni concernenti il diniego e la revoca dei NOS sono di esclusiva competenza dell'Autorita' nazionale per la sicurezza. 3. Tutte le Autorita' competenti al rilascio dei NOS adottano anche le decisioni concernenti la sospensione, la riduzione della classifica di segretezza, la riduzione della qualifica di sicurezza internazionale e la dequalifica dei NOS, nell'ambito delle rispettive competenze. Le Autorita' di cui all'art. 17, commi 3, 4, 5 e 6, comunicano le decisioni innanzi descritte all'Autorita' nazionale per la sicurezza, per il tramite del Capo del III Reparto - Ufficio centrale per la sicurezza della Segreteria generale del CESIS. 4. I NOS revocati o sospesi sono restituiti alle Autorita' che li hanno rilasciati entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione della decisione.