Art. 23.
Sospensione,  declassifica,  dequalifica  e revoca del NOS in caso di
violazione   della  sicurezza  e  compromissione  delle  informazioni
                            classificate
  1.  L'Autorita' nazionale per la sicurezza e le Autorita' di cui ai
commi  2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 17 possono adottare, rispettivamente,
i  provvedimenti  di  revoca  e quelli di sospensione, declassifica e
dequalifica  dell'abilitazione  nei  casi  di  grave violazione della
sicurezza e di compromissione delle informazioni classificate.