Art. 23. Sospensione, declassifica, dequalifica e revoca del NOS in caso di violazione della sicurezza e compromissione delle informazioni classificate 1. L'Autorita' nazionale per la sicurezza e le Autorita' di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 17 possono adottare, rispettivamente, i provvedimenti di revoca e quelli di sospensione, declassifica e dequalifica dell'abilitazione nei casi di grave violazione della sicurezza e di compromissione delle informazioni classificate.