Art. 27. Responsabilita' della protezione e della tutela delle informazioni classificate nell'ambito delle imprese 1. Presso ogni impresa che tratta informazioni classificate, la responsabilita' relativa alla protezione e alla tutela delle medesime, a livello centrale e periferico, fa capo al rappresentante legale dell'impresa. 2. Il rappresentante legale dell'impresa, in relazione alla dimensione dell'impresa e ad altre valutazioni di sua competenza, puo' delegare l'esercizio dei compiti e delle funzioni in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate ad un Funzionario, di elevato livello gerarchico ed adeguatamente abilitato ai fini della sicurezza, che assume la denominazione di «Funzionario alla sicurezza». 3. Presso ciascuna sede periferica dell'impresa il rappresentante legale dell'impresa puo' nominare altro «Funzionario alla sicurezza», adeguatamente abilitato ai fini della sicurezza, coordinato e diretto dal «Funzionario alla sicurezza» della sede principale dell'impresa. 4. La nomina dei Funzionari alla sicurezza presso le imprese e' soggetta alla preventiva approvazione dell'Autorita' nazionale per la sicurezza.