Art. 27.
Responsabilita'  della  protezione  e della tutela delle informazioni
               classificate nell'ambito delle imprese
  1.  Presso  ogni  impresa  che tratta informazioni classificate, la
responsabilita'   relativa   alla  protezione  e  alla  tutela  delle
medesime,  a livello centrale e periferico, fa capo al rappresentante
legale dell'impresa.
  2.   Il  rappresentante  legale  dell'impresa,  in  relazione  alla
dimensione  dell'impresa  e  ad  altre valutazioni di sua competenza,
puo'  delegare l'esercizio dei compiti e delle funzioni in materia di
protezione   e   tutela   delle   informazioni   classificate  ad  un
Funzionario, di elevato livello gerarchico ed adeguatamente abilitato
ai  fini della sicurezza, che assume la denominazione di «Funzionario
alla sicurezza».
  3.  Presso  ciascuna sede periferica dell'impresa il rappresentante
legale dell'impresa puo' nominare altro «Funzionario alla sicurezza»,
adeguatamente abilitato ai fini della sicurezza, coordinato e diretto
dal «Funzionario alla sicurezza» della sede principale dell'impresa.
  4.  La  nomina  dei  Funzionari alla sicurezza presso le imprese e'
soggetta alla preventiva approvazione dell'Autorita' nazionale per la
sicurezza.