Art. 33. Sicurezza delle lavorazioni classificate e deroghe al divieto di divulgazione 1. Le lavorazioni classificate sono soggette al rispetto delle procedure di sicurezza stabilite dall'Autorita' nazionale per la sicurezza. 2. Ai fini di cui al comma 1, l'Autorita' nazionale per la sicurezza emana disposizioni di dettaglio relative alle visite, da parte di persone estranee, alla struttura dove vengono trattate informazioni classificate e controllate di carattere industriale, nonche' relative ai trasporti di materiali classificati, sia in ambito nazionale che internazionale, anche connessi con l'esportazione, l'importazione e il transito di materiali classificati. 3. Ai fini della protezione e della tutela delle informazioni classificate nel settore industriale, l'Autorita' nazionale per la sicurezza e' titolare del potere ispettivo. Le ispezioni di sicurezza possono essere effettuate in via ordinaria o straordinaria ed in forma diretta o delegata. 4. L'Autorita' nazionale per la sicurezza, mediante deroga al divieto di divulgazione, autorizza la cessione di informazioni classificate nei casi previsti dalla legge, da regolamenti, da Accordi internazionali e da programmi intergovernativi industriali assoggettabili a licenza globale di progetto.