Art. 33.
Sicurezza  delle  lavorazioni  classificate  e  deroghe al divieto di
                            divulgazione
  1.  Le  lavorazioni  classificate  sono  soggette al rispetto delle
procedure  di  sicurezza  stabilite  dall'Autorita'  nazionale per la
sicurezza.
  2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  l'Autorita'  nazionale per la
sicurezza  emana  disposizioni  di dettaglio relative alle visite, da
parte  di  persone  estranee,  alla  struttura  dove vengono trattate
informazioni  classificate  e  controllate  di carattere industriale,
nonche'  relative  ai  trasporti  di  materiali  classificati, sia in
ambito    nazionale    che   internazionale,   anche   connessi   con
l'esportazione,   l'importazione   e   il   transito   di   materiali
classificati.
  3.  Ai  fini  della  protezione  e  della tutela delle informazioni
classificate  nel  settore  industriale, l'Autorita' nazionale per la
sicurezza e' titolare del potere ispettivo. Le ispezioni di sicurezza
possono  essere  effettuate  in  via  ordinaria o straordinaria ed in
forma diretta o delegata.
  4.  L'Autorita'  nazionale  per  la  sicurezza,  mediante deroga al
divieto  di  divulgazione,  autorizza  la  cessione  di  informazioni
classificate  nei  casi  previsti  dalla  legge,  da  regolamenti, da
Accordi  internazionali  e  da programmi intergovernativi industriali
assoggettabili a licenza globale di progetto.