Art. 34.
                             Generalita'
  1.  Le  informazioni  e  i materiali concernenti la sicurezza delle
comunicazioni  classificate  richiedono,  per  la  loro specificita',
norme e procedure di protezione, trattazione e controllo particolari.
  2.  Al  fine  di  poter  trattare  informazioni  classificate,  gli
apparati  e  i  sistemi di comunicazione devono essere sottoposti, ai
fini   della   sicurezza,   a   specifici  processi  di  valutazione,
certificazione, approvazione e abilitazione.
  3.  La  trattazione,  da  parte  di  qualunque soggetto, pubblico o
privato, di informazioni o materiali COMSEC, richiede la costituzione
di  una  struttura  di sicurezza autorizzata dall'Autorita' nazionale
per la sicurezza e basata su:
    a) infrastrutture e locali rispondenti a specifici requisiti;
    b) procedure di sicurezza dedicate;
    c) la  designazione  di  un  funzionario/ufficiale  COMSEC, di un
custode CIFRA e di un sostituto del custode CIFRA.