Art. 34. Generalita' 1. Le informazioni e i materiali concernenti la sicurezza delle comunicazioni classificate richiedono, per la loro specificita', norme e procedure di protezione, trattazione e controllo particolari. 2. Al fine di poter trattare informazioni classificate, gli apparati e i sistemi di comunicazione devono essere sottoposti, ai fini della sicurezza, a specifici processi di valutazione, certificazione, approvazione e abilitazione. 3. La trattazione, da parte di qualunque soggetto, pubblico o privato, di informazioni o materiali COMSEC, richiede la costituzione di una struttura di sicurezza autorizzata dall'Autorita' nazionale per la sicurezza e basata su: a) infrastrutture e locali rispondenti a specifici requisiti; b) procedure di sicurezza dedicate; c) la designazione di un funzionario/ufficiale COMSEC, di un custode CIFRA e di un sostituto del custode CIFRA.