Art. 35.
           Accesso alle informazioni e ai materiali COMSEC
  1.  L'accesso alle informazioni e ai materiali COMSEC e' consentito
solo a persone che:
    a) siano cittadini italiani;
    b) siano  gia' state abilitate con il NOS a livello non inferiore
a «SEGRETO»;
    c) siano  provviste  della  particolare autorizzazione denominata
«Autorizzazione   all'accesso  CIFRA»,  che  viene  rilasciata  dalla
competente  autorita'  solo  a  seguito  di opportuno indottrinamento
sulla materia.