Art. 35. Accesso alle informazioni e ai materiali COMSEC 1. L'accesso alle informazioni e ai materiali COMSEC e' consentito solo a persone che: a) siano cittadini italiani; b) siano gia' state abilitate con il NOS a livello non inferiore a «SEGRETO»; c) siano provviste della particolare autorizzazione denominata «Autorizzazione all'accesso CIFRA», che viene rilasciata dalla competente autorita' solo a seguito di opportuno indottrinamento sulla materia.