Art. 4.
                        Sistema di sicurezza
  1.  Scopo  del  sistema  di  sicurezza  e' quello di garantire, con
appropriate norme e procedure, organizzative ed esecutive, completa e
continua  protezione e tutela delle informazioni classificate nonche'
delle installazioni riguardanti la sicurezza interna ed esterna dello
Stato.
  2.  Nel settore della sicurezza materiale la protezione e la tutela
delle   informazioni   classificate   e   controllate  si  realizzano
attraverso  un'adeguata  protezione fisica delle installazioni, delle
infrastrutture  e  dei locali dove esse vengono trattate, al fine sia
di  ottenere  un  ambiente  sicuro  per  la  loro  trattazione sia di
impedire che persone non autorizzate possano avervi accesso.
  3.   Nel  settore  della  tecnologia  delle  informazioni  e  delle
comunicazioni,   la   protezione   e  la  tutela  delle  informazioni
classificate  -  che si estendono alla protezione della riservatezza,
dell'integrita'  e  della  disponibilita' delle informazioni trattate
con  sistemi  elettrici  ed  elettronici  - si realizzano mediante il
contrasto delle minacce, sia esse originate dall'azione dell'uomo sia
determinate  dalle condizioni ambientali. Il contrasto e' finalizzato
ad  impedire  che  persone non autorizzate possano avere accesso alle
suddette informazioni, utilizzarle, divulgarle o modificarle, nonche'
a  garantire  che detti accesso e utilizzo siano consentiti solo alle
persone a cio' autorizzate.
  4.  Per  il  conseguimento  degli  obiettivi  di cui all'art. 2, il
«sistema  di  sicurezza» prevede una «Organizzazione nazionale per la
sicurezza» come delineata all'art. 8.