Art. 4. Sistema di sicurezza 1. Scopo del sistema di sicurezza e' quello di garantire, con appropriate norme e procedure, organizzative ed esecutive, completa e continua protezione e tutela delle informazioni classificate nonche' delle installazioni riguardanti la sicurezza interna ed esterna dello Stato. 2. Nel settore della sicurezza materiale la protezione e la tutela delle informazioni classificate e controllate si realizzano attraverso un'adeguata protezione fisica delle installazioni, delle infrastrutture e dei locali dove esse vengono trattate, al fine sia di ottenere un ambiente sicuro per la loro trattazione sia di impedire che persone non autorizzate possano avervi accesso. 3. Nel settore della tecnologia delle informazioni e delle comunicazioni, la protezione e la tutela delle informazioni classificate - che si estendono alla protezione della riservatezza, dell'integrita' e della disponibilita' delle informazioni trattate con sistemi elettrici ed elettronici - si realizzano mediante il contrasto delle minacce, sia esse originate dall'azione dell'uomo sia determinate dalle condizioni ambientali. Il contrasto e' finalizzato ad impedire che persone non autorizzate possano avere accesso alle suddette informazioni, utilizzarle, divulgarle o modificarle, nonche' a garantire che detti accesso e utilizzo siano consentiti solo alle persone a cio' autorizzate. 4. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2, il «sistema di sicurezza» prevede una «Organizzazione nazionale per la sicurezza» come delineata all'art. 8.