Art. 41.
                           Aree riservate
  1.  Le  aree  dove  vengono  trattate  informazioni  classificate a
livello  Riservatissimo e superiore sono organizzate e strutturate in
modo da corrispondere ad una delle seguenti tipologie:
    a) «aree  riservate  di  I classe»: sono quelle in cui l'ingresso
consente,  a  tutti  gli  effetti  pratici,  di  poter  accedere alle
informazioni  classificate  (ad  esempio  le sale operative, i centri
operativi,  le  sale  situazioni,  i  locali  dove operano gli organi
principali  ed  esecutivi  di  sicurezza,  le  sale  cifra,  i centri
comunicazioni  classificate, i centri EAD e simili). Per tali aree e'
necessario prevedere:
      1)  un perimetro definito e protetto, con tutte le entrate e le
uscite controllate;
      2)  un sistema di controllo all'entrata che consenta l'ingresso
solo   alle   persone   adeguatamente   abilitate   ed  espressamente
autorizzate;
      3)   l'indicazione   dei   livelli  massimi  di  classifica  di
segretezza  e  qualifiche di sicurezza delle informazioni normalmente
custodite  nell'area,  cioe'  delle informazioni alle quali l'entrata
nell'area da' la possibilita' di accedere;
    b) «aree  riservate  di  II  classe»:  sono  quelle  che  vengono
protette,   mediante   controlli   predisposti  internamente,  contro
l'accesso  di persone non autorizzate (ad esempio le strutture in cui
si   trovano   uffici   che   trattano  e  custodiscono  regolarmente
informazioni  classificate  Riservatissimo  e  superiore). Dette aree
necessitano di:
      1) un perimetro chiaramente delimitato e protetto, con tutte le
entrate e le uscite controllate;
      2)  un sistema di controllo all'entrata che consenta l'ingresso
senza  accompagnamento  solo  alle persone adeguatamente abilitate ed
espressamente autorizzate ad entrare in tale area. Per tutte le altre
persone  e'  necessario  prevedere l'accompagnamento o altra forma di
controllo  per  evitare  l'accesso  non autorizzato alle informazioni
classificate,  nonche'  l'ingresso non controllato alle aree soggette
ad ispezioni tecniche di sicurezza.
  2.  Le  aree  non controllate 24 ore al giorno sono ispezionate sia
immediatamente  dopo il normale orario di lavoro sia successivamente,
in   modo   da  garantire  che  le  informazioni  classificate  siano
adeguatamente protette.