Art. 42. Aree controllate 1. In prossimita' delle aree riservate di I e II classe, o per accedere ad esse, puo' essere definita un'area protetta con un livello di sicurezza minore. In tal caso, occorre prevedere un perimetro chiaramente delimitato per l'ispezione del personale e dei veicoli. Nell'area protetta sono trattate solo informazioni classificate a livello non superiore a Riservato.