Art. 42.
                          Aree controllate
  1.  In  prossimita'  delle  aree  riservate di I e II classe, o per
accedere  ad  esse,  puo'  essere  definita  un'area  protetta con un
livello  di  sicurezza  minore.  In  tal  caso,  occorre prevedere un
perimetro  chiaramente delimitato per l'ispezione del personale e dei
veicoli.   Nell'area   protetta   sono   trattate  solo  informazioni
classificate a livello non superiore a Riservato.