Art. 44.
                              Vigilanza
  1.  Personale  di  vigilanza  espressamente  preposto  effettua  il
controllo  delle  aree  riservate  di  I  e II classe al di fuori del
normale   orario   di   lavoro,   al  fine  di  prevenire  rischi  di
manomissioni, danni o perdite di informazioni classificate.