Art. 47. Dispositivi per il rilevamento di intrusi 1. Le aree riservate di I e II classe devono essere protette con idonei sistemi di allarme e dispositivi elettronici per il rilevamento delle intrusioni. 2. I sistemi e dispositivi elettronici di cui al comma 1 devono essere dotati di misure antimanomissione ed antisabotaggio e di alimentazione elettrica sussidiaria.