Art. 47.
              Dispositivi per il rilevamento di intrusi
  1.  Le  aree  riservate di I e II classe devono essere protette con
idonei   sistemi   di   allarme  e  dispositivi  elettronici  per  il
rilevamento delle intrusioni.
  2.  I  sistemi  e  dispositivi elettronici di cui al comma 1 devono
essere  dotati  di  misure  antimanomissione  ed  antisabotaggio e di
alimentazione elettrica sussidiaria.