Art. 49.
Protezione   contro   la  visione  o  l'ascolto  non  autorizzati  di
                      informazioni classificate
  1.  I  locali  dove  vengono  trattate  informazioni classificate a
livello  Riservatissimo  e  superiore  sono assoggettati a periodiche
verifiche  ambientali  atte  ad  impedirne  la  visione  o  l'ascolto
clandestino.
  2. Le verifiche di cui al comma 1 sono effettuate, in particolare:
    a) prima dello svolgimento di riunioni classificate;
    b) dopo  l'esecuzione di lavori, compresi quelli di manutenzione,
alle  strutture  o  in  seguito  all'installazione  o  riparazione di
impianti elettrici o elettronici di qualsiasi genere;
    c) in  ogni  altra situazione giudicata dal funzionario/ufficiale
alla   sicurezza  a  rischio  di  compromissione  delle  informazioni
classificate.
  3.   Le   verifiche   di  cui  ai  commi  1  e  2  sono  effettuate
esclusivamente  da  personale  adeguatamente  abilitato ai fini della
sicurezza.
  4.  L'esigenza  di verifiche ambientali e' comunicata all'Autorita'
nazionale  per  la  sicurezza, che in merito puo' procedere anche con
delega.