Art. 49. Protezione contro la visione o l'ascolto non autorizzati di informazioni classificate 1. I locali dove vengono trattate informazioni classificate a livello Riservatissimo e superiore sono assoggettati a periodiche verifiche ambientali atte ad impedirne la visione o l'ascolto clandestino. 2. Le verifiche di cui al comma 1 sono effettuate, in particolare: a) prima dello svolgimento di riunioni classificate; b) dopo l'esecuzione di lavori, compresi quelli di manutenzione, alle strutture o in seguito all'installazione o riparazione di impianti elettrici o elettronici di qualsiasi genere; c) in ogni altra situazione giudicata dal funzionario/ufficiale alla sicurezza a rischio di compromissione delle informazioni classificate. 3. Le verifiche di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate esclusivamente da personale adeguatamente abilitato ai fini della sicurezza. 4. L'esigenza di verifiche ambientali e' comunicata all'Autorita' nazionale per la sicurezza, che in merito puo' procedere anche con delega.