Art. 5. Classifiche di segretezza 1. Le classifiche di segretezza sono quattro e variano in funzione dell'entita' del danno che sarebbe arrecato all'integrita' dello Stato italiano, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato, in caso di rivelazione non autorizzata. 2. Le classifiche di segretezza sono cosi' distinte: Segretissimo (in sigla «SS») = Danno eccezionalmente grave; Segreto (in sigla «S») = Danno molto grave; Riservatissimo (in sigla «RR») = Danno grave; Riservato (in sigla «R») = Danno lieve. 3. La classifica di segretezza ad un'informazione e' attribuita dal suo originatore e non puo' essere modificata o abolita senza la sua preventiva autorizzazione. 4. L'Autorita' nazionale per la sicurezza nella generalita' dei casi e gli organi gerarchicamente superiori all'amministrazione o impresa che ha originato un'informazione classificata o qualificata possono, per motivi attinenti alle loro funzioni, competenze e responsabilita', far variare o fare abolire la classifica di segretezza o la qualifica di sicurezza attribuiti alla medesima. 5. Per evitare improprie attribuzioni del livello di classifica di segretezza, e' indispensabile che l'originatore valuti attentamente il danno che deriverebbe alla sicurezza dello Stato in conseguenza della rivelazione non autorizzata dell'informazione. 6. L'originatore dell'informazione classificata assoggettata a variazione della classifica di segretezza, abolizione della stessa e dequalifica, informa del provvedimento gli altri soggetti detentori della medesima informazione, per le variazioni amministrative di circostanza.