Art. 5.
                      Classifiche di segretezza
  1.  Le classifiche di segretezza sono quattro e variano in funzione
dell'entita'  del  danno  che  sarebbe  arrecato all'integrita' dello
Stato  italiano,  anche  in relazione ad accordi internazionali, alla
difesa  delle  istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento,
al  libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla
indipendenza  dello  Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni
con  essi,  alla  preparazione e alla difesa militare dello Stato, in
caso di rivelazione non autorizzata.
  2. Le classifiche di segretezza sono cosi' distinte:
    Segretissimo (in sigla «SS») = Danno eccezionalmente grave;
    Segreto (in sigla «S») = Danno molto grave;
    Riservatissimo (in sigla «RR») = Danno grave;
    Riservato (in sigla «R») = Danno lieve.
  3. La classifica di segretezza ad un'informazione e' attribuita dal
suo  originatore  e non puo' essere modificata o abolita senza la sua
preventiva autorizzazione.
  4.  L'Autorita'  nazionale  per  la sicurezza nella generalita' dei
casi  e  gli  organi  gerarchicamente superiori all'amministrazione o
impresa  che  ha originato un'informazione classificata o qualificata
possono,  per  motivi  attinenti  alle  loro  funzioni,  competenze e
responsabilita',   far  variare  o  fare  abolire  la  classifica  di
segretezza o la qualifica di sicurezza attribuiti alla medesima.
  5.  Per evitare improprie attribuzioni del livello di classifica di
segretezza,  e'  indispensabile che l'originatore valuti attentamente
il  danno  che  deriverebbe alla sicurezza dello Stato in conseguenza
della rivelazione non autorizzata dell'informazione.
  6.  L'originatore  dell'informazione  classificata  assoggettata  a
variazione  della classifica di segretezza, abolizione della stessa e
dequalifica,  informa  del provvedimento gli altri soggetti detentori
della  medesima  informazione,  per  le  variazioni amministrative di
circostanza.