Art. 7. Qualifiche di sicurezza 1. Le informazioni, i documenti e i materiali, classificati e non, appartenenti a talune Organizzazioni internazionali, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione delle Comunita' europee recano le qualifiche previste dai rispettivi trattati, convenzioni, accordi, regolamenti e decisioni comunque denominati.