Art. 7.
                       Qualifiche di sicurezza
  1.  Le informazioni, i documenti e i materiali, classificati e non,
appartenenti  a  talune  Organizzazioni  internazionali, al Consiglio
dell'Unione europea e alla Commissione delle Comunita' europee recano
le qualifiche previste dai rispettivi trattati, convenzioni, accordi,
regolamenti e decisioni comunque denominati.