Art. 2. 1. La movimentazione degli animali, dalle zone di protezione e di sorveglianza, puo' avvenire solo se, indipendentemente dalle specie d'appartenenza: a) si tratta di animali vaccinati da piu' di trenta giorni e da non piu' di un anno prima della data dell'invio, nei confronti del sierotipo o dei sierotipi presenti nelle zone di origine; b) il piano di sorveglianza dei vettori nelle zone di destinazione ha dimostrato che non vi e' attivita' di Culicoides Imicola adulti. 2. Per i fini di cui al comma 1, in aggiunta alle prescrizioni in esso contenute, occorre, inoltre: a) nel caso delle specie ovina e caprina, che si tratti di animali che provengono da allevamenti sottoposti a vaccinazione secondo lo specifico programma vaccinale; b) nel caso delle specie bovina e bufalina, che si tratti di animali singolarmente sottoposti a vaccinazione.