Art. 2.
  1.  La  movimentazione degli animali, dalle zone di protezione e di
sorveglianza,  puo'  avvenire solo se, indipendentemente dalle specie
d'appartenenza:
    a) si  tratta  di animali vaccinati da piu' di trenta giorni e da
non  piu'  di  un anno prima della data dell'invio, nei confronti del
sierotipo o dei sierotipi presenti nelle zone di origine;
    b) il   piano   di   sorveglianza   dei  vettori  nelle  zone  di
destinazione  ha  dimostrato  che  non  vi e' attivita' di Culicoides
Imicola adulti.
  2.  Per  i fini di cui al comma 1, in aggiunta alle prescrizioni in
esso contenute, occorre, inoltre:
    a) nel  caso  delle  specie  ovina  e  caprina,  che si tratti di
animali  che  provengono  da  allevamenti  sottoposti  a vaccinazione
secondo lo specifico programma vaccinale;
    b) nel  caso  delle  specie  bovina  e bufalina, che si tratti di
animali singolarmente sottoposti a vaccinazione.