Art. 3. 1. Gli animali sensibili non vaccinati, solo se provenienti dalle zone di sorveglianza, possono essere movimentati su tutto il territorio nazionale per essere destinati direttamente alla macellazione, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a) il servizio veterinario di destinazione deve essere stato preavvisato almeno 48 ore prima dell'invio della partita; b) prima del carico, gli ovini e i caprini devono essere stati sottoposti, con esito favorevole, a visita clinica da parte del veterinario ufficiale; c) gli animali devono essere inviati, sotto vincolo sanitario e senza alcuna sosta intermedia, o dall'azienda di origine, allo stabilimento presso il quale devono essere macellati. L'arrivo degli animali allo stabilimento di macellazione deve essere verificato dal veterinario ufficiale che effettua la vigilanza sullo stabilimento in questione. L'avvenuta macellazione deve essere annotata in calce al documento che accompagna gli animali e trasmesso ai Servizi veterinari della ASL di partenza della partita; d) il trasferimento degli animali dalle zone di sorveglianza deve preferibilmente avvenire nelle ore diurne. Quando cio' non sia possibile gli animali devono essere sottoposti a trattamento con piretroidi; in tal caso, il veterinario ufficiale deve riportare la data e l'ora del trattamento antiparassitario effettuato sul modello 4 per consentire di determinare e rispettare il necessario periodo di sospensione prima della macellazione. 2. Non e' consentita la movimentazione di cui al comma 1, nel caso di animali sensibili non vaccinati provenienti da territori epidemiologicamente sconosciuti o da territori in cui si sia accertata circolazione virale negli ultimi sessanta giorni. 3. In deroga al comma 1, lettera c), e limitatamente ai bovini e bufalini, e' ammessa la sosta, preferibilmente nelle ore diurne, per una durata massima di permanenza degli animali non superiore a 6 ore presso specifiche strutture individuate dalle Associazioni Provinciali degli Allevatori (APA) ed autorizzate dalle regioni che devono dare immediata comunicazione delle strutture autorizzate al Ministero della salute. Tali strutture, possono operare solo nel rispetto di tutte le seguenti prescrizioni: a) devono essere sotto costante vigilanza da parte del servizio veterinario della ASL territorialmente competente, il quale provvedera' ad effettuare l'invio al macello degli animali oggetto dello spostamento sotto vincolo sanitario, informando il servizio veterinario competente sullo stabilimento di macellazione e compilando la certificazione di accompagnamento (modello 4); b) sia compresa entro il raggio di 1 km dalla struttura autorizzata, almeno una stalla con animali sentinella individuata ai sensi del piano nazionale di sorveglianza; c) gli animali oggetto di spostamento dovranno essere sottoposti a trattamento con «insettorepellenti», certificato dal veterinario responsabile della struttura in conformita' a quanto disposto dal comma 1, lettera d).