Art. 3.
  1.  Gli  animali sensibili non vaccinati, solo se provenienti dalle
zone   di  sorveglianza,  possono  essere  movimentati  su  tutto  il
territorio   nazionale   per   essere   destinati  direttamente  alla
macellazione, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
    a) il  servizio  veterinario  di  destinazione  deve essere stato
preavvisato almeno 48 ore prima dell'invio della partita;
    b) prima  del  carico,  gli ovini e i caprini devono essere stati
sottoposti,  con  esito  favorevole,  a  visita  clinica da parte del
veterinario ufficiale;
    c)  gli  animali devono essere inviati, sotto vincolo sanitario e
senza  alcuna  sosta  intermedia,  o  dall'azienda  di  origine, allo
stabilimento  presso il quale devono essere macellati. L'arrivo degli
animali  allo stabilimento di macellazione deve essere verificato dal
veterinario ufficiale che effettua la vigilanza sullo stabilimento in
questione.  L'avvenuta  macellazione deve essere annotata in calce al
documento   che   accompagna  gli  animali  e  trasmesso  ai  Servizi
veterinari della ASL di partenza della partita;
    d) il trasferimento degli animali dalle zone di sorveglianza deve
preferibilmente  avvenire  nelle  ore  diurne.  Quando  cio'  non sia
possibile  gli  animali  devono  essere  sottoposti a trattamento con
piretroidi;  in  tal caso, il veterinario ufficiale deve riportare la
data  e l'ora del trattamento antiparassitario effettuato sul modello
4 per consentire di determinare e rispettare il necessario periodo di
sospensione prima della macellazione.
  2.  Non e' consentita la movimentazione di cui al comma 1, nel caso
di   animali   sensibili   non  vaccinati  provenienti  da  territori
epidemiologicamente   sconosciuti  o  da  territori  in  cui  si  sia
accertata circolazione virale negli ultimi sessanta giorni.
  3.  In  deroga  al comma 1, lettera c), e limitatamente ai bovini e
bufalini,  e' ammessa la sosta, preferibilmente nelle ore diurne, per
una  durata massima di permanenza degli animali non superiore a 6 ore
presso    specifiche   strutture   individuate   dalle   Associazioni
Provinciali  degli  Allevatori (APA) ed autorizzate dalle regioni che
devono  dare  immediata  comunicazione delle strutture autorizzate al
Ministero  della  salute.  Tali  strutture,  possono operare solo nel
rispetto di tutte le seguenti prescrizioni:
    a) devono  essere  sotto costante vigilanza da parte del servizio
veterinario   della   ASL   territorialmente   competente,  il  quale
provvedera'  ad  effettuare  l'invio al macello degli animali oggetto
dello  spostamento  sotto  vincolo  sanitario, informando il servizio
veterinario   competente   sullo   stabilimento   di  macellazione  e
compilando la certificazione di accompagnamento (modello 4);
    b) sia   compresa  entro  il  raggio  di  1  km  dalla  struttura
autorizzata,  almeno una stalla con animali sentinella individuata ai
sensi del piano nazionale di sorveglianza;
    c) gli  animali oggetto di spostamento dovranno essere sottoposti
a  trattamento  con  «insettorepellenti», certificato dal veterinario
responsabile  della  struttura  in  conformita' a quanto disposto dal
comma 1, lettera d).