Art. 4.
  1.  E'  consentita  la  movimentazione  di  animali  da macello non
vaccinati,  provenienti  da aziende situate nelle zone di protezione,
esclusivamente verso macelli situati in tutte le regioni sottoposte a
misure di restrizione per Blue Tongue alle seguenti condizioni:
    a) sia   dato  adeguato  preavviso  al  Servizio  veterinario  di
destinazione almeno 48 ore prima dell'invio della partita;
    b) sia stata effettuata per gli ovi-caprini una visita clinica da
parte   del   veterinario   ufficiale  prima  del  carico  con  esito
favorevole;
    c) gli  animali siano spostati nelle ore diurne e siano macellati
nello stesso giorno di arrivo;
    d) qualora  non  sia possibile rispettare limiti orari, in deroga
alla  lettera  c),  i singoli animali ed i mezzi adibiti al trasporto
devono essere sottoposti ad un trattamento con piretroidi;
    e) gli  animali  siano  inviati  all'impianto  di macellazione di
destino sotto vincolo sanitario;
    f) l'arrivo  a  destino  della  partita deve essere verificato da
parte  del  veterinario  ufficiale  della  ASL di arrivo e l'avvenuta
macellazione  annotata  in  calce  sul  documento  di accompagnamento
(modello  4)  della  partita  stessa  e  successivamente trasmesso ai
Servizi veterinari della ASL di origine.