Art. 4. 1. E' consentita la movimentazione di animali da macello non vaccinati, provenienti da aziende situate nelle zone di protezione, esclusivamente verso macelli situati in tutte le regioni sottoposte a misure di restrizione per Blue Tongue alle seguenti condizioni: a) sia dato adeguato preavviso al Servizio veterinario di destinazione almeno 48 ore prima dell'invio della partita; b) sia stata effettuata per gli ovi-caprini una visita clinica da parte del veterinario ufficiale prima del carico con esito favorevole; c) gli animali siano spostati nelle ore diurne e siano macellati nello stesso giorno di arrivo; d) qualora non sia possibile rispettare limiti orari, in deroga alla lettera c), i singoli animali ed i mezzi adibiti al trasporto devono essere sottoposti ad un trattamento con piretroidi; e) gli animali siano inviati all'impianto di macellazione di destino sotto vincolo sanitario; f) l'arrivo a destino della partita deve essere verificato da parte del veterinario ufficiale della ASL di arrivo e l'avvenuta macellazione annotata in calce sul documento di accompagnamento (modello 4) della partita stessa e successivamente trasmesso ai Servizi veterinari della ASL di origine.