Art. 5. 1. E' consentita la movimentazione di vitelli da latte scolostrati, nati da madri non vaccinate provenienti da zone di sorveglianza, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a) gli animali devono essere movimentati in vincolo sanitario con preavviso di 48 ore via fax al Servizio veterinario della ASL di destinazione che, in relazione a quanto indicato nel comma 2, deve aver dato preventivamente il proprio nulla osta all'invio; b) il modello 4 di accompagnamento della partita deve riportare la dicitura «animali di eta' inferiore alle 4 settimane, movimentati ai sensi della presente ordinanza «.......» ed essere integrato riportando: 1) i codici identificativi degli animali; 2) la data del trattamento antiparassitario effettuato e il nome del prodotto utilizzato; c) gli animali devono essere sottoposti a trattamento con piretroidi prima della partenza e trasferiti direttamente a destino, senza transitare per stalle di sosta e/o centri di raccolta. 2. Nelle aziende di destinazione degli animali di cui al comma 1, devono essere applicate le seguenti misure: a) prima dell'arrivo dei vitelli in azienda devono essere individuati 15 soggetti sieronegativi da utilizzare come animali-sentinella. Successivamente all'introduzione degli animali di cui al comma 1, gli animali-sentinella devono essere sottoposti, con cadenza mensile, ad un controllo sierologico nei confronti della febbre catarrale degli ovini; b) gli animali introdotti devono essere posti in vincolo e possono essere movimentati dall'azienda solo verso uno stabilimento di macellazione, senza alcuna sosta intermedia. 3. Le prescrizioni di cui al comma 1, si applicano anche nel caso di movimentazione di vitelli da latte scolostrati, figli di madri vaccinate.