Art. 5.
  1. E' consentita la movimentazione di vitelli da latte scolostrati,
nati  da madri non vaccinate provenienti da zone di sorveglianza, nel
rispetto delle seguenti prescrizioni:
    a) gli animali devono essere movimentati in vincolo sanitario con
preavviso  di  48  ore  via  fax al Servizio veterinario della ASL di
destinazione  che,  in  relazione a quanto indicato nel comma 2, deve
aver dato preventivamente il proprio nulla osta all'invio;
    b) il  modello  4 di accompagnamento della partita deve riportare
la  dicitura «animali di eta' inferiore alle 4 settimane, movimentati
ai  sensi  della  presente  ordinanza  «.......»  ed essere integrato
riportando:
      1) i codici identificativi degli animali;
      2)  la  data  del  trattamento antiparassitario effettuato e il
nome del prodotto utilizzato;
    c) gli   animali  devono  essere  sottoposti  a  trattamento  con
piretroidi  prima della partenza e trasferiti direttamente a destino,
senza transitare per stalle di sosta e/o centri di raccolta.
  2.  Nelle  aziende di destinazione degli animali di cui al comma 1,
devono essere applicate le seguenti misure:
    a) prima   dell'arrivo  dei  vitelli  in  azienda  devono  essere
individuati    15   soggetti   sieronegativi   da   utilizzare   come
animali-sentinella. Successivamente all'introduzione degli animali di
cui  al comma 1, gli animali-sentinella devono essere sottoposti, con
cadenza  mensile,  ad  un  controllo  sierologico nei confronti della
febbre catarrale degli ovini;
    b) gli  animali  introdotti  devono  essere  posti  in  vincolo e
possono  essere  movimentati dall'azienda solo verso uno stabilimento
di macellazione, senza alcuna sosta intermedia.
  3.  Le  prescrizioni di cui al comma 1, si applicano anche nel caso
di  movimentazione  di  vitelli  da latte scolostrati, figli di madri
vaccinate.