Art. 6. 1. Oltre agli indennizzi per gli animali abbattuti o morti nei focolai accertati di febbre catarrale degli ovini, agli aventi diritto spettano gli indennizzi per eventuali aborti o mortalita' rilevati, determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini, a condizione che tali eventi e la loro dipendenza dalla profilassi immunizzante contro la malattia siano stati preventivamente sottoposti a verifica, da parte del servizio veterinario competente, con gli allevatori interessati ed attestati dagli assessorati regionali. 2. Gli indennizzi di cui al comma 1, gravano sulla quota a destinazione vincolata del Fondo sanitario nazionale, per la parte afferente alla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali, ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218.