Art. 6.
  1.  Oltre  agli  indennizzi  per  gli animali abbattuti o morti nei
focolai  accertati  di  febbre  catarrale  degli  ovini,  agli aventi
diritto  spettano  gli  indennizzi  per eventuali aborti o mortalita'
rilevati,  determinati  dalla  profilassi  immunizzante nei confronti
della febbre catarrale degli ovini, a condizione che tali eventi e la
loro  dipendenza  dalla  profilassi  immunizzante  contro la malattia
siano  stati  preventivamente  sottoposti  a  verifica,  da parte del
servizio  veterinario  competente,  con gli allevatori interessati ed
attestati dagli assessorati regionali.
  2.  Gli  indennizzi  di  cui  al  comma  1,  gravano  sulla quota a
destinazione  vincolata  del  Fondo sanitario nazionale, per la parte
afferente  alla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli
animali, ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218.