Art. 7.
  1. Agli aventi diritto sono concessi dalle regioni indennizzi per i
danni   indiretti   determinati  dalla  profilassi  immunizzante  nei
confronti   della   febbre   catarrale  degli  ovini  rilevati  dagli
Assessorati  regionali  competenti,  nonche'  indennizzi  per i danni
indiretti  alle  aziende  di  allevamento sottoposte alla restrizione
della movimentazione a seguito di provvedimenti emessi dall'autorita'
sanitaria per aree diverse da quelle individuate nei provvedimenti di
cui all'art. 1, comma 1.
  2.  Gli  indennizzi  sono  corrisposti dalle regioni competenti per
territorio  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  trasferite  dal
Ministero delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome,  a valere sulle disponibilita' di cui all'apposito capitolo
derivante da quelle di cui alla legge n. 499/1999.
  La  presente  ordinanza,  inviata  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione,   entra   in   vigore   il   giorno   successivo  alla
pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed
ha validita' fino al 31 dicembre 2006.

    Roma, 23 gennaio 2006


                                             Il Ministro della salute
                                                      Storace


Il Ministro delle politiche
   agricole e forestali
         Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2006
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 104