Art. 7. 1. Agli aventi diritto sono concessi dalle regioni indennizzi per i danni indiretti determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini rilevati dagli Assessorati regionali competenti, nonche' indennizzi per i danni indiretti alle aziende di allevamento sottoposte alla restrizione della movimentazione a seguito di provvedimenti emessi dall'autorita' sanitaria per aree diverse da quelle individuate nei provvedimenti di cui all'art. 1, comma 1. 2. Gli indennizzi sono corrisposti dalle regioni competenti per territorio nei limiti delle risorse finanziarie trasferite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, a valere sulle disponibilita' di cui all'apposito capitolo derivante da quelle di cui alla legge n. 499/1999. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validita' fino al 31 dicembre 2006. Roma, 23 gennaio 2006 Il Ministro della salute Storace Il Ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 104