(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
Linee   guida   per   l'attuazione   dell'articolo  124  del  decreto
legislativo n. 230/1995
Pianificazione  di  emergenza  nelle  aree portuali interessate dalla
presenza di naviglio a propulsione nucleare

                            1. Premessa.
    L'art.  124  del  decreto  legislativo n. 230/1995 dispone che il
Dipartimento  della  protezione  civile  stabilisca  le  modalita' di
applicazione  delle norme del capo X del predetto decreto legislativo
alle   aree  portuali  interessate  dalla  presenza  del  naviglio  a
propulsione nucleare.
    In  attuazione del disposto normativo dianzi evidenziato, nonche'
dell'art.  5,  comma 4-ter del decreto-legge n. 343/2001, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge n. 401/2001, si delineano di seguito
le  procedure  che  i  soggetti  competenti  dovranno  seguire per la
redazione  del  piano  di  emergenza  delle aree portuali interessate
dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare.
    In  generale, le situazioni di rischio nucleare o radiologico che
necessitano di una pianificazione di emergenza possono verificarsi in
diversi   settori  di  applicazione  dell'energia  nucleare  e  delle
sostanze radioattive:
      a) centrali nucleari di potenza;
      b) centri  di ricerca ed altri impianti con sostanze nucleari o
radioattive, sottoposti a pianificazione di emergenza;
      c) depositi di materiale radioattivo e nucleare;
      d) naviglio a propulsione nucleare;
      e) trasporto di materiale nucleare o radioattivo.
    Per le attivita' di cui ai punti a), b) e c) la pianificazione di
emergenza  esterna  e'  regolata  specificatamente  dall'art. 116 del
decreto   legislativo  n.  230/1995  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
    Diversamente,  per  i contesti di cui sub d) ed e) il legislatore
ha  rimandato  la  definizione  dei  relativi ambiti pianificatori al
Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
      Pertanto,  gli  interventi connessi sia agli eventi incidentali
che  possano  avvenire  al  naviglio a propulsione nucleare, sia agli
eventi  incidentali  che  possano  avvenire  durante  il trasporto di
materie   radioattive   o  nucleari  dovranno  essere  esplicitamente
regolamentati  nella  pianificazione  di  emergenza  anche di livello
provinciale.
    Per  ottemperare  a  questa  esigenza,  il  presente documento si
propone di fornire uno strumento che definisca i criteri cui dovranno
uniformarsi i piani di emergenza esterna da predisporsi o aggiornarsi
da  parte  dei  prefetti  territorialmente  responsabili  sulle  aree
portuali  ove  e'  consentito  l'attracco  di  naviglio a propulsione
nucleare.
    In  relazione  a  quest'ultimo aspetto tale pianificazione dovra'
essere  coordinata  con  le  disposizioni  vigenti  per  il  naviglio
commerciale, nonche' con quella per il naviglio militare.
                      2. Campo di applicazione.
    Com'e'  noto,  l'art.  115  del  decreto  legislativo n. 230/1995
dispone  che  le  norme  del capo X del predetto decreto si applicano
anche  alle  aree  portuali interessate dalla presenza del naviglio a
propulsione nucleare.
    Pertanto,  il  documento  in questione procedera', in ossequio al
disposto  di  legge,  a  definire  le modalita' di applicazione delle
citate norme del capo X.
    Per  tutto  quanto non previsto dal presente documento si applica
la normativa vigente in materia di emergenze nucleari e radiologiche.
3. Pianificazione di emergenza.
    La  pianificazione  di  emergenza  oggetto del presente documento
assume,  al  pari  di  altre tipologie di pianificazione derivanti da
rischi naturali ed antropici, peculiare rilievo allo scopo di ridurre
gli   effetti   negativi   derivanti   dal   verificarsi  dall'evento
calamitoso.
    A  tal fine, pertanto, assume valore fondamentale sia la corretta
individuazione  e  prefigurazione  degli  scenari  di rischio, sia la
individuazione dei mezzi, umani e strumentali, da impiegare nel corso
della  fase  emergenziale, sia le procedure da avviare nella predetta
fase.
    Rilievo   non   secondario  assume,  inoltre,  la  tempistica  di
realizzazione   della   pianificazione   di   emergenza,  atteso  che
quest'ultima  e'  volta  a salvaguardare interessi fondamentali, alla
cui  tutela  e'  preposta  la  funzione  di  protezione civile, quali
l'integrita'  della  vita  umana,  dell'ambiente,  dei  beni  e degli
insediamenti.
    In  tale  contesto,  percio', il presente documento si propone di
individuare  anche  una  tempistica di redazione ed aggiornamento dei
piani  in  questione  che  assume  una  valenza programmatoria di non
secondaria importanza al fine di corrispondere in pieno alle esigenze
di   tutela   delle   popolazione  potenzialmente  interessata  dalla
tipologia di rischio in questione.
    La  previsione in questione, in altri termini, assolve allo scopo
fondamentale di avviare lo sviluppo di «best practices» e, quindi, la
nascita  di  un  percorso virtuoso e di collaborazione tra le diverse
amministrazioni  preposte alla pianificazione di emergenza che sia in
grado  di condurre, percio', al migliore risultato possibile in tempi
apprezzabilmente brevi.
    A  tale  ultimo  scopo,  preliminarmente,  si  evidenzia  che  il
Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri provvedera', entro sei mesi dal ricevimento del rapporto
tecnico  di  cui  si  dira'  piu'  avanti,  ad  introdurre  nel piano
nazionale  di  emergenza  una  sezione specifica contenente le misure
protettive  necessarie per assicurare la protezione della popolazione
e  dei  beni  nel caso di incidenti che avvengano nelle aree portuali
interessate  dalla  presenza  di naviglio a propulsione nucleare e le
cui conseguenze attese non siano fronteggiabili in ambito provinciale
o interprovinciale.
    Tale  piano,  e  le  sue integrazioni, verra' trasmesso ad ognuna
delle    amministrazioni,   anche   territoriali,   coinvolte   nella
pianificazione   di   emergenza   e  dalle  stesse,  in  un  percorso
discendente,  dovra'  essere  portato  a  conoscenza, per gli aspetti
d'interesse, della popolazione potenzialmente interessata.
    La  sezione  specifica  di  cui sopra riportera', quali requisiti
minimi,  le  procedure  di attivazione delle autorita' competenti, la
catena  di  comando  e  controllo  per la gestione dell'emergenza, la
procedura   di   diffusione   delle  informazioni  tra  le  autorita'
coinvolte,  i  termini e le modalita' dello svolgimento di periodiche
esercitazioni, le procedure da seguire per l'informazione, preventiva
e  di  emergenza,  della  popolazione, le norme di comportamento e di
protezione,  le principali azioni protettive da adottarsi sia in caso
di  irraggiamento  che  di  contaminazione, nonche' la costituzione e
l'aggiornamento    professionale   di   apposite   squadre   speciali
d'intervento  assicurando che in esse siano presenti professionalita'
altamente specializzate nel campo sanitario.
    Il  piano  nazionale cosi' integrato verra' approvato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri.
                        3.1 Rapporto tecnico.
    Per  la  redazione  del  piano  di emergenza esterna in questione
assume valenza fondamentale la redazione del rapporto tecnico.
    Tale  rapporto  verra' predisposto, per il naviglio militare, dal
Ministero della difesa e, per il naviglio civile, dall'agenzia per la
protezione  dell'ambiente  e  per i servizi tecnici in collaborazione
con l'autorita' portuale o con l'autorita' marittima per gli elementi
d'informazione di specifica competenza.
    Il rapporto tecnico, in entrambi i casi, dovra' recare i seguenti
elementi:
      a) l'individuazione  degli  scenari  incidentali di riferimento
ragionevolmente  ipotizzabili  e la descrizione della loro evoluzione
nel tempo in relazione ai rilasci di radioattivita' nell'ambiente;
      b) l'esposizione   analitica   delle   presumibili   condizioni
ambientali  pericolose per la popolazione e per i beni, derivanti dai
singoli  incidenti  di  cui  alla  lettera  precedente  e  delle loro
localizzazioni ed evoluzioni nel tempo;
      c) la  descrizione delle misure strutturali ed organizzative ai
fini dell'accoglimento del naviglio a propulsione nucleare, di quelle
necessarie   per  la  mitigazione  delle  conseguenze  dell'incidente
nonche'  i  mezzi necessari per il rilevamento e la misurazione della
radioattivita'  nell'ambiente  circostante all'area portuale, e delle
modalita' del loro impiego;
      d) l'evidenziazione  degli  incidenti le cui conseguenze attese
siano circoscrivibili nell'ambito provinciale o interprovinciale e di
quelli  che  possono,  invece,  richiedere  misure  protettive  su un
territorio piu' ampio.
    Nel  caso  di  aree portuali o installazioni militari il rapporto
tecnico  verra'  trasmesso  dall'amministrazione militare all'agenzia
per  la  protezione  dell'ambiente e per i servizi tecnici. L'agenzia
per  la  protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, sulla base
del  rapporto  tecnico,  redigera'  una relazione critica riassuntiva
sulle  conseguenze  radiologiche  e  sulla necessita' di monitoraggio
ambientale consequenziale.
    Nel  caso  del naviglio militare la relazione dell'agenzia per la
protezione  dell'ambiente  e  per  i  servizi  tecnici, corredata del
rapporto  tecnico,  verra'  trasmessa alla commissione tecnica di cui
all'art.   9  del  decreto  legislativo  n.  230/1995,  e  successive
modifiche  ed  integrazioni.  Analogamente  per  il  naviglio  civile
l'agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente e per i servizi tecnici
trasmettera'   alla   suddetta   commissione   il   rapporto  tecnico
predisposto in collaborazione con i soggetti di cui innanzi.
    Il  rapporto  munito  del  parere  della commissione di cui sopra
verra', poi, trasmesso dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e
per  i  servizi  tecnici alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  della  protezione  civile  che  la inviera' ai prefetti
competenti per territorio.
    Al  fine  di  avviare  il  processo  virtuoso  di  cui  al  punto
precedente  la  fase  in  esame  dovrebbe  concludersi  in un periodo
massimo di 180 giorni decorrenti dalla data di redazione del rapporto
tecnico.
   3.2 Piano provinciale di emergenza esterna dell'area portuale.
    Al  fine di assicurare la protezione della popolazione e dei beni
dagli  effetti dannosi derivanti da una emergenza nucleare nelle aree
portuali   interessate  dalla  presenza  di  naviglio  a  propulsione
nucleare il prefetto competente predispone o aggiorna, sulla base del
rapporto  tecnico di cui al paragrafo precedente un apposito piano di
emergenza esterna dell'area portuale d'intesa con la regione o con la
provincia  autonoma  interessata,  nelle sue componenti di protezione
civile  e  sanita';  le  medesime amministrazioni regionali ovvero le
province  autonome  interessate  provvedono  al  rilascio dell'intesa
dianzi richiamata sentite le amministrazioni locali interessate.
    Il piano di emergenza esterna dell'area portuale dovra' prevedere
l'insieme  coordinato  delle  eventuali  misure  da  adottare, con la
gradualita'  che  le circostanze richiedono, per la mitigazione delle
conseguenze   dell'incidente,   unitamente   all'individuazione   dei
soggetti  e  delle  amministrazioni  chiamate  ad  intervenire, delle
strutture,  degli  equipaggiamenti e delle strumentazioni necessarie,
nonche' definire le relative procedure d'intervento.
    La   struttura   ed   i   contenuti   del  piano  sono  riportati
nell'allegato II al presente documento.
    Tale piano di emergenza verra' trasmesso dal prefetto all'agenzia
per  la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici che, sentita
la  commissione  di  cui  all'art. 9 del decreto legislativo 17 marzo
1995,  n.  230,  lo  restituira'  al prefetto, munito delle eventuali
osservazioni, per la definitiva approvazione prefettizia.
    Il  prefetto,  successivamente  all'approvazione, trasmettera' il
piano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione  civile,  al  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento dei
vigili  del  fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della difesa civile,
nonche'  a  tutti  gli  enti  e  le  amministrazioni  interessate,  e
provvedera'  tempestivamente  a  porre  in  essere  ogni  adempimento
necessario   per  assicurarne  l'attuazione  in  caso  di  emergenza,
garantendone   l'integrazione   e   l'armonizzazione   con  le  altre
pianificazioni di emergenza necessarie per la gestione dei rischi sul
territorio.
    Qualora,   poi,   la   localizzazione  dell'area  portuale  renda
prevedibile  l'estensione  a piu' province del rischio in esame, tale
piano  di  emergenza dovra' essere predisposto contemporaneamente per
ciascuna  provincia  con  le medesime modalita' previste nel presente
paragrafo e previa intesa tra i prefetti delle province interessate.
    Il  coordinamento  dei piani provinciali e' demandato al prefetto
della  provincia  ove  e'  situata  l'area portuale interessata dalla
presenza di naviglio a propulsione nucleare.
    La  presente  fase  dovra'  concludersi  entro  180  giorni dalla
ricezione del rapporto tecnico da parte del prefetto competente.
    L'ingresso di naviglio a propulsione nucleare nelle aree portuali
soggette   alle   disposizioni  del  presente  documento  avviene  in
osservanza di quanto previsto dal piano di emergenza esterna.
3.3  Redazione e revisione del piano provinciale di emergenza esterna
                         dell'area portuale.
    Il  prefetto  predispone  il piano di emergenza esterna dell'area
portuale  avvalendosi di un comitato misto composto da rappresentanti
delle  strutture  operative  di  protezione civile di cui all'art. 11
della  legge  24 febbraio  1992,  n. 225, della Capitaneria di porto,
della  regione  e  degli  enti territorialmente interessati, nonche',
nelle localita' in cui esista un porto militare, di un rappresentante
del competente comando militare.
    Sono  chiamati a partecipare ai lavori del comitato misto esperti
designati  dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della protezione civile, dall'agenzia per la protezione dell'ambiente
e per i servizi tecnici e dal Ministero della difesa.
    Il  piano  di  emergenza  esterna  dell'area portuale deve essere
riesaminato  in  caso  di modifiche rilevanti del rapporto tecnico di
cui  al  presente  documento  e,  in  ogni  caso,  con cadenza almeno
triennale,   anche  in  relazione  ai  mutamenti  sopravvenuti  nelle
circostanze  precedentemente  valutate,  allo  scopo di adeguano alle
mutate  esigenze della sicurezza ed allo sviluppo della tecnica e dei
mezzi disponibili.
    Gli  aggiornamenti eventualmente necessari sono effettuati con le
procedure esposte nel presente documento.
          3.4 Modello organizzativo di comando e controllo.
    L'autorita'  portuale  competente,  ove  esistente, e l'autorita'
marittima attuano, anche avvalendosi delle amministrazioni pubbliche,
ogni  azione  utile a garantire il rilevamento e la misurazione della
radioattivita' nell'ambiente circostante all'area portuale.
    Il comandante del naviglio a propulsione nucleare ha l'obbligo di
dare  immediata  comunicazione  all'autorita' marittima competente di
qualsiasi evento o anormalita' che possa far ritenere la possibilita'
dell'insorgenza  di  un  pericolo  per  la  pubblica incolumita' e di
qualsiasi  incidente  nucleare  interessante  naviglio  a propulsione
nucleare  presente  nell'area  portuale  che comporti pericolo per la
pubblica incolumita' e per i beni.
    La   comunicazione   deve   specificare   l'entita'   prevedibile
dell'incidente,  le  misure adottate per contenerlo e ogni altro dato
tecnico   utile   per  l'attuazione  del  piano  d'emergenza  esterna
dell'area portuale.
    L'autorita'  marittima  competente  trasmette  immediatamente  le
informazioni  ricevute  al  prefetto  ed  al  Comando provinciale dei
vigili del fuoco.
    Il  prefetto  ricevuta  la  comunicazione di allarme la trasmette
immediatamente   alla   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento  della  protezione  civile,  al Ministero dell'interno -
Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del soccorso pubblico e della
difesa  civile, alla regione ed agli enti locali interessati, nonche'
agli altri enti ed amministrazioni previsti dal piano di emergenza.
    Qualora  il  pericolo  possa  estendersi a province limitrofe, il
prefetto  ne  da'  immediato  avviso  ai prefetti interessati ed agli
enti, anche locali, territorialmente competenti.
    Il   prefetto,   nell'ambito   delle   proprie  competenze,  deve
effettuare   esercitazioni   periodiche   al   fine   di   verificare
l'adeguatezza del piano di emergenza esterna e dei relativi strumenti
di  attuazione.  Tali  esercitazioni  dovranno  avere  cadenza almeno
annuale.
                 4. Informazione della popolazione.
    Le  autorita'  competenti  sono  a  chiamate  a  dare  la massima
diffusione,  ove  possibile,  ai  contenuti  dei  piani  di  cui alle
presenti   linee  guida  ed  alle  funzioni  attribuite  ai  soggetti
coinvolti.
    La  popolazione  che rischia di essere interessata dall'emergenza
radiologica  in  caso  di incidente a naviglio a propulsione nucleare
deve  essere  informata  e  regolarmente  aggiornata  sulle misure di
protezione  sanitaria  ad essa applicabili, nonche' sul comportamento
da adottare.
    La    popolazione   effettivamente   interessata   dall'emergenza
radiologica  in  caso  di incidente a naviglio a propulsione nucleare
deve  essere  immediatamente  informata  sull'emergenza in corso, sul
comportamento da adottare e sui provvedimenti di protezione sanitaria
ad essa applicabili nella fattispecie. In questo caso le informazioni
minime da fornirsi in modo rapido e ripetuto riguardano:
      a)   la   sopravvenuta   emergenza  e,  in  base  alle  notizie
disponibili,   le  sue  caratteristiche:  tipo,  origine,  portata  e
prevedibile evoluzione;
      b)  le disposizioni da rispettare, in base al caso di emergenza
sopravvenuta ed eventuali suggerimenti di cooperazione;
      c) le  autorita'  e  gli  enti cui rivolgersi per informazione,
consiglio, assistenza, soccorso ed eventuali forme di collaborazione.
    Le  informazioni  precedenti devono essere integrate, in funzione
del   tempo   disponibile,   con   richiami  riguardanti  le  nozioni
fondamentali sulla radioattivita' ed i suoi effetti sull'essere umano
e   sull'ambiente.  Se  l'emergenza  e'  preceduta  da  una  fase  di
preallarme,  alla  popolazione  devono  essere  fornite  informazioni
riguardanti  le  modalita'  e  i  tempi  con  cui vengono diffusi gli
aggiornamenti sull'evoluzione della situazione.
    Informazioni   specifiche   sono   rivolte,   anche  in  fase  di
preallarme,  a  particolari  gruppi di popolazione, in relazione alla
loro  attivita',  funzione  ed eventuale responsabilita' nei riguardi
della  collettivita',  nonche'  al  ruolo  che  eventualmente debbano
assumere nella particolare occasione.
    I  soggetti che possono comunque intervenire nella organizzazione
dei  soccorsi  in  caso  di  emergenza  radiologica  per  incidente a
naviglio  a  propulsione  nucleare  devono  ricevere  un'informazione
adeguata  e  regolarmente aggiornata sui rischi che l'intervento puo'
comportare  per  la loro salute e sulle precauzioni da prendere in un
caso   simile;   dette   informazioni  sono  completate  con  notizie
particolareggiate in funzione del caso in concreto verificatosi.
    Il  piano  di  informazione,  redatto  ed  approvato dal prefetto
competente,   deve   indicare   quali  requisiti  minimi  l'autorita'
responsabile   della   diffusione  delle  informazioni,  i  mezzi  di
diffusione  delle  informazioni  e  le  modalita'  di  revisione e di
aggiornamento periodici dei contenuti dell'informazione.
                        5. Norme transitorie.
    Al fine di garantire e preservare la necessaria continuita' degli
atti  amministrativi,  le attivita' inerenti alla predisposizione dei
piani  di  emergenza  esterna  per  le aree portuali, gia' avviate al
momento   dell'emanazione   del  presente  documento,  dovranno,  ove
possibile,  essere  adeguate  alle modalita' ed ai contenuti previsti
dalle presenti linee guida.
    Il  riesame  e  l'aggiornamento  dei piani precedenti hanno luogo
secondo   quanto  indicato  nel  presente  documento.  I  piani  gia'
approvati  dovranno essere riesaminati ed aggiornati, ove necessario,
alle  disposizioni delle presenti linee guida entro dodici mesi dalla
loro emanazione.