Allegato 1 DEFINIZIONI Ai fini dell'applicazione del presente documento, valgono le seguenti definizioni: area portuale: porto o specifica area portuale ricadente nel campo di applicazione della legge 28 gennaio 1994, n. 84; autorita' portuale competente: l'autorita' portuale nei porti in cui essa e' istituita ai sensi dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, l'autorita' marittima negli altri porti e l'autorita' militare nei porti e nelle aree portuali finalizzati alla difesa militare; naviglio a propulsione nucleare: qualsiasi unita' navale che utilizza per la propulsione reattori nucleari; emergenza nucleare in area portuale: situazione determinata da un evento incidentale che avvenga in naviglio a propulsione nucleare che dia luogo o possa dar luogo ad una immissione di radioattivita' nell'ambiente, suscettibile di comportare dosi per il gruppo di riferimento della popolazione superiori ai valori stabiliti con i provvedimenti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni; popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza radiologica: qualsiasi gruppo di popolazione per il quale e' stabilito un piano di emergenza esterna in previsione di casi di emergenza radiologica in aree portuali con naviglio a propulsione nucleare (art. 128, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 230/1995 e successive modifiche ed integrazioni); popolazione effettivamente interessata dall'emergenza radiologica: qualsiasi gruppo di popolazione per il quale sono previste misure specifiche di protezione qualora sopravvenga un caso di emergenza radiologica (art. 128, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 230/1995 e successive modifiche ed integrazioni).