(all. 2 - art. 1)
                                                           Allegato 1
                             DEFINIZIONI
    Ai  fini  dell'applicazione  del  presente  documento, valgono le
seguenti definizioni:
      area  portuale:  porto  o specifica area portuale ricadente nel
campo di applicazione della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
      autorita'  portuale  competente: l'autorita' portuale nei porti
in  cui essa e' istituita ai sensi dell'art. 6 della legge 28 gennaio
1994,  n.  84,  l'autorita' marittima negli altri porti e l'autorita'
militare  nei  porti  e  nelle  aree portuali finalizzati alla difesa
militare;
      naviglio  a  propulsione  nucleare: qualsiasi unita' navale che
utilizza per la propulsione reattori nucleari;
      emergenza  nucleare in area portuale: situazione determinata da
un  evento incidentale che avvenga in naviglio a propulsione nucleare
che  dia  luogo o possa dar luogo ad una immissione di radioattivita'
nell'ambiente,  suscettibile  di  comportare  dosi  per  il gruppo di
riferimento  della  popolazione  superiori  ai valori stabiliti con i
provvedimenti  di  cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e
successive modificazioni ed integrazioni;
      popolazione  che  rischia  di essere interessata dall'emergenza
radiologica:   qualsiasi  gruppo  di  popolazione  per  il  quale  e'
stabilito  un  piano  di  emergenza  esterna in previsione di casi di
emergenza  radiologica  in  aree  portuali con naviglio a propulsione
nucleare  (art.  128,  comma 1, lettera a) del decreto legislativo n.
230/1995 e successive modifiche ed integrazioni);
      popolazione     effettivamente    interessata    dall'emergenza
radiologica:  qualsiasi  gruppo  di  popolazione  per  il  quale sono
previste  misure specifiche di protezione qualora sopravvenga un caso
di  emergenza  radiologica (art. 128, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo n. 230/1995 e successive modifiche ed integrazioni).