Art. 2. 1. I valori limite di emissione dello scarico del sistema depurativo del comprensorio Alto Sarno, che costituisce un complesso organico ed unitario per il trattamento dei reflui provenienti da detto comprensorio e si articola nei due impianti di Solofra e Mercato San Severino collegati da condotta fognaria nella quale confluiscono i reflui civili dell'intero comprensorio, sono determinati sull'effluente dell'impianto di Mercato San Severino. 2. La regione Campania provvede, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 45 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, a rilasciare l'autorizzazione allo scarico in rete fognaria per l'impianto di Solofra, sulla base di una specifica relazione tecnica a cura del soggetto attuatore di cui all'art. 1, comma 5, della presente ordinanza. 3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 33 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, il soggetto attuatore di cui all'art. 1, comma 5, della presente ordinanza adotta, e sottopone alla successiva approvazione dell'amministrazione pubblica competente, le relative determinazioni in ordine all'immissione di acque reflue industriali nel sistema fognario tributario del sistema depurativo unitario. 4. Ai fini della regolamentazione degli scarichi, il soggetto attuatore predispone apposita relazione tecnica, dalla quale devono risultare le motivazioni delle eventuali deroghe previste ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 152/1999, e successive modifiche ed integrazioni, e le ragioni tecniche che consentono le medesime, con specifico riferimento alla capacita' di trattamento ed alla funzionalita' del sistema depurativo unitario. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 febbraio 2006 Il Presidente: Berlusconi