Art. 2.
  1.   I  valori  limite  di  emissione  dello  scarico  del  sistema
depurativo  del comprensorio Alto Sarno, che costituisce un complesso
organico  ed  unitario  per  il trattamento dei reflui provenienti da
detto  comprensorio  e  si  articola  nei  due  impianti di Solofra e
Mercato  San  Severino  collegati  da  condotta  fognaria nella quale
confluiscono   i   reflui   civili   dell'intero  comprensorio,  sono
determinati sull'effluente dell'impianto di Mercato San Severino.
  2.  La  regione  Campania provvede, tenuto conto di quanto previsto
dall'art.  45  del  decreto  legislativo  11 maggio  1999,  n. 152, e
successive  modifiche  ed integrazioni, a rilasciare l'autorizzazione
allo  scarico  in rete fognaria per l'impianto di Solofra, sulla base
di  una  specifica relazione tecnica a cura del soggetto attuatore di
cui all'art. 1, comma 5, della presente ordinanza.
  3.  Ai  fini dell'applicazione dell'art. 33 del decreto legislativo
11 maggio  1999,  n.  152, e successive modifiche ed integrazioni, il
soggetto  attuatore  di  cui  all'art.  1,  comma 5,  della  presente
ordinanza   adotta,   e   sottopone   alla   successiva  approvazione
dell'amministrazione  pubblica competente, le relative determinazioni
in  ordine  all'immissione  di  acque  reflue industriali nel sistema
fognario tributario del sistema depurativo unitario.
  4.  Ai  fini  della  regolamentazione  degli  scarichi, il soggetto
attuatore  predispone  apposita relazione tecnica, dalla quale devono
risultare  le  motivazioni  delle eventuali deroghe previste ai sensi
dell'art.  33  del  decreto  legislativo  n.  152/1999,  e successive
modifiche  ed  integrazioni,  e le ragioni tecniche che consentono le
medesime,  con specifico riferimento alla capacita' di trattamento ed
alla funzionalita' del sistema depurativo unitario.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 11 febbraio 2006
                                            Il Presidente: Berlusconi