IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19  che  modifica le direttive 89/48/CEE e
92/51/CEE   del   Consiglio   relative   al   sistema   generale   di
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Theiner Alexander, nato il 26 novembre
1977  a  Merano (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'art.  12  del  decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del
titolo   professionale  di  «Diplom-Ingenieur  Univ.»  conseguito  in
Germania   presso  la  «Technische  Universitat  Munchen»  di  Monaco
(Germania)  in  data  26  agosto  2004, ai fini dell'accesso all'albo
degli «ingegneri - sezione A settore civile ambientale» e l'esercizio
in Italia della omonima professione;
  Considerata l'attivita' di collaborazione svolta dal richiedente in
Italia, come documentata in atti;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nelle sedute
del 22 novembre 2005;
  Considerato  il  parere  del rappresentante del Consiglio nazionale
degli ingegneri nella seduta sopra indicata;
  Rilevato    che    vi    sono    differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  ingegnere  -  sezione  A settore civile ambientale e
quella  di  cui  e'  in possesso l'istante, per cui appare necessario
applicare le misure compensative;
  Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Theiner  Alexander,  nato  il  26 novembre  1977 a Merano
(Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale
di  cui  in  premessa  quale  titolo valido per l'iscrizione all'albo
degli  ingegneri  sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio
della professione in Italia.