Alle Province
                              Ai  Comuni  con popolazione superiore a
                              5.000 abitanti
                              Alle  Comunita' montane con popolazione
                              superiore a 50.000 abitanti
                              Agli      Organi      di      revisione
                              economico-finanziaria degli enti locali
                              soggetti al patto di stabilita' interno
                              Alle   Regioni  a  statuto  speciale  e
                              province   autonome   di  Trento  e  di
                              Bolzano
                              e, per conoscenza:
                              Alla   Presidenza   del  Consiglio  dei
                              Ministri - Segretariato generale
                              Alla  Corte  dei  conti  - Segretariato
                              generale - Sezione enti locali
                              Al     Ministero     dell'interno     -
                              Dipartimento     affari    interni    e
                              territoriali   -   Direzione   centrale
                              finanza locale
                              Alle regioni a statuto ordinario
                              All'Istat
                              Alle Ragionerie provinciali dello Stato
                              All'A.N.C.I.
                              All'U.P.I.
                              All'Uncem

   A. PREMESSA

   La  legge  finanziaria  per  il  2006,  con le disposizioni recate
dall'articolo 1, commi da 138 a 150, ha introdotto importanti novita'
nell'azione di contenimento della spesa pubblica posta a carico delle
autonomie  territoriali  per  il  triennio  2006  -  2008, al fine di
ottemperare  agli  obblighi assunti dalla Repubblica italiana in sede
comunitaria.
   Le  regole  del patto di stabilita' interno per il triennio 2006 -
2008  per le province, per i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti  (limite demografico valido per il solo anno 2006 mentre per
il  2007  e  il  2008  il  limite  coinvolge i comuni con popolazione
superiore   a   3.000  abitanti)  e  per  le  comunita'  montane  con
popolazione  superiore  a  50.000  abitanti  indicano,  infatti, come
fattore  di contenimento su cui intervenire, la spesa individuata non
piu'  nel  complesso  delle  spese  correnti  e  delle spese in conto
capitale, come previsto dalla legge finanziaria per il 2005, ma nelle
due  tipologie di spesa separate: spese correnti, che subiscono forti
restrizioni,  al  pari  di  quanto  previsto per lo Stato, e spese in
conto capitale, per le quali viene prevista una crescita programmata.
   Preliminarmente,  si  reputa  opportuno  evidenziare che nell'anno
2006  sono  esclusi dalle regole del patto di stabilita' interno, sia
relativamente alle spese correnti che alle spese in conto capitale, i
comuni  con  popolazione  inferiore  a  5.000 abitanti secondo quanto
precisato dalle modifiche alla legge finanziaria 2006, introdotte dal
Parlamento in sede di conversione del decreto legge 30 dicembre 2005,
n. 273 (Art. 39-sexies decies, comma 2).
   Naturalmente,  per  il  singolo ente occorrono disposizioni basate
non   su   previsioni  ma  su  dati  certi,  per  cui  gli  obiettivi
programmatici per il 2006 vengono rapportati ai risultati 2004.
   Pertanto, per l'anno 2006, gli enti locali possono far crescere le
proprie  spese  di  parte  capitale, come definite dall'art. 1, comma
143,  della  legge  finanziaria  2006  (nella  presente  circolare il
riferimento  all'articolo  non  verra' piu' evidenziato atteso che la
legge  finanziaria  2006  e' composta di un solo articolo), in misura
non  superiore  all'8,1  %,  rispetto  al corrispondente ammontare di
spese   in   conto   capitale  registrato  nell'anno  2004  (crescita
equivalente  ad  un  aumento  del  4%  rispetto al valore stimato per
l'anno 2005).
   Per  le  spese  correnti,  cosi'  come per il patto 2005, e' stato
confermato  il  cosiddetto principio della "virtuosita'" o meno di un
ente locale: e' stato, infatti, definito "virtuoso" quell'ente la cui
spesa  corrente  media pro-capite del triennio 2002-2004 (determinata
in  termini  di pagamenti in conto competenza e in conto residui) sia
risultata   inferiore   a   quella   media  pro-capite  della  classe
demografica  di  appartenenza.  In  questo  caso,  la  percentuale di
riduzione  delle  spese  correnti  2006, come definite dal comma 142,
rispetto al 2004 e' pari al 6,5%.
   Nel  caso  in cui l'ente abbia registrato una spesa corrente media
pro-capite  del  triennio 2002-2004 superiore o uguale a quella media
pro-capite   della   classe   demografica   di  appartenenza,  e'  da
considerarsi,  a  questo  fine,  "non virtuoso" e, di conseguenza, il
complesso  delle  proprie  spese  correnti, definite sempre dal comma
142,  per  l'anno  2006  deve  essere  ridotto  dell'8% rispetto alla
corrispondente spesa corrente del 2004.
   Per  le  comunita'  montane  con  popolazione  superiore  a 50.000
abitanti la riduzione della spesa corrente per l'anno 2006 e' fissata
-  dal  comma 140, lettera a), secondo periodo - in misura unica pari
al 6,5% rispetto, sempre, alle corrispondenti spese correnti relative
all'anno 2004.
   Per  gli anni 2007 e 2008 per tutti gli enti locali sono previste,
riguardo  alla  spesa  corrente  programmatica per l'anno precedente,
rispettivamente, una riduzione pari allo 0,3% e un aumento dell'1,9%.
   Come  per  l'anno  2005,  risulta evidente che le nuove regole del
patto  di  stabilita'  interno  vanno  ad incidere esclusivamente sul
versante  della  spesa  dell'ente  locale,  senza  tener  conto delle
entrate.  Pertanto,  il  livello  di spesa resta comunque determinato
entro il limite stabilito dalle nuove regole, indipendentemente dalla
dimensione  o  finalizzazione di nuove o maggiori entrate provenienti
da  soggetti  esterni  o  appartenenti alle Amministrazioni pubbliche
(Stato,  Regioni,  enti  locali,  ecc.)  o derivanti da operazioni di
indebitamento,  ad  eccezione  di  quanto  indicato  espressamente ai
successivi punti B.3.4., B.3.5 e B.3.6.


   B. IL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER L'ANNO 2006.

   B.1. Obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2006
   La legge finanziaria per il 2006, ai commi 140, 141, 142 e 143, ha
previsto  per il patto di stabilita' interno il raggiungimento di due
obiettivi:  uno  per  il  complesso della spesa corrente (al netto di
alcune  esclusioni)  ed  uno  per  il  complesso della spesa in conto
capitale (al netto di alcune esclusioni), ognuno a sua volta relativo
sia  alla  gestione di competenza che alla gestione di cassa, per cui
il  mancato  raggiungimento  anche  di  uno solo dei quattro predetti
obiettivi  configura  il  mancato  rispetto delle regole del patto di
stabilita' interno.
   Per  la  determinazione  della  spesa,  da  rapportare  ai  valori
consuntivi  del  2004,  si  deve  far riferimento, per la gestione di
competenza,  agli impegni dell'anno 2006 e, per la gestione di cassa,
ai  pagamenti totali (competenza + residui) sostenuti nell'anno 2006,
cosi'  come  risultano  dagli  effettivi  pagamenti  quietanzati  dal
tesoriere dell'ente.
   In  ordine  alla verifica dei quattro obiettivi per l'anno 2006 (2
obiettivi  programmatici  per  la  spesa  corrente, uno in termini di
competenza e l'altro in termini di cassa, e 2 obiettivi programmatici
per  la  spesa  in  conto  capitale,  anch'essi  uno  in  termini  di
competenza  e  l'altro  in  termini  di  cassa),  non  e'  necessaria
l'approvazione  formale  del rendiconto della gestione 2006; infatti,
sia  per  la  gestione  di  competenza  che  per  quella di cassa, le
risultanze  possono essere determinate con riferimento alle scritture
di  bilancio  (partitari) definite dal servizio finanziario dell'ente
locale.

   B.2 Enti "virtuosi" ed enti "non virtuosi"
   Il  comma  140,  lettera  a),  prevede un tasso di riduzione delle
spese  correnti  piu' contenuto per gli enti che sono da considerarsi
"virtuosi" rispetto agli altri.
   La  virtuosita'  viene riconosciuta quando la spesa corrente media
pro-capite   risulta   inferiore   alla  corrispondente  spesa  media
pro-capite della classe demografica di appartenenza.
   Il metodo per la verifica di tale requisito deve essere effettuato
attraverso:
    I. la  determinazione  della  spesa  corrente  media. Si deve far
riferimento  ai  soli  pagamenti  (in  conto  competenza  e  in conto
residui)  relativi  al  totale  della  spesa  corrente  senza  alcuna
esclusione, registrati in ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004 e
calcolare la media del triennio;
    II. la  determinazione  della  popolazione  media.  Si  deve  far
riferimento  alla  media  della  popolazione residente al 31 dicembre
2002,  2003  e  2004. In proposito, si precisa che, trattandosi di un
criterio  statistico,  per  l'anno  2002 si deve far riferimento alla
popolazione  residente  al  31  dicembre  2002, per l'anno 2003 al 31
dicembre 2003 e cosi' via;
    III. la  determinazione della spesa media pro-capite. Si rapporta
la  spesa  media di cui al punto I con la popolazione media di cui al
punto II;
    IV. l'individuazione  della  "virtuosita'"  o meno dell'ente. Nel
caso  in  cui  la  spesa  media  pro-capite dell'ente (punto III) sia
inferiore  alla  spesa  media  pro-capite della classe demografica di
appartenenza  (individuata al comma 140, lettera a), punti da 1 a 11,
della  legge finanziaria 2006), il decremento da applicare alle spese
correnti,  come  definite dal comma 142, e' del 6,5% mentre, nel caso
di spesa superiore o uguale, il decremento da applicare e' dell'8%.
   Per  un  esempio  sulla metodologia da applicare per verificare se
l'ente  e'  da  considerarsi  a questi fini "virtuoso" o meno si veda
l'Allegato "A/06" alla presente circolare.

   B.3.  Spese  correnti soggette alle regole del patto di stabilita'
interno
   B.3.1  Il  comma 142 prevede che il complesso delle spese correnti
(come  definite  dal  titolo  1° del D.P.R. 194 del 1996, al netto di
talune  esclusioni)  sia soggetto alle regole del patto di stabilita'
interno.
   Gli  enti  sono  tenuti  ad escludere da tale complesso, sia dalla
base  2004  che  dal  2006,  soltanto le spese espressamente previste
dalla legge finanziaria, e precisamente:
    a) le  spese  per  il  personale,  cui si applicano le specifiche
disposizioni  di  cui  ai  commi da 198 a 204 della legge finanziaria
2006, costituite da:
     I. le   retribuzioni  lorde  (trattamento  fisso  ed  accessorio
inclusi gli emolumenti arretrati) corrisposte al personale dipendente
a  tempo  indeterminato e determinato, gli emolumenti per prestazioni
rese  con  altre  forme  di rapporto di lavoro flessibile (lavoratori
socialmente  utili  -  solo  per  l'eventuale quota di spesa a carico
dell'Amministrazione  -  e  contratti  di  somministrazione di lavoro
temporaneo/lavoro  interinale)  nonche'  i  compensi  corrisposti  al
personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o
la cui prestazione di servizio e' regolata mediante convenzioni;
     II. gli  oneri  riflessi  a  carico  del  datore  di  lavoro per
contributi obbligatori;
     III. IIRAP sugli emolumenti di cui al precedente punto I;
     IV. gli  assegni  per  il  nucleo  familiare, i buoni pasto e le
spese per equo indennizzo.
   Si  evidenzia che, a differenza di quanto previsto per il patto di
stabilita'  interno,  per le disposizioni in esame non e' specificato
se  debba  tenersi  conto delle spese in termini di competenza e/o di
cassa.  In  proposito,  si  ritiene  di  precisare  che  occorre  far
riferimento alle regole generali che, per la valutazione dell'impatto
della    spesa    di   personale   sull'indebitamento   netto   delle
Amministrazioni  pubbliche,  adottano  il  criterio della competenza.
Pertanto,  la  riduzione dell'l% delle suddette spese sara' calcolata
rispetto  al  corrispondente  ammontare impegnato nell'anno 2004 come
risultante dal conto consuntivo.
   Sulle  modalita'  di  applicazione  delle  disposizioni recate dai
commi da 198 a 204, si fa rinvio alla specifica circolare n. 9 del 17
febbraio 2006 di questo Dipartimento.
    b) le  spese  per  la sanita', la cui esclusione e' valida per le
sole Regioni e non anche per gli enti locali;
    c) le  spese  per  trasferimenti  destinati  alle Amministrazioni
pubbliche.   In   questo  caso,  si  deve  far  riferimento  ai  soli
trasferimenti  correnti (intervento "05" della spesa corrente come da
D.P.R.  n.  194  del 1996) i cui destinatari siano le Amministrazioni
pubbliche  e  non anche alle somme attribuite a dette Amministrazioni
quali  corrispettivi  di  servizi  (codificate  in  bilancio in altri
interventi   o  voci  economiche).  Si  precisa  che  l'elenco  delle
Amministrazioni pubbliche viene annualmente pubblicato dall'ISTAT, in
applicazione  di  quanto  stabilito  dall'articolo  1, comma 5, della
legge  30  dicembre  2004,  n.  311.  Per  l'anno  2006,  si deve far
riferimento  all'elenco  predisposto dall'Istat nel 2005 e pubblicato
nella G.U. n. 175 del 29 luglio 2005.
   Si  ritiene  opportuno,  altresi', precisare che la definizione di
Amministrazione  pubblica,  di  competenza  dell'Istat,  deriva dalle
disposizioni in proposito previste dal Sistema Europeo dei Conti (SEC
'95 - Regolamento CE n. 2223/96 - paragrafi 2.68 e 2.69) e, pertanto,
solo la rispondenza ai principi ivi indicati determina l'appartenenza
o  meno di una unita' istituzionale al comparto delle Amministrazioni
pubbliche.
   Indipendentemente dal regime giuridico (pubblico o privato) che la
regola,  una  unita' istituzionale e' classificata economicamente nel
Settore delle Amministrazioni pubbliche se:
    - e'    di   proprieta'   o   amministrata   o   controllata   da
Amministrazioni pubbliche;
    - non  vende  sul  mercato  o,  in caso contrario, deve vendere a
prezzi  non  economicamente  rilevanti  (cioe'  i  ricavi  non devono
eccedere il 50% dei costi di produzione dei servizi). Nel caso in cui
i  ricavi fossero superiori al 50% dei costi di produzione si sarebbe
in  presenza  di  enti "market" (di mercato) e non di Amministrazioni
pubbliche.
   A  titolo  puramente  esemplificativo,  si  puo'  indicare  che le
istituzioni  scolastiche  pubbliche, i consorzi di funzioni (definiti
dall'art.  2,  comma  2, del D.L.vo n. 267 del 2000) e le istituzioni
per i servizi sociali (definite dall'art. 114, comma 2, del D.L.vo n.
267  del 2000) rientrano nel comparto delle Amministrazioni pubbliche
mentre,  sempre  a  titolo  esemplificativo,  si segnala che non sono
Amministrazioni  pubbliche  i consorzi/azienda e gli enti di bonifica
ed irrigazione, gli ex - IACP e altre tipologie di enti definiti come
enti "market".
   Ovviamente  l'individuazione  di  altre  tipologie di enti che non
sono  espressamente  indicate  nell'elenco  in  questione puo' creare
difficolta'  interpretative e applicative per gli enti locali per cui
l'Istat  ha  provveduto ad attivare un indirizzo di posta elettronica
(lista.amministrazionipubbliche@istat.it)   a   cui   possono  essere
inviate le richieste di chiarimenti.
   d)  le  spese  di  carattere  sociale.  In questo caso si deve far
riferimento,  esclusivamente, alle sole spese correnti codificate nel
bilancio  dell'ente,  nella classificazione per funzioni prevista dal
D.P.R.  n.  194  del 1996, con il codice "08" per le province, con il
codice  "10"  per  i  comuni  e  con  il codice "05" per le comunita'
montane.
   E'  importante sottolineare che tra le spese di carattere sociale,
sottratte  dal  complesso delle spese correnti soggette al patto, non
devono,  ovviamente,  essere  ricomprese anche quelle allocate tra le
altre  categorie di spesa detraibili - descritte alle lettere a), c),
e),  f),  g)  e  h) del presente punto B.3.1. - al fine di evitare un
doppio conteggio delle spese da escludere.
   Non  sono consentite ulteriori esclusioni di spese che, pur avendo
qualche  relazione  con interventi verso il sociale, sono allocate in
altri codici funzionali diversi da quelli sopra indicati.
   Si  soggiunge,  altresi',  che  sono da prendere in considerazione
quelle  tipologie  di  spese che gia' in passato siano state allocate
nei codici funzionali sopra riportati. Comportamenti difformi - volti
ad estendere i servizi e, conseguentemente, la dimensione delle spese
di  carattere  sociale - darebbero luogo ad una elusione delle regole
del patto di stabilita' interno;
    e) le spese per interessi passivi con riferimento alle sole spese
codificate  nel  bilancio dell'ente, nella classificazione economica,
all'intervento "1.06." del D.P.R. n. 194 del 1996;
    f) le spese per calamita' naturali con riferimento alle spese per
le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonche' a quelle
sostenute  dai  comuni  per  il  completamento  dell'attuazione delle
ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito
di  dichiarazioni  di stato di emergenza. Al riguardo, si rappresenta
che  la  norma  individua espressamente quali sono le caratteristiche
necessarie  per  far  rientrare  una  spesa tra quelle definite quali
calamita' naturali.
   Si  precisa,  in  proposito,  che  la  norma si riferisce alle due
fattispecie   di  interventi  sopra  richiamate  e  non  ad  un'unica
fattispecie come da qualche parte e' stato prospettato.
    g) le  spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti
fuori bilancio con riferimento alle spese che, a seguito di sentenza,
sono  state  dall'ente  riconosciute attraverso la procedura prevista
dall'art. 194 del D.L.vo n. 267 del 2000 per i debiti fuori bilancio.
Si
   ritiene,  altresi',  che nella definizione di sentenza possa farsi
rientrare,  a  questi  fini,  anche  il  lodo  arbitrale e il decreto
ingiuntivo esecutivo.
   Si ritiene, peraltro, che l'esclusione di dette spese dalle regole
del  patto  di  stabilita'  interno  debba  interessare  sia le spese
correnti che in quelle in conto capitale, in quanto il riferimento al
debito  fuori  bilancio conseguente alla sentenza non lascia spazi ad
interpretazioni  che  limitino  l'esclusione in funzione della natura
della spesa.
    h) le  spese  per funzioni trasferite o delegate dalle Regioni ed
esercitate  dal  l°  gennaio 2005 con riferimento alle spese correnti
sostenute  sino al 2004 dalle Regioni e successivamente trasferite ai
propri  enti  locali  (esclusione  concessa  comunque  nei limiti dei
trasferimenti regionali).
   L'esclusione  di  tali  spese  -  cosi' come quelle indicate dalla
corrispondente   norma   prevista  per  l'anno  2005  (lettera  f-bis
dell'art. 1-quater della legge n. 88 del 2005) - si e' resa possibile
per  la  sua neutralita' in termini di finanza pubblica, a differenza
di  quanto  accaduto  per  il  patto  di  stabilita'  dell'anno 2003.
Infatti, il meccanismo e' tale che, da un lato, le Regioni riducono i
propri  obiettivi  programmatici  2006  -  calcolando la base 2004 al
netto  delle  spese  per  trasferimenti  o  deleghe  di  funzioni  in
questione - e, dall'altro, gli enti locali possono sostenere maggiori
spese in misura pari all'ammontare dei trasferimenti regionali, senza
che vi sia alcun effetto aggiuntivo sui saldi di finanza pubblica.
   E'    necessario   quindi   che   gli   enti   locali   concordino
preliminarmente  con  la propria Regione la possibilita' di usufruire
di  tale esclusione, in quanto e' necessario che la Regione assuma la
decisione  di  ricalcolare  i  propri  obiettivi  programmatici  2006
escludendo dalla base di calcolo 2004 le spese in questione.
   I contenuti dell'accordo dovranno, tra l'altro, prevedere:
    a) l'individuazione  da  parte  della  Regione delle funzioni che
rientrano tra quelle della lettera h) del comma 142;
    b) la  quantificazione,  per  tali  funzioni,  dell'ammontare dei
trasferimenti   che  ogni  singolo  ente  locale  potra'  portare  in
detrazione dalle correlate spese.
   Se,  invece,  la  Regione  non ritiene di dover ricalcolare il suo
obiettivo  programmatico  del  2006,  gli  enti  locali  non  possono
escludere  dal  vincolo  del  patto di stabilita' interno le spese in
questione.
   Relativamente  alle  funzioni  trasferite o delegate dalle Regioni
dal  1°  gennaio  2004  (di cui alla lettera f-bis dell'art. 1-quater
della  legge  n. 88/2005), gli enti locali potranno continuare, anche
nel 2006, a portare in detrazione le spese per dette funzioni (sempre
nei  limiti  delle  somme  trasferite  dalle  Regioni) soltanto se la
Regione   provvedera'  a  considerare  detti  trasferimenti,  pur  se
destinati  ad Amministrazioni pubbliche (quali gli enti locali), come
soggetti  alle  regole del patto di stabilita' interno sia per l'anno
2004  (preso  a  base  di  calcolo)  che  per  l'anno  2006. Soltanto
attraverso tale soluzione si puo' garantire che l'esclusione di dette
spese non incida negativamente sui saldi di finanza pubblica.
   Anche  in questo caso e', pertanto, necessario che gli enti locali
definiscano   preliminarmente   con   la   propria  Regione  l'esatta
situazione nella gestione di tali fattispecie di spese.
   B.3.2  Il  comma 143 prevede che il complesso delle spese in conto
capitale  (come  definite dal titolo 2° della spesa dal D.P.R. n. 194
del  1996,  al netto di alcune esclusioni) siano soggette alle regole
del patto di stabilita' interno.
   Gli  enti  sono  tenuti  ad escludere da tale complesso, sia dalla
base  2004  che  dal  2006,  soltanto le spese espressamente previste
dalla legge finanziaria, e precisamente:
    a) le  spese  per  trasferimenti  destinati  alle Amministrazioni
pubbliche.   In   questo  caso,  si  deve  far  riferimento  ai  soli
trasferimenti   in   conto   capitale  i  cui  destinatari  siano  le
Amministrazioni  pubbliche  (intervento  "07"  delle  spese  in conto
capitale come da D.P.R. n. 194 del 1996). In proposito, si rimanda ai
contenuti  evidenziati, al precedente punto B.3.1, lettera c), per la
medesima   fattispecie  di  esclusione  con  riferimento  alle  spese
correnti;
    b) le  spese  derivanti dalle concessioni di crediti. Tali spese,
pur  essendo  classificate tra le spese di parte capitale (intervento
10  delle  spese  di parte capitale come da D.P.R. 194 del 1996), non
vengono  conteggiate  ai  fini  del  patto  di  stabilita' interno in
coerenza   con  le  regole  comunitarie  in  quanto,  trattandosi  di
operazioni  finanziarie,  non  rilevano  neanche  ai fini del calcolo
dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni utilizzato a
livello europeo.
   Si   ritiene  opportuno  segnalare  che  le  norme  del  patto  di
stabilita' interno per il 2006 non consentono, a differenza del 2005,
l'esclusione  delle  spese derivanti dalle partecipazioni azionarie e
dai conferimenti di capitale che, pertanto, nel 2006, sono soggette a
dette  regole;  conseguentemente,  la  base del 2004 dovra' essere al
lordo delle analoghe spese sostenute nel 2004.
   Al fine di superare alcune perplessita' che sono state avanzate in
merito  agli  effetti di tale innovazione normativa, si soggiunge che
l'inclusione  delle  spese derivanti dalle partecipazioni azionarie e
dai  conferimenti di capitale alle regole del patto 2006 non fa venir
meno la possibilita' per l'ente locale di reimpiegare temporaneamente
la  propria  liquidita'  (es.  pronti contro termine, ecc.) in quanto
tali operazioni sono escluse dal patto di stabilita' interno.
    c) le spese per calamita' naturali. In relazione a tali spese, si
rimanda  ai contenuti, evidenziati al precedente punto B.3.1, lettera
f),  per  la  medesima fattispecie di esclusione con riferimento alle
spese correnti;
    d) le  spese  per funzioni trasferite o delegate dalla Regione ed
esercitate  dal  l°  gennaio 2005 con riferimento alle spese in conto
capitale  sostenute  sino  al  2004  dalle  Regioni e successivamente
trasferite  ai  propri  enti locali (esclusione concessa comunque nei
limiti  dei  trasferimenti  regionali). In relazione a tali spese, si
rimanda  ai contenuti, evidenziati al precedente punto B.3.1, lettera
h),  per  la  medesima fattispecie di esclusione con riferimento alle
spese correnti.
   B.3.3  Gli enti, ai sensi del comma 144, possono eccedere i limiti
di spesa stabiliti per le spese in conto capitale per un importo pari
alle  eventuali  corrispondenti  riduzioni  di  spesa  corrente,  che
fossero  in  grado di conseguire in aggiunta a quelle stabilite dalla
legge finanziaria 2006.
   Appare  opportuno  sottolineare  che  la  norma  non  consente che
eventuali   risparmi   di   spesa  in  conto  capitale,  rispetto  al
corrispondente  obiettivo programmatico, possano essere utilizzati ad
incremento della spesa corrente.
   B.3.4  Per  le  sole spese in conto capitale e' inoltre consentito
(comma 145) eccedere i limiti stabiliti a livello programmatico nella
misura  corrispondente  ai  proventi derivanti da erogazioni a titolo
gratuito e liberalita'.
   Si  coglie  l'occasione  per  ribadire  quanto gia' evidenziato lo
scorso  anno  e,  cioe',  che  le  erogazioni  a titolo gratuito e le
liberalita',  stanno  a  significare,  nel primo caso, i contributi a
titolo  gratuito  versati  da  soggetti diversi dalle Amministrazioni
pubbliche,  in  quanto  tali  entrate vanno ad incidere positivamente
sull'indebitamento   netto   della  P.A.  e,  nel  secondo  caso,  le
donazioni,  le eredita' ed i lasciti. Non rientrano, invece, tra tali
tipologie  di  entrate i trasferimenti ed i contributi provenienti da
Amministrazioni pubbliche.
   E'  poi opportuno evidenziare che le disposizioni stabilite per il
2006  prevedono,  a  differenza  del  2005,  l'inclusione delle spese
d'investimento  finanziate  dai  proventi  dell'alienazione  di  beni
immobili  e mobili tra le spese assoggettate alle regole del patto di
stabilita' interno.
   In   proposito,   si  sottolinea  l'opportunita'  di  una  attenta
valutazione  dei  possibili  riflessi  di tale modifica normativa sui
risultati  del  patto  da  parte di quegli enti locali che, nel 2005,
hanno   usufruito  di  tale  facolta'  con  riferimento  ai  proventi
derivanti  da alienazioni del patrimonio. Infatti i suddetti enti nel
2006 non potranno piu' eccedere il limite delle spese in
   conto  capitale finanziando tale eccesso con i citati proventi per
alienazioni patrimoniali ancorche' incassati in conto residui.
   B.3.5  Sempre  per  le  spese  in  conto capitale e' consentito ai
comuni  (comma 146) di eccedere i limiti stabiliti con riferimento ai
proventi  derivanti  dalla  quota  di  partecipazione  all'azione  di
contrasto   all'evasione   fiscale,   di   cui   all'articolo  1  del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni
nella legge 2 dicembre 2005, n. 248.
   B.3.6  Il  comma  147,  dispone  che,  per  il solo anno 2006, dal
complesso  delle  spese  di  investimento come sopra definito occorre
escludere altresi' le spese in conto capitale derivanti da interventi
cofinanziati  dalla  U.E.,  ivi  comprese  le corrispondenti quote di
parte  nazionale.  Sono,  quindi,  da  escludere  non  solo  le spese
sostenute  con  i finanziamenti comunitari, ma anche quelle collegate
agli  stessi  interventi e finanziate dallo Stato e/o dalla Regione e
dallo stesso ente locale.
   B.3.7 Si ritiene opportuno precisare che per le fattispecie di cui
ai  precedenti  punti B.3.4 e B.3.5 i limiti di eccedenza della spesa
in  conto  capitale  devono  essere  riferiti,  per  la  gestione  di
competenza  (impegni  2006), agli accertamenti realizzatisi nel corso
del  2006  mentre,  per la gestione di cassa (pagamenti totali 2006),
agli  incassi  totali  realizzatisi nel 2006, anche se il riferimento
non deve essere effettuato sulla singola spesa in conto capitale e la
correlata  entrata,  ma  sul  complesso  delle  spese e delle entrate
riguardanti  ogni singola fattispecie di cui ai commi 145 e 146 della
legge finanziaria 2006.
   B.3.8  Per  maggiori dettagli circa l'individuazione precisa delle
voci   rilevanti   ai   fini  del  complesso  delle  spese  prese  in
considerazione  dal patto di stabilita' interno, si ritiene opportuno
far riferimento alla codifica prevista dal Decreto MEF/Interno del 24
giugno  2002  (pubblicato  nella  G.U.  n. 164 del 17 luglio 2002) ed
utilizzata per la trasmissione dei flussi
   trimestrali  di  cassa da parte dei tesorieri degli enti locali ai
sensi  dell'art.  30 della legge n. 468 del 1978. A tal proposito, si
rimanda   a   quanto  indicato  nell'allegato  "B/06"  alla  presente
circolare.

   B.4. Calcolo degli obiettivi programmatici per l'anno 2006
   B.4.1.  Province  e  comuni  con  popolazione  superiore  a  5.000
abitanti.
   Come  gia'  precedentemente indicato, occorre precisare che devono
essere  determinati  quattro  obiettivi  programmatici  di  spesa per
l'anno 2006: due con riferimento alle spese correnti, per la gestione
di  competenza  (impegni  di  competenza)  e per la gestione di cassa
(pagamenti  in  conto competenza e in conto residui) e, analogamente,
altri due con riferimento alle spese in conto capitale.
   Nel  determinare gli obiettivi programmatici per la spesa corrente
occorre,  altresi', tener conto del concetto di "virtuosita'", di cui
al  precedente  punto  B.2., che condiziona l'entita' della riduzione
della spesa corrente.
   In  dettaglio,  per  determinare i quattro obiettivi programmatici
per l'anno 2006 e' necessario calcolare:
   I.  gli obiettivi programmatici per la spesa corrente 2006 (sia in
termini  di  competenza  che di cassa), partendo dalla spesa corrente
2004  (come definita al punto B.3.1.), presa come base di calcolo, ed
applicando il decremento del 6.5%, se l'ente e' "virtuoso", o dell'8%
nel  caso  di  ente "non virtuoso", secondo la metodologia esposta al
punto B.2.;
   II.  gli  obiettivi  programmatici  per la spesa in conto capitale
2006  (sia  in  termini  di  competenza che di cassa), partendo dalla
spesa  in  conto  capitale  2004 (come definita al dal punto B.3.2 ),
presa come base di calcolo, ed applicando l'incremento dell'8,1%;
   B.4.2.  Comunita'  montane  con  popolazione  superiore  a  50.000
abitanti.
   Come   anticipato,   per  le  comunita'  montane  con  popolazione
superiore a 50.000 abitanti le regole del patto di stabilita' interno
per l'anno 2006 prevedono che gli obiettivi programmatici della spesa
corrente  (sia per la gestione di competenza che per quella di cassa)
siano  determinati  senza alcun riferimento alla "virtuosita'" o meno
dell'ente.
   Di  conseguenza, la percentuale di decremento delle spese correnti
2006,  rispetto alla corrispondenti spese dell'anno 2004, e' unica ed
e'  pari  al  6,5% mentre, per la spesa in conto capitale, si applica
sempre   la   percentuale   di  incremento  dell'8,1%  rispetto  alla
corrispondente spesa 2004.
   Nell'allegato  "C/06"  alla  presente  circolare  e'  riportato un
esempio  numerico  del  calcolo  degli obiettivi programmatici per il
2006.  Tale  allegato,  che  non ha valenza certificatoria e non deve
essere  trasmesso  ad  alcun  Ufficio della Ragioneria Generale dello
Stato,  e'  soltanto  un  ausilio  per l'ente circa la metodologia di
calcolo per determinare i propri obiettivi programmatici.


   C. LIMITAZIONI IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI.

   La legge finanziaria 2006, al comma 150, ha ribadito la vigenza di
alcune  norme  che  sono  state  introdotte  dalla  precedente  legge
finanziaria  2005. In particolare, sono riconfermate, tra l'altro, le
norme  a  suo  tempo introdotte con il comma 33 dell'articolo 1 delle
legge  n.  311 del 2004, in materia di limitazioni in caso di mancato
raggiungimento degli obiettivi del patto.
   Pertanto,  in questa sede, si ribadiscono i contenuti in materia a
suo  tempo  indicati  nella precedente circolare dello scrivente n. 4
del  2005  che,  per  una  piu'  agevole  lettura da parte degli enti
locali, vengono riproposti.
   Qualora l'ente, non dovesse raggiungere anche	uno solo dei quattro
obiettivi,  sara' soggetto, nell'anno 2007, alle seguenti limitazioni
riguardanti:

   C.1.  spese  per  acquisto  di  beni  e  servizi.  Tali spese sono
identificate  dagli  interventi "02" (acquisto di beni di consumo e/o
di materie prime) - "03" (prestazioni di servizi) - "04" (utilizzo di
beni di terzi) della classificazione della spesa di cui al D.P.R. 194
del 1996 e il limite si deve intendere applicato sia agli impegni che
ai  pagamenti totali. L'inclusione dell'intervento "04" nell'acquisto
di  beni  e servizi e' gia' prevista dalle disposizioni vigenti ed e'
operativa  sin  dal  2002;  tale  impostazione  e'  rilevabile  dalla
circolare  dello scrivente n. 35 del 15 novembre 2002 (pubblicata nel
Supplemento  ordinario  alla  G.U.  n.  279  del  28  novembre 2002),
relativa  al "Quadro di raccordo tra prospetto dei flussi trimestrali
di  cassa  e  codici di bilancio di cui al decreto MEF/Interno del 24
giugno 2002".
   Al riguardo possono registrarsi le seguenti due fattispecie:
    - l'ente  locale  che  nel  2006  non raggiunga gli obiettivi del
patto, come definiti al precedente punto 13.4., non potra' effettuare
nel  2007  spese per l'acquisto di beni e servizi in misura superiore
alla  corrispondente  spesa  sostenuta  nell'ultimo anno in cui si e'
accertato  il  rispetto  degli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'
interno;  tale  livello  di  spesa  costituisce dunque il limite agli
acquisti di beni e servizi per l'anno 2007.
    - l'ente  locale  che  nel 2006 e negli anni precedenti non abbia
mai rispettato le regole dei patto non potra' effettuare nel 2007 una
spesa per acquisto di beni e servizi superiore a quella sostenuta nel
2004  ridotta  del  10%.  La  riduzione si applica sul coacervo delle
spese  per  acquisto  di  beni e servizi del 2004 e non sulla singola
voce;

   C.2.  Le  assunzioni di personale. La disposizione di cui al comma
150,  richiamando  quanto previsto dall'art. 1, comma 33, della legge
n. 311 del 2004, conferma la disciplina in materia di personale. Come
lo   scorso   anno,   l'interpretazione   della   norma  deve  essere
particolarmente   rigorosa.   Si   ribadisce,   in   particolare,  la
preclusione  al  ricorso  a  procedure  di  mobilita'  in  entrata  e
all'istituto  della  somministrazione di lavoro temporaneo (ex lavoro
interinale).

   C.3.  Il  ricorso  all'indebitamento  per finanziare investimenti.
Anche   per  l'anno  2007  rimane  in  vigore  la  sanzione  relativa
all'impossibilita'  per l'ente di ricorrere all'indebitamento in caso
di  mancato  rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno
2006.
   Naturalmente,  non  rientrano  nel  divieto  le operazioni che non
configurano   un   nuovo   debito,  quali  i  mutui  e  le  emissioni
obbligazionarie,   il   cui   ricavato  e'  destinato  all'estinzione
anticipata  di precedenti operazioni di indebitamento, che consentono
una riduzione del valore finanziario delle passivita'. Tale riduzione
risulta  verificata se, all'atto dell'operazione, la somma dei valori
attuali di tutti i flussi della nuova passivita' totale - comprensiva
delle   quote   capitale  e  delle  quote  interesse,  nonche'  delle
commissioni  relative sia all'estinzione della vecchia passivita' sia
all'accensione  della  nuova  -  e'  inferiore  alla somma dei valori
attuali della passivita' preesistente.
   Si  sottolinea,  peraltro, che per le operazioni relative ai mutui
con  oneri  di ammortamento a totale o parziale carico dello Stato la
conversione  dei  mutui in titoli obbligazionari di nuova emissione o
in  nuovi  mutui  e'  consentita  se  risponde  anche ad un'ulteriore
condizione:  l'incremento  del valore nominale della nuova passivita'
non  deve  superare  di  5 punti percentuali il valore nominale della
passivita'  preesistente  (art.  1, c. 71, della legge finanziaria n.
311/2004 e art. 1, c. 388, della legge finanziaria n. 266/2005).
   Costituiscono invece operazioni di indebitamento quelle volte alla
ristrutturazione   di   debiti   verso  fornitori  che  prevedano  il
coinvolgimento diretto o indiretto dell'ente locale.
   Giova,   infine,   sottolineare   che,   ai   fini   del   ricorso
dell'indebitamento,  non  occorre considerare l'attivita' istruttoria
posta   in  essere  unilateralmente  dall'ente  locale  (ad  esempio,
deliberazione  di'  assunzione  del  mutuo)  ma  e'  necessario  fare
riferimento  al  momento in cui si perfeziona la volonta' delle parti
(sottoscrizione   del  contratto).  Pertanto,  un  ente  che  non  ha
rispettato  il  patto  di  stabilita'  interno  per  il 2005 non puo'
ricorrere   all'indebitamento  nel  2006  anche  se  ha  adottato  la
deliberazione di assunzione prima del 2006 e cosi' via.

   D. IL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER GLI ANNI 2007 e 2008.

   Relativamente  al  patto di stabilita' interno per gli anni 2007 e
2008,  come  definito dalla legge finanziaria per l'anno in corso, si
evidenziano due variazioni rispetto al 2006:
    a) sotto  il  profilo  soggettivo,  sono soggetti al patto (comma
139) i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti (nel 2006 il
limite demografico e' di 5.000 abitanti);
    b) sotto  il profilo oggettivo, il legislatore ha previsto (commi
140,   lett.   b,  e  141)  che  la  determinazione  degli  obiettivi
programmatici  delle  spese  correnti  e  in  conto  capitale (sia in
termini  di  impegni  che  di  pagamenti)  deve  far riferimento alle
corrispondenti spese programmatiche calcolate per l'anno precedente.
   In  questi  casi,  pero', la spesa programmatica in conto capitale
per  l'anno  2006  da  prendere  a  riferimento, per il calcolo degli
obiettivi  programmatici  2007,  non  deve  tener conto, ai sensi del
comma  147 della legge finanziaria 2006, della detrazione delle spese
in  conto  capitale  cofinanziate  dalla  U.E.,  dallo  Stato o dalla
Regione, in quanto tale detrazione e' limitata al solo anno 2006.
   Il calcolo degli obiettivi programmatici per il 2007 e per il 2008
(sia  per  la  gestione  di  competenza  che  di  cassa), deve essere
attuato:
    a) per  il complesso delle spese correnti, applicando per il 2007
un  decremento  dello  0,3%  rispetto  agli  obiettivi  programmatici
calcolati  per  le  corrispondenti  spese del 2006; mentre per l'anno
2008 occorre prevedere una crescita dell'1,9% rispetto al 2007.
    b) per  il  complesso  delle  spese in conto capitale, applicando
alle  corrispondenti spese programmatiche degli anni base 2006 e 2007
(comprensive  delle  spese  cofinanziate) una percentuale di crescita
del 4%, sia per l'anno 2007 che per il 2008.
   Una  volta  determinati  gli  obiettivi programmatici per il 2007,
come  per  il  2008, e' consentito, per le sole spese di investimento
(commi  144,  145,  146),  eccedere  i  limiti stabiliti nella misura
indicata ai precedenti punti B.3.3., B.3.4. e B.3.5.
   Per   maggiore   chiarezza,   nell'allegato   D/06  alla  presente
circolare,  e'  rappresentato  uno  schema  esemplificativo in cui e'
evidenziato  il  metodo  di calcolo della spesa programmatica per gli
anni 2007 e 2008.


   E.   LA   PROGRAMMAZIONE   TRIMESTRALE  O  SEMESTRALE  DEI  FLUSSI
FINANZIARI.

   E.1. Criteri generali per il calcolo degli obiettivi trimestrali o
semestrale.
   Il  comma  150  conferma  l'applicazione  del comma 31 della legge
finanziaria  2005  individuando  -  come  per il passato - l'utilizzo
dello  strumento della programmazione finanziaria in termini di cassa
per  monitorare,  valutare e verificare in corso d'anno gli andamenti
gestionali  del  patto  di  stabilita'  interno  e  il rispetto degli
obiettivi  annuali  sulle  spese  correnti  e  in  conto capitale. La
programmazione finanziaria e':
    - Trimestrale,  per  le  province  e  i  comuni  con  popolazione
superiore a 5.000 abitanti;
    - Semestrale,  per le comunita' montane con popolazione superiore
a 50.000 abitanti.
   Ovviamente,  il  riferimento  e'  alla  spese come precedentemente
definite,  per  cui la programmazione trimestrale (o semestrale) deve
tener  conto dei pagamenti che, sulla base delle conoscenze acquisite
dall'ente,  potranno  verosimilmente  verificarsi  nel corso dei vari
trimestri di riferimento.
   L'ente  -  dopo  aver definito, secondo i criteri e le indicazioni
sopra esposte, gli importi degli obiettivi programmatici per l'intero
anno  2006 relativi al complesso dei pagamenti correnti e a quello in
conto  capitale  -  effettuera', entro il mese di febbraio 2006 (o il
mese  di  marzo  2006,  se  soggetto  alla previsione semestrale), le
previsioni  del  complesso  delle  spese  trimestrali  cumulate al 31
marzo, al 30 giugno ed al 30 settembre (o semestrali al 30 giugno, se
soggetto  alla  previsione  semestrale)  coerenti  con  gli obiettivi
annuali.
   All'Organo   di   revisione  economico  -  finanziaria  spetta  la
valutazione della coerenza degli obiettivi trimestrali (o semestrali)
con gli obiettivi annuali del complesso delle spese di parte corrente
ed in conto capitale in termini di cassa.
   Nel   corso  dell'esercizio,  l'ente  puo'  rettificare  i  propri
obiettivi infrannuali che, dopo una nuova valutazione di coerenza con
gli  obiettivi  annuali da parte dell'Organo di revisione economico -
finanziaria,  devono essere trasmessi nuovamente secondo le modalita'
descritte al successivo punto E.2.
   Allo  stesso  Organo di revisione e' rimessa altresi' la verifica,
entro  il  mese  successivo al trimestre (o semestre) di riferimento,
del rispetto degli obiettivi trimestrali (o semestrali) e, in caso di
mancato  conseguimento,  la  comunicazione all'ente e al Dipartimento
della  Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalita' indicate
al successivo punto E.2.
   Il   mancato   rispetto   degli  obiettivi  trimestrali  determina
automaticamente  per  l'ente,  nel trimestre successivo, l'obbligo di
riassorbire  lo scostamento registrato intervenendo sul complesso dei
pagamenti  (di cui al precedente punto B.3.), nella misura necessaria
a garantire il rientro delle spese nei limiti stabiliti.
   Se  a  seguito  di  eventi finanziari significativi non dipendenti
dalla  propria  gestione,  l'ente  non  ha  rispettato  un  obiettivo
trimestrale,   il   Responsabile   del   servizio   finanziario  deve
predisporre  una dichiarazione, sottoposta al controllo del Organo di
revisione   economico-finanziaria,  in  cui  viene  evidenziata  tale
circostanza. In questo caso, il riassorbimento puo' essere effettuato
in  un arco temporale piu' ampio e, cioe', entro il secondo trimestre
successivo.

   E.2.  Gli adempimenti di trasmissione agli Uffici della Ragioneria
Generale dello Stato.
   E.2.1. La previsione cumulata di cassa (Allegato "E/06")
   L'allegato   "E/06",   contenente   gli   obiettivi  programmatici
trimestrali (o semestrali) e annuali delle spese correnti ed in conto
capitale  cumulati  in  termini di cassa per l'anno 2006, deve essere
sottoposto  alla  valutazione  di  coerenza  dell'Organo di revisione
economico - finanziaria e comunque definito entro il mese di febbraio
(marzo per gli enti soggetti a
   pianificazione  semestrale)  per poi essere comunicato entro il 31
marzo 2006 (30 aprile per gli enti a programmazione semestrale):
    - dalle  province e dai comuni con popolazione superiore a 20.000
abitanti,  al  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello Stato
secondo     le     modalita'     individuate     nel     sito     web
www.pattostabilita.rgs.tesoro.it.  In  proposito,  si  precisa che, a
differenza  del  2005,  sono  tenuti  all'invio  dell'allegato "E/06"
mediante  il sistema web della Ragioneria Generale dello Stato, anche
i  comuni  con  popolazione  compresa  tra  20.000  e 30.000 abitanti
(secondo periodo del comma 150);
    - dai comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti
e   dalle  comunita'  montane  con  popolazione  superiore  a  50.000
abitanti,  alle  Ragionerie  provinciali  dello  Stato competenti per
territorio.
   Com'e'  noto,  il  comma  155  ha  prorogato  il  termine  per  la
deliberazione  del bilancio di previsione per l'anno 2006 al 31 marzo
2006,   per  cui  i  termini  per  la  definizione  delle  previsioni
trimestrali  (o  semestrale)  cumulate in questione potranno slittare
sino  a  tale  data  e,  in  ogni  caso, dovranno essere inviate alla
Ragioneria  Generale  dello Stato, secondo i criteri sopra descritti,
entro il 30 aprile 2006.
   E.2.2.   Mancato   conseguimento   dell'obiettivo  trimestrale  (o
semestrale)
   Sempre  con le modalita' di trasmissione indicate al punto E.2.1.,
l'Organo  di  revisione  economico  -  finanziaria  deve  inviare una
comunicazione dell'eventuale mancato rispetto anche di uno solo degli
obiettivi  trimestrali  (o  semestrali)  entro  il mese successivo al
trimestre  (semestre)  di  riferimento. Tale informazione deve essere
trasmessa,  nel  rispetto  della  scadenza  per  l'invio,  anche  con
riferimento agli obiettivi annuali seppure non definitivi.
   AI  riguardo,  si  precisa  che  il  comma  150  ha  confermato le
modalita'   di   trasmissione   della   comunicazione   del   mancato
conseguimento  di  un  obiettivo  trimestrale introdotte nel 2005 dal
comma  31  della  legge  n.  311  del  2005.  Infatti, l'inadempienza
dell'ente deve essere
   portata  a  conoscenza del Ministero dell'economia e delle finanze
secondo le seguenti modalita':
    - per  le  province e i comuni con popolazione superiore a 20.000
abitanti,  la  comunicazione dell'eventuale mancato raggiungimento di
un  obiettivo  trimestrale non deve essere trasmessa per via cartacea
al  Dipartimento  della Ragioneria Generale dello Stato, ma attivando
sul  richiamato  sito  web,  nell'allegato "E/06", l'apposita casella
presente   sotto   la   dizione   "Mancato  raggiungimento  obiettivo
trimestrale"  relativa  al trimestre di riferimento. La comunicazione
dell'Organo   di   revisione   resta   agli   atti  dell'ente  mentre
l'informazione e' inserita nel sistema web e puo' essere effettuata:
   o  dall'Organo  di revisione. In questo caso, sara' necessario che
un  componente  dell'Organo  si  accrediti  presso  il sistema con le
procedure previste all'allegato "P/06" alla presente circolare;
    - dall'ente stesso, secondo le intese con l'Organo di revisione.
    - per  i  comuni  con  popolazione  compresa  tra  5.000 e 20.000
abitanti  e  per  le  comunita'  montane  con popolazione superiore a
50.000    abitanti,    la    comunicazione   dell'eventuale   mancato
raggiungimento  di  un  obiettivo  deve  essere  trasmessa,  per  via
cartacea,  alle  Ragionerie  Provinciali  dello  Stato competenti per
territorio  (nessun  invio  deve  essere  effettuato  alla Ragioneria
Generale dello Stato).
   E.3. Verifica del rispetto degli obiettivi annuali del patto.
   Per l'anno 2006, in base al comma 150, resta in vigore il comma 32
della  legge  finanziaria  2005,  secondo  cui  l'Organo di revisione
economico - finanziaria degli enti locali e' tenuto alla verifica del
rispetto  degli  obiettivi annuali del patto per la spesa corrente ed
in conto capitale (in termini di competenza e di cassa) e, in caso di
mancato  conseguimento,  ne  deve  dare  comunicazione  al  Ministero
dell'interno  secondo  un  modello e modalita' che verranno stabiliti
con  successivo  decreto  del  Ministero dell'interno di concerto con
quello dell'economia e delle finanze.
   Si  coglie l'occasione per rappresentare, relativamente al mancato
raggiungimento  degli  obiettivi per l'anno 2005, che con D.M. del 12
gennaio  2006  (pubblicato nella G.U. n. 20 del 25 gennaio 2006) sono
stati   approvati  il  modello  di  rilevazione  e  le  modalita'  di
trasmissione  della  comunicazione relativa al mancato rispetto degli
obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2005.


   F. IL MONITORAGGIO TRIMESTRALE

   Per  il  2006,  in  base allo stesso comma 150, resta in vigore il
comma 30 della legge finanziaria 2005, in materia di monitoraggio del
patto.  Anche in questo caso, tale attivita' - sulla base del secondo
periodo  dello  stesso  comma  150  -  viene  ampliata  ai comuni con
popolazione superiore a 20.000 abitanti che, unitamente alle province
e alle comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti,
devono  inviare  trimestralmente  a  questa Ragioneria generale dello
Stato,  entro  trenta giorni dalla fine del trimestre di riferimento,
le informazioni sulle gestioni di competenza e di cassa.
   Le  modalita'  ed i tempi di trasmissione dei prospetti contenenti
le  informazioni  di  cui  sopra  saranno definiti, come previsto dal
richiamato  comma  30  della  legge finanziaria 2005, con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, sentiti la Conferenza unificata e l'Istat (l'emanazione
e'  prevedibile  possa essere attuata, come in passato, entro il mese
di marzo 2006).
   Qualora  il  decreto  non fosse emanato entro il 31 marzo 2006 (si
consideri  che  l'iter  amministrativo  del  decreto vede coinvolti 4
soggetti istituzionali), le informazioni relative al monitoraggio del
patto  alla data del 31 marzo 2006 non dovranno essere trasmesse (via
e-mail,  via fax o per posta) sino all'emanazione del citato decreto.
In  questo caso, lo scrivente fornira' via web apposite istruzioni al
riguardo.
   La  trasmissione  delle  informazioni  trimestrali  deve  avvenire
utilizzando  esclusivamente il sistema web appositamente previsto per
il    patto    di    stabilita'    interno,    accedendo    al   sito
www.pattostabilita.rgs.tesoro.it.
   I  comuni  con  popolazione  tra  20.000  e 30.000 abitanti che, a
partire  dal  2006,  sono soggetti per la prima volta al monitoraggio
trimestrale   sono   tenuti,   per  utilizzare  il  sistema  web,  ad
accreditarsi  a  detto  sistema secondo quanto indicato nell'allegato
F/06  alla  presente  circolare. Per gli altri enti locali, che erano
gia'  soggetti  al monitoraggio trimestrale attraverso il sistema web
(province,  comuni  con  popolazione  superiore  a  30.000 abitanti e
comunita'  montane  con popolazione superiore a 50.000 abitanti), non
sono previsti nuovi adempimenti per l'accesso al sistema.
   Si  ribadisce  che  i  comuni con popolazione compresa tra 5.000 e
20.000   abitanti   non   sono,   invece,  soggetti  al  monitoraggio
trimestrale,   per   cui   non   sono   tenuti  all'invio  di  alcuna
comunicazione  alla Ragioneria Generale dello Stato e alle Ragionerie
Provinciali  dello  Stato  competenti  per territorio, con esclusione
degli adempimenti di cui al precedente punto E.2.
   Sempre  in  tema  di  monitoraggio, si precisa che gli enti locali
tenuti  al monitoraggio possono trasmettere attraverso il sistema web
le proprie informazioni, anche se le stesse non risultano definitive.
In  caso  di  invio  di  dati  provvisori,  l'ente  e' tenuto a darne
comunicazione   a   questo   Dipartimento,   attraverso   una  e-mail
indirizzata a pattostab@tesoro.it


   G. ULTERIORI CHIARIMENTI.

   G.1.  I  riflessi  delle  regole  del  "patto" sulle previsioni di
bilancio.
   Come  per  gli  scorsi  anni, le regole del "patto" 2006 non fanno
riferimento    alle   previsioni   di   bilancio;   tuttavia,   nella
predisposizione   del  bilancio  di  previsione  dell'esercizio  2006
(redatto in termini di competenza), le regole del patto di stabilita'
interno non possono che incidere, anche se solo indirettamente, quale
principio  ispiratore nella programmazione della politica di bilancio
dell'ente:  non  appare, infatti, realistica un'azione strutturale di
riduzione  delle  spese  che  non  abbia  conseguenze sul processo di
formazione  dei bilanci e, quindi, sulle previsioni di competenza. Il
bilancio    di    previsione   deve   essere   comunque   deliberato,
indipendentemente  dai  risultati  che  si  prevede  di conseguire in
ordine al patto di stabilita' interno.
   Si  ritiene,  tra  l'altro, opportuno evidenziare che il comma 166
della  legge finanziaria 2006 ha previsto che gli Organi di revisione
economico-finanziaria  degli  enti locali trasmettano alle competenti
Sezioni  regionali  di  controllo della Corte dei Conti una relazione
sul  bilancio  di  previsione e sul rendiconto finanziario in cui sia
dato  conto  (comma  167),  tra l'altro, del rispetto degli obiettivi
annuali posti dal patto di stabilita' interno.

   G.2.  Ambito  soggettivo di applicazione della normativa del patto
di stabilita' interno 2006.
   G.2.1.  Popolazione  di  riferimento  -  Il  comma  138  individua
l'ambito  soggettivo  di applicazione della normativa del "patto" per
il  2006  facendo riferimento alle province, ai comuni compresi nella
classe  demografica  di popolazione superiore a 5.000 abitanti e alle
comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
   Per   la  determinazione  della  popolazione  di  riferimento,  da
considerare  ai  fini  degli  adempimenti connessi con il "patto", si
applica  il criterio previsto dall'articolo 156 del Testo Unico degli
enti locali:
    - per  le province e i comuni, la popolazione residente calcolata
alla  fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT (per il
2006, quella al 31 dicembre 2004);
    - per  le  comunita'  montane, la popolazione residente calcolata
alla  fine del penultimo anno precedente calcolata dall'UNCEM (per il
2006, quella al 31 dicembre 2004).
   G.2.2.  Enti  di nuova istituzione e enti commissariati - Il comma
149  prevede  che  agli  enti locali di nuova istituzione, per l'anno
2006 e successivi, si applicano le regole del patto con
   decorrenza  dall'anno  in cui e' disponibile la base di calcolo su
cui applicare gli incrementi di spesa stabiliti ai commi 140 e 141.
   In  particolare,  se  l'ente  e'  istituito nel corso del 2006, le
regole del patto si applicano con decorrenza dal 2007 applicando alla
base  di  calcolo  2006  le  percentuali  indicate  al  punto D della
presente circolare.
   In  linea  con  le  indicazioni  formulate  dal Parlamento, con la
risoluzione  n.  7-00741 approvata dalla V Commissione Bilancio della
Camera  dei  Deputati,  si  precisa  che  ai  comuni  che siano stati
commissariati   negli  anni  assunti  a  riferimento  ai  fini  della
determinazione  del  limite  delle  spese  effettuabili si applica il
regime previsto per gli enti di nuova istituzione (art. 1, comma 149,
della  legge n. 266 del 2005) in quanto "la cessazione dello stato di
commissariamento determina, di fatto, una discontinuita' di rilevanza
tale  da  costituire  una  condizione  del  tutto  assimilabile  alla
istituzione  ex-novo".  Pertanto,  il  1° esercizio finanziario della
gestione  ordinaria  costituisce  la  prima  base disponibile ai fini
dell'applicazione  del  patto  di  stabilita'  interno. A mero titolo
esemplificativo,  un  comune che sia stato commissariato fino a tutto
il  2005,  avra'  la prima base di calcolo disponibile in coincidenza
con  l'anno  2006, per cui sara' assoggettato alle regole del patto a
partire dal 2007.

   G.3. Spese sostenute da Enti locali "capofila"
   Come per l'anno 2005, e' stato segnalato da piu' parti che un ente
locale,  a seguito di disposizioni legislative o amministrative, puo'
essere  individuato  come  "capofila"  per  lo  svolgimento di alcune
funzioni per conto di altri enti.
   In  tal  caso  -  al  fine di neutralizzare gli effetti finanziari
negativi  sul patto di stabilita' interno dell'ente "capofila" che si
deve  accollare  le quote di spese gestite per conto degli altri enti
locali  -  si ritiene che possa essere attivata la seguente procedura
che  consente  al  capofila,  ai  soli  fini  del patto di stabilita'
interno, di considerare nel calcolo del complesso delle spese la sola
quota di propria competenza.
   Al  contempo, e' necessario che gli enti locali (non capofila) che
beneficiano  dei servizi gestiti dal "capofila" (senza averne aggravi
finanziari  sui  loro  bilanci) si accollino la quota di spese a loro
carico aumentando convenzionalmente le spese soggette alle regole del
patto.
   La distribuzione delle spese tra i vari soggetti deve risultare da
una  intesa preliminare (da realizzarsi in tempi rapidi) in modo tale
che  gli  enti non capofila siano a conoscenza che nel corso del 2006
sono  tenuti  ad accollarsi la propria quota di spese della gestione.
Detta   intesa   diviene,   pertanto,   elemento   fondamentale   per
l'applicazione della procedura in questione,
   Si  precisa,  inoltre, che le spese sostenute dall'ente capofila -
da  ripartire  tra  gli enti partecipanti all'intesa - sono quelle al
netto  delle  esclusioni  previste dalla norma (es.: trasferimenti ad
AA.PP.,  personale,  ecc.)  e al netto delle spese che lo stesso ente
capofila  sostiene  per  eventuali  enti  che  non sono soggetti alle
regole del patto di stabilita' interno.
   Si  sottolinea,  altresi',  che  gli  enti partecipanti all'intesa
(capofila  e  non)  devono  considerare  solo  le  spese  di  propria
spettanza  sia  nella  base  di calcolo 2004 utile per determinazione
degli  obiettivi  programmatici  2006  (OP  SCor  06,  per  la  spesa
corrente,  e  OP  SCap  06, per la spesa in conto capitale, descritti
nell'allegato  C/06 alla presente circolare) che, in fase gestionale,
nei risultati riportati nel corso del 2006.
   In  ogni  caso,  deve essere rispettato il criterio generale della
sottoposizione  alle  regole del patto di stabilita' interno di tutta
la  spesa  sostenuta  dall'ente  capofila  (con  le  eccezioni  sopra
indicate)  cosi'  che  gli  enti capofila non siano penalizzati nella
loro   gestione   e   gli   equilibri   di   finanza  pubblica  siano
salvaguardati.
   Se  tale  procedura  viene  attuata,  l'Ente  capofila trasmette a
questa  Ragioneria  Generale,  entro  il  mese  di febbraio 2007, una
attestazione  sottoscritta  dal Responsabile del Servizio finanziario
in cui siano evidenziati:
    - la  disposizione  legislativa  o  amministrativa (provvedimento
regionale  oppure  intesa tra enti locali, ecc.) di individuazione di
ente  "capofila"  per la gestione di funzioni per conto di altri enti
locali;
    - il  riparto  tra  l'ente  capofila  e  gli  enti, singolarmente
individuati, che usufruiscono dei servizi;
    - le spese (impegni e pagamenti) complessivamente sostenute per i
servizi,  con  indicazione di quelle che si riflettono effettivamente
sui   proprio  patto  di  stabilita'  interno  e  di  quelle  che  si
riferiscono invece agli altri Enti.
   Entro  lo  stesso  mese  di  febbraio  2007,  gli enti diversi dal
capofila   presentano   sempre   a  questa  Ragioneria  Generale  una
attestazione, sottoscritta dal Responsabile del Servizio finanziario,
in  cui  siano  evidenziate  le  quote di spese (impegni e pagamenti)
convenzionalmente  poste  a  carico  del  proprio patto di stabilita'
interno.
   La  medesima  procedura  puo'  essere  applicata  per  il patto di
stabilita' interno per l'anno 2007 e per l'anno 2008.

   G.4. Normativa di riferimento.
   Si segnala, inoltre, che gli atti amministrativi, emanati dal 1999
ad oggi, in applicazione delle precedenti normative relative al patto
di   stabilita'   interno,   sono   consultabili  sul  sito  Internet
http://www.rgs.mef.gov.it/Norme-e-do-Finanza-Am/Patto-di-S/index.asp.


   H.  IL  PATTO  DI  STABILITA'  INTERNO  PER  GLI ENTI LOCALI DELLE
REGIONI A STATUTO SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME

   Il  comma  148 prevede una specifica normativa per gli enti locali
delle  Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento
e di Bolzano a seconda che dette autonomie speciali provvedano o meno
a   disciplinare  il  patto  di  stabilita'  interno  con  specifiche
disposizioni.
   In  adempimento  di quanto previsto dall'accordo stipulato in sede
di  Conferenza Unificata il 28 luglio 2005, gli accordi con tali enti
dovranno  riguardare  anche  le  spese  in materia di personale - con
riferimento, per le Province autonome, per la Regione Valle d'Aosta e
per la Regione Friuli
   Venezia  Giulia,  anche  agli enti locali e alle aziende sanitarie
afferenti  ai  rispettivo  territorio  - dando conto delle specifiche
misure adottate per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio di
spesa fissati dall'art. 1, comma 98, della legge n. 311 del 2004 e da
individuarsi,  per  la  parte  di competenza, ai sensi del richiamato
accordo.

   H.1.  Qualora entro il 31 marzo 2006 sia stato raggiunto l'accordo
sul  patto  di  stabilita'  interno 2006 tra questo Dipartimento e le
Regioni  a  Statuto  speciale  o  le Province autonome di Trento e di
Bolzano, le autonomie speciali provvederanno a definire le regole del
"patto"  a  cui  devono  attenersi  gli  enti  locali  dei rispettivi
territori.
   In questo caso, per non vanificare l'attivita' di monitoraggio del
patto  di  stabilita'  interno,  si  ritiene necessario che - ai fini
conoscitivi e di valutazione degli andamenti di finanza pubblica, con
particolare  riferimento a quella locale - questa Ragioneria Generale
venga  a  conoscenza,  per  il  tramite  della  Regione  o  Provincia
autonoma,   ovvero  direttamente  dagli  enti  locali  (soluzione  da
definire  in sede di accordo previsto dal comma 148), degli andamenti
trimestrali del "patto".

   H.2.  Qualora le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome
di   Trento  e  di  Bolzano  non  raggiungano  l'accordo  con  questo
Dipartimento  entro il 31 marzo 2006, agli enti locali dei rispettivi
territori  si  applicheranno  le regole sul patto 2006 (oggetto della
presente  circolare)  valide per gli altri enti locali del territorio
nazionale.  Naturalmente, si applicheranno agli enti locali le regole
dettate   dalla  legislazione  statale  anche  laddove  le  autonomie
speciali  non  abbiano provveduto a disciplinare le regole del "patto
di stabilita' interno".
   In  questo  caso, ai fini del monitoraggio del patto di stabilita'
interno,  i  predetti  enti  locali  saranno soggetti alle regole del
monitoraggio  applicabili agli enti del restante territorio nazionale
secondo quanto previsto dalla presente circolare.


   I.  RIFERIMENTI  PER  EVENTUALI  CHIARIMENTI  SUI  CONTENUTI DELLA
PRESENTE CIRCOLARE.

   Le  innovazioni introdotte dalla normativa inerente il "patto" per
l'anno  2006  potrebbero  generare da parte degli enti locali o delle
Ragionerie   Provinciali  dello  Stato  una  serie  di  richieste  di
chiarimenti relativi al patto di stabilita' interno che, per esigenze
organizzative  e  di  razionalita'  del  lavoro di questo Ufficio, e'
necessario pervengano:
    a) per gli aspetti generali e applicativi del patto di stabilita'
interno, esclusivamente via e-mail all'indirizzo pattostab@tesoro.it;
    b)  per i quesiti di natura tecnica ed informatica correlati agli
adempimenti attraverso il web (si veda in proposito l'allegato "F/06"
alla  presente  circolare),  esclusivamente  via e-mail all'indirizzo
assistenza.cp@tesoro.it;
    c) per  gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata
alla  normativa  del patto di stabilita' interno (punti B.3.1., lett.
a, e C.2. della presente circolare) all'indirizzo:
   Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P. - n. fax: 06/4819587
                  Via XX Settembre 97 - 00187 ROMA
    d) per gli aspetti riguardanti l'individuazione dell'appartenenza
o  meno  di un ente al settore delle Amministrazioni pubbliche (punti
B.3.1.,  lett.  c,  e  B.3.2., lett. a, della presente circolare), la
richiesta,  invece,  va inoltrata all'Istat esclusivamente via e-mail
all'indirizzo lista.amministrazionipubbliche@istat.it.
                       Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio