Art. 1-bis.
                    Servizi a domanda individuale
((   1. Tra i servizi a domanda individuale di cui agli articoli 172,
comma  1,  lettera e), e 243, comma 2, lettera a), del testo unico di
cui  al  decreto  legislativo  18 agosto  2000, n. 267, sono compresi
quelli  inerenti  i  collegamenti  con  le  centrali  operative della
Polizia  locale degli impianti di allarme collocati presso abitazioni
private ed attivita' produttive e dei servizi. ))
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  della lettera e) del comma 1
          dell'art.  172  del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
          267  (Testo  unico  delle leggi sull'ordinamento degli enti
          locali):
              «1.  Al bilancio di previsione sono allegati i seguenti
          documenti:
                a)-d) (omissis);
                e) le  deliberazioni  con  le quali sono determinati,
          per   l'esercizio   successivo,  le  tariffe,  le  aliquote
          d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni
          dei  limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi
          locali,  nonche',  per  i  servizi a domanda individuale, i
          tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei
          servizi stessi;».
              -  Si  riporta  il  testo  della lettera a) del comma 2
          dell'art.  243  del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
          267  (Testo  unico  delle leggi sull'ordinamento degli enti
          locali):
              «2.  Gli  enti  locali  strutturalmente deficitari sono
          soggetti  ai controlli centrali in materia di copertura del
          costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante
          un'apposita certificazione che:
                a) il  costo complessivo della gestione dei servizi a
          domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia
          stato   coperto   con   i  relativi  proventi  tariffari  e
          contributi  finalizzati  in  misura non inferiore al 36 per
          cento;  a  tale  fine  i costi di gestione degli asili nido
          sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;».