Art. 11.
           Procedure di integrazione della documentazione
                         in materia edilizia
  1.  L'integrazione  documentale  prevista  nell'allegato  1, ultimo
periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato
dall'articolo  10,  comma  1,  lettera  ((  b),  )) del decreto-legge
29 novembre  2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre  2004,  n. 307, puo' essere effettuata entro il 30 aprile
2006.
 
          Riferimenti normativi:
              -   Si   riporta  l'allegato  1,  ultimo  periodo,  del
          decreto-legge    30 settembre   2003,   n.   269,   recante
          «Disposizioni  urgenti  per  favorire  lo sviluppo e per la
          correzione  dell'andamento dei conti pubblici», convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
              «La  domanda di definizione degli illeciti edilizi deve
          essere integrata entro il 31 ottobre 2005 dalla:
                a) denuncia   in  catasto  dell'immobile  oggetto  di
          illecito   edilizio   e   della   documentazione   relativa
          all'attribuzione  della  rendita  catastale  e del relativo
          frazionamento;
                b) denuncia   ai  fini  dell'imposta  comunale  degli
          immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          504;
                c) ove  dovuto, delle denunce ai fini della tassa per
          lo   smaltimento   dei   rifiuti   solidi   urbani   e  per
          l'occupazione del suolo pubblico».