Art. 18.
                            Giurisdizioni
((    1.  I  giudici  onorari  aggregati, il cui mandato e' scaduto o
scade  tra  il  15 settembre  2005  ed il 31 dicembre 2006, anche per
effetto  della  proroga  disposta  dall'articolo  18,  comma  1,  del
decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 27 dicembre 2004, n. 306, per i quali non sia consentita
la  proroga  di  cui  all'articolo  4, comma 1, della legge 22 luglio
1997,  n.  276,  e  fermo restando il disposto di cui all'articolo 4,
comma  4,  della  stessa  legge,  sono prorogati nell'esercizio delle
proprie funzioni fino al 31 dicembre 2006. ))
  2.  All'articolo 19, comma 1, n. 3), della legge 27 aprile 1982, n.
186,  le parole: «nei primi quindici giorni del mese di gennaio» sono
sostituite dalle seguenti: «nei primi quattro mesi dell'anno».
  3.   La   disposizione   di  cui  alla  lettera  e)  del  comma  97
dell'articolo  1  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta
nel  senso  che  e'  consentita l'assunzione prioritaria degli idonei
dell'ultimo  concorso a posti di consigliere di Stato espletato entro
la data del 31 dicembre 2004.
  4.  Per  le  finalita'  di cui al comma 3 la dotazione organica del
Consiglio  di  Stato  e'  incrementata  di una unita' a decorrere dal
1° gennaio 2006. Alla relativa spesa si fa fronte mediante l'utilizzo
delle risorse recate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
20 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
((    4-bis.  All'articolo  245,  comma  1,  del  decreto legislativo
19 febbraio  1998,  n.  51,  le  parole: «sette anni» sono sostituite
dalle seguenti: «nove anni».
  4-ter.   Per  assicurare  il  completamento  della  redistribuzione
territoriale  e  della  razionalizzazione  dell'impiego delle risorse
umane  e  strumentali  presso gli organi di giustizia tributaria, con
l'obiettivo  del  piu'  spedito conseguimento della definitivita' dei
giudizi  necessaria  ad  assicurare  la stabilizzazione delle entrate
tributarie   connesse   agli   accertamenti   tributari   oggetto  di
contenzioso,   in   coerenza   con   le   modifiche   apportate  alla
giurisdizione  tributaria  e  alla  durata  dell'incarico dei singoli
componenti  degli organi giudicanti, ai sensi dell'articolo 3-bis del
decreto-legge    30 settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  2 dicembre 2005, n. 248, nonche¨ con la
riforma  del  sistema  della  riscossione,  entro il termine previsto
dall'articolo  3,  comma  8,  del medesimo decreto-legge, si provvede
alla  revisione  del  numero dei componenti degli organi di giustizia
tributaria e delle relative sezioni con l'obiettivo della progressiva
concentrazione  e  contenimento del numero degli stessi rispetto alle
consistenze  accertate  alla data del 31 dicembre 2005, senza nuovi o
maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Per consentire
l'adeguamento delle sezioni di ciascun organo di giustizia tributaria
e  dei  relativi componenti in funzione del relativo flusso medio dei
processi,  come  previsto  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma 4, del
decreto  legislativo  31 dicembre  1992,  n.  545,  si  procede  alle
occorrenti  rilevazioni  statistiche  sulla base dell'andamento di un
triennio,  successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di  conversione  del  presente  decreto.  Fino  alla  definizione del
processo  di  cui al primo e al secondo periodo del presente comma e'
prorogato  il  termine  di  cui all'articolo 18, comma 1, del decreto
legislativo n. 545 del 1992. ))
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 18 del
          decreto-legge  9 novembre  2004, n. 266, recante «Proroga o
          differimento    di   termini   previsti   da   disposizioni
          legislative»  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge
          27 dicembre 2004, n. 306:
              «1.  I  giudici onorari aggregati, il cui mandato scade
          tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il
          31 dicembre 2004, per i quali non sia consentita la proroga
          di  cui all'art. 4, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n.
          276,  e fermo restando il disposto di cui all'art. 4, comma
          4,  della stessa legge, sono prorogati nell'esercizio delle
          funzioni fino al 31 dicembre 2005».
              - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 22 luglio
          1997,  n. 276, recante «Disposizioni per la definizione del
          contenzioso  civile  pendente:  nomina  di  giudici onorari
          aggregati   e   istituzione   delle  sezioni  stralcio  nei
          tribunali ordinari»:
              «Art. 4 (Durata dell'ufficio). - 1. La nomina a giudice
          onorario  aggregato,  salvo quanto previsto dal comma 4, ha
          durata  quinquennale  e  puo' essere prorogata per una sola
          volta e per il termine massimo di un anno».
              2.  Il giudice aggregato cessa dall'incarico in caso di
          definizione  delle  cause  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
          pendenti  presso  l'ufficio  giudiziario  cui e' assegnato,
          salvo  quanto  disposto  dal comma 5 del presente articolo,
          nonche' all'atto del compimento del settantaduesimo anno di
          eta' e nelle ipotesi di cui all'art. 7.
              3.  Il  Ministro  di  grazia e giustizia, decorsi venti
          mesi  dall'inizio  della  attivita' delle sezioni stralcio,
          verifica  l'andamento della definizione dei procedimenti di
          cui  all'art.  1,  comma 1, e, in relazione ai risultati di
          tale  verifica,  ridetermina,  se  del  caso, con le stesse
          modalita'  di  cui all'art. 1, comma 3, le piante organiche
          dei   giudici  onorari  aggregati  e  quelle  del  relativo
          personale ausiliario.
              4.  Il  Ministro  di  grazia  e  giustizia  procede, su
          deliberazione  del  Consiglio superiore della magistratura,
          alla redistribuzione dei giudici onorari aggregati mediante
          revoca e contestuale nomina degli stessi o di altri giudici
          onorari  negli  uffici  giudiziari  ove  siano aumentate le
          relative piante.
              5.  Il Ministro di grazia e giustizia, su deliberazione
          del  Consiglio superiore della magistratura, puo' assegnare
          ad  altro tribunale, se ne fanno richiesta e non sussistono
          cause  di  incompatibilita',  i giudici onorari aggregati i
          cui  posti  vengano soppressi, per avvenuta definizione dei
          procedimenti o per altre cause.
              6. Qualora non sia possibile operare ai sensi del comma
          5, i posti vengono coperti facendo ricorso alle graduatorie
          del  singolo  ufficio  e, nel caso di esaurimento, mediante
          nuova pubblicazione dei posti».
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  19  della  legge
          27 aprile   1982,   n.   186,  recante  «Ordinamento  della
          giurisdizione  amministrativa e del personale di segreteria
          ed  ausiliario  del  Consiglio  di  Stato  e  dei tribunali
          amministrativi  regionali»,  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «Art. 19 (Nomina a consigliere di Stato). - I posti che
          si  rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato
          sono conferiti:
              1)  in ragione della meta', ai consiglieri di tribunale
          amministrativo  regionale  che  ne  facciano  domanda e che
          abbiano  almeno  quattro  anni  di effettivo servizio nella
          qualifica.  La  nomina  ha luogo previo giudizio favorevole
          espresso dal consiglio di presidenza a maggioranza dei suoi
          componenti,  fermo restando il disposto di cui all'art. 12,
          primo  comma,  su  proposta  di una commissione formata dai
          componenti  di cui al n. 2) dell'art. 7 e, tra i componenti
          di  cui  al  n.  4) dello stesso articolo, da quello avente
          qualifica  piu' elevata o, a parita' di qualifica, maggiore
          anzianita',   in   base   alla  valutazione  dell'attivita'
          giurisdizionale  svolta  e  dei  titoli, anche di carattere
          scientifico,    presentati   nonche'   dell'anzianita'   di
          servizio.  I  magistrati  dichiarati  idonei  sono nominati
          consiglieri  di Stato, conservando, agli effetti del quarto
          comma  dell'art.  21, l'anzianita' maturata nella qualifica
          di consigliere di tribunale amministrativo regionale;
              2)  in  ragione di un quarto, a professori universitari
          ordinari  di  materie  giuridiche o ad avvocati che abbiano
          almeno  quindici  anni  di  esercizio professionale e siano
          iscritti   negli   albi   speciali   per  le  giurisdizioni
          superiori,   o  a  dirigenti  generali  od  equiparati  dei
          Ministeri,   degli  organi  costituzionali  e  delle  altre
          amministrazioni   pubbliche   nonche'   a   magistrati  con
          qualifica  non  inferiore  a  quella di magistrato di Corte
          d'appello  o equiparata. La nomina ha luogo con decreto del
          Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio
          dei  ministri,  previo  parere  del consiglio di presidenza
          espresso  come  al precedente n. 1), contenente valutazioni
          di   piena   idoneita'   all'esercizio  delle  funzioni  di
          consigliere  di  Stato  sulla  base  dell'attivita' e degli
          studi   giuridico-amministrativi   compiuti  e  delle  doti
          attitudinali e di carattere;
              3)  in ragione di un quarto, mediante concorso pubblico
          per  titoli  ed  esami  teorico-pratici,  al  quale possono
          partecipare   i  magistrati  dei  tribunali  amministrativi
          regionali  con  almeno  un anno di anzianita', i magistrati
          ordinari  e militari con almeno quattro anni di anzianita',
          i  magistrati  della  Corte dei conti, nonche' gli avvocati
          dello  Stato con almeno un anno di anzianita', i funzionari
          della  carriera  direttiva  del  Senato  della Repubblica e
          della  Camera  dei  deputati  con  almeno  quattro  anni di
          anzianita',  nonche'  i  funzionari  delle  Amministrazioni
          dello  Stato,  anche  ad ordinamento autonomo, e degli enti
          pubblici,   con   qualifica  dirigenziale,  appartenenti  a
          carriere  per  l'accesso alle quali sia richiesta la laurea
          in  giurisprudenza.  Il  concorso e' indetto dal presidente
          del  Consiglio di Stato nei primi quattro mesi dell'anno. I
          vincitori  del concorso conseguono la nomina con decorrenza
          dal  31 dicembre  dell'anno  precedente  a quello in cui e'
          indetto  il  concorso stesso. Con regolamento approvato dal
          Consiglio dei ministri, sentito il consiglio di presidenza,
          saranno  stabilite le norme di attuazione e le modalita' di
          svolgimento del concorso. Nelle more dell'entrata in vigore
          del  nuovo  regolamento,  si  continuano  ad  applicare gli
          articoli 3,  4, 5, 6 e 7 del regolamento 21 aprile 1942, n.
          444».
              -  Si  riporta  il testo del comma 97 dell'art. 1 della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2005)»:
              «97.  Nell'ambito  delle  procedure  e  nei  limiti  di
          autorizzazione   all'assunzione  di  cui  al  comma  96  e'
          prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli
          addetti  a  compiti  di  sicurezza  pubblica  e  di  difesa
          nazionale,  di  soccorso  tecnico urgente, di prevenzione e
          vigilanza antincendio nonche':
                a) del personale del settore della ricerca;
                b) del  personale  che  presti  attualmente  o  abbia
          prestato  servizio  per  almeno  due  anni  in posizione di
          comando  o  distacco  presso  l'Agenzia  nazionale  per  la
          protezione  dell'ambiente  e per i servizi tecnici ai sensi
          dell'art.  2, comma 6, del decreto-legge 11 giugno 1998, n.
          180,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto
          1998, n. 267;
                c) per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli
          degli  ufficiali  giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri
          C1  dell'amministrazione giudiziaria, dei vincitori e degli
          idonei  al  concorso pubblico per la copertura di 443 posti
          di  ufficiale  giudiziario C1,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 98 del 13 dicembre 2002;
                d) del  personale  del  Consiglio per la ricerca e la
          sperimentazione in agricoltura;
                e) dei  candidati a magistrato del Consiglio di Stato
          risultati  idonei  al  concorso  a  posti di consiglieri di
          Stato   che   abbiano   conservato,   senza   soluzione  di
          continuita',  i  requisiti  per  la nomina a tale qualifica
          fino alla data di entrata in vigore della presente legge;
                f) a  decorrere  dal 2006, dei dirigenti e funzionari
          del  Ministero  dell'economia e delle finanze delle agenzie
          fiscali,   ivi   inclusa   l'Amministrazione  autonoma  dei
          Monopoli  di  Stato,  previo  superamento  di  uno speciale
          corso-concorso  pubblico  unitario,  bandito e curato dalla
          Scuola   superiore   dell'economia   e   delle   finanze  e
          disciplinato  con  decreto  non  regolamentare del Ministro
          dell'economia  e  delle finanze, anche in deroga al decreto
          legislativo  n. 165 del 2001. A tal fine e per le ulteriori
          finalita'  istituzionali  della  suddetta  Scuola,  possono
          essere utilizzate le attivita' di cui all'art. 19, comma 2,
          della legge 27 luglio 2000, n. 212;
                g) del   personale   necessario   per  assicurare  il
          rispetto  degli  impegni  internazionali e il controllo dei
          confini dello Stato;
                h) dei  vincitori di concorsi banditi per le esigenze
          di personale civile degli arsenali della Marina militare ed
          espletati alla data del 30 settembre 2004;
                h-bis)  la trasformazione dei contratti di formazione
          e  lavoro  gia' prorogati presso l'Inpdap, l'Inps e l'Inail
          in  contratti  a  tempo  indeterminato,  da  destinare agli
          uffici con maggiori carenze di organico».
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  20  della  legge
          21 luglio  2000, n. 205 recante «Disposizioni in materia di
          giustizia amministrativa», che aggiunge l'art. 53-bis della
          legge 27 aprile 1982, n. 186:
              «Art.  20 (Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato
          e   dei   tribunali   amministrativi   regionali).   -   1.
          ....(Aggiunge l'art. 53-bis legge 27 aprile 1982, n. 186)».
              «53-bis (Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e
          dei  tribunali  amministrativi regionali). - 1. A decorrere
          dall'anno  2001  il consiglio di presidenza della giustizia
          amministrativa  provvede  all'autonoma gestione delle spese
          relative   al   Consiglio   di   Stato   e   dei  tribunali
          amministrativi regionali nei limiti di un fondo iscritto in
          apposita  unita'  previsionale di base denominata Consiglio
          di  Stato e tribunali amministrativi regionali, nell'ambito
          del   centro  di  responsabilita'  Tesoro  dello  stato  di
          previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica.  Il bilancio
          preventivo  ed  il  rendiconto sono trasmessi ai Presidenti
          della  Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica e
          sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
              2.   Il   consiglio   di   presidenza  della  giustizia
          amministrativa      disciplina     l'organizzazione,     il
          funzionamento  e  la  gestione delle spese del Consiglio di
          Stato e dei tribunali amministrativi regionali.».
              -  Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 245 del
          decreto  legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 recante «Norme
          in  materia  di  istituzione  del  giudice  unico  di primo
          grado», cosi' come modificato dalla resente legge:
              «Art.  245.  -  1.  Le  disposizioni  del regio decreto
          30 gennaio  1941,  n.  12, come modificate o introdotte dal
          presente  decreto,  in  forza  delle  quali  possono essere
          addetti   al  tribunale  ordinario  e  alla  procura  della
          Repubblica   presso   il   tribunale  ordinario  magistrati
          onorari,  si  applicano  fino a quando non sara' attuato il
          complessivo  riordino  del  ruolo  e  delle  funzioni della
          magistratura onoraria a norma dell'art. 106, secondo comma,
          della  Costituzione,  e  comunque non oltre nove anni dalla
          data di efficacia del presente decreto.».
              - Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge
          30 settembre  2005,  n.  203,  recante «Misure di contrasto
          all'evasione  fiscale  e  disposizioni  urgenti  in materia
          tributaria  e  finanziaria»,  convertito  con modificazioni
          dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248:
              «Art.  3-bis  (Disposizioni  in  materia  di  giustizia
          tributaria).  -  1.  All'art.  2  del  decreto  legislativo
          31 dicembre  1992,  n.  546,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni:
                a) al  comma  1,  dopo  le  parole:  "tributi di ogni
          genere  e  specie"  sono  inserite  le  seguenti: "comunque
          denominati";
                b) al  comma  2,  e'  aggiunto  il  seguente periodo:
          "Appartengono   alla   giurisdizione  tributaria  anche  le
          controversie   relative   alla   debenza   del  canone  per
          l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'art.
          63  del  decreto  legislativo  15 dicembre  1997, n. 446, e
          successive  modificazioni, e del canone per lo scarico e la
          depurazione  delle  acque  reflue  e per lo smaltimento dei
          rifiuti urbani, nonche' le controversie attinenti l'imposta
          o  il  canone comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle
          pubbliche affissioni".
              2.  L'art. 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
          n.  545,  e  successive  modificazioni,  e'  sostituito dal
          seguente:
              "Art.  11  (Durata  dell'incarico  e assegnazione degli
          incarichi  per  trasferimento).  - 1. La nomina a una delle
          funzioni   dei   componenti  delle  commissioni  tributarie
          provinciali  e  regionali  non  costituisce  in nessun caso
          rapporto di pubblico impiego.
              2.    I   componenti   delle   commissioni   tributarie
          provinciali  e  regionali, indipendentemente dalle funzioni
          svolte,  cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento
          del settantacinquesimo anno di eta'.
              3.  I  presidenti  di  sezione,  i  vice presidenti e i
          componenti   delle  commissioni  tributarie  provinciali  e
          regionali  non possono essere assegnati alla stessa sezione
          della   medesima   commissione  per  piu'  di  cinque  anni
          consecutivi.
              4.  L'assegnazione  di  diverso incarico o del medesimo
          incarico per trasferimento dei componenti delle commissioni
          tributarie   in  servizio  e'  disposta  nel  rispetto  dei
          seguenti criteri:
                a) la  vacanza dei posti di presidente, di presidente
          di  sezione,  di  vice  presidente  e  di  componenti delle
          commissioni   tributarie   provinciali   e   regionali   e'
          annunciata   dal   Consiglio  di  presidenza  e  portata  a
          conoscenza   di   tutti   i  componenti  delle  commissioni
          tributarie   in  servizio,  a  prescindere  dalle  funzioni
          svolte,  con  indicazione  del  termine  entro  il  quale i
          componenti  che  aspirano  all'incarico  devono  presentare
          domanda;
                b) alla  nomina  in  ciascuno  degli incarichi di cui
          alla lettera a) si procede in conformita' a quanto previsto
          dall'art. 9, commi 1, 2, 3 e 6. La scelta tra gli aspiranti
          e'  fatta  dal Consiglio di presidenza secondo i criteri di
          valutazione  ed  i  punteggi  di  cui  alle  tabelle E e F,
          risultanti  dall'applicazione  delle  disposizioni  di  cui
          all'art.  44-ter,  allegate  al  presente  decreto, tenendo
          conto   delle   attitudini,   della  laboriosita'  e  della
          diligenza  di  ciascuno  di  essi e, nel caso di parita' di
          punteggio, della maggiore anzianita' di eta';
                c) i   componenti   delle   commissioni   tributarie,
          indipendentemente  dalla  funzione  o dall'incarico svolti,
          non  possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi
          prima  di  due  anni  dal  giorno in cui sono stati immessi
          nelle funzioni dell'incarico ricoperto.
              5.  Per  la  copertura  dei  posti rimasti vacanti dopo
          l'espletamento  dei  concorsi di cui al comma 4, si applica
          il  procedimento  previsto  dall'art. 9, riservato a coloro
          che  aspirano,  per  la  prima  volta,  a un incarico nelle
          commissioni tributarie provinciali e regionali".
              3.   All'art.  7,  comma  1,  del  decreto  legislativo
          31 dicembre 1992, n. 545, la lettera d) e' sostituita dalla
          seguente:
              "d)  non  avere  superato,  alla  data  di scadenza del
          termine   stabilito   nel   bando   di   concorso   per  la
          presentazione della domanda di ammissione, settantadue anni
          di eta';".
              4.  All'art.  44,  comma  1,  del  decreto  legislativo
          31 dicembre  1992, n. 545, le parole: "fino alla cessazione
          della  sua attivita'" sono sostituite dalle seguenti: "fino
          alla cessazione dell'attivita' di tale organo, a partire da
          tale  data entrano a far parte dell'ordinamento giudiziario
          tributario e"».
              5. All'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
          n. 546, il comma 3 e' abrogato.
              6.  All'art.  22,  comma  1,  del  decreto  legislativo
          31 dicembre  1992,  n.  546,  dopo  le parole: "commissione
          tributaria  adita," sono inserite le seguenti: "o trasmette
          a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso
          di ricevimento,".
              7.  All'art.  53,  comma  2,  del  decreto  legislativo
          31 dicembre 1992, n. 546, e' aggiunto, in fine, il seguente
          periodo:  "Ove  il  ricorso  non  sia notificato a mezzo di
          ufficiale    giudiziario,   l'appellante   deve,   a   pena
          d'inammissibilita',  depositare  copia  dell'appello presso
          l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha
          pronunciato la sentenza impugnata".
              8.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
          articolo  non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
          finanza pubblica.
              9.  All'art.  12  del  decreto  legislativo 31 dicembre
          1992, n. 546, in materia di assistenza tecnica dinanzi alle
          commissioni   tributarie,   sono   apportate   le  seguenti
          modificazioni:
                a) al  comma  2,  il  primo periodo e' sostituito dal
          seguente:  "Sono  abilitati  all'assistenza tecnica dinanzi
          alle  commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi
          professionali,  gli  avvocati,  i dottori commercialisti, i
          ragionieri e i periti commerciali, nonche' i consulenti del
          lavoro    purche'   non   dipendenti   dall'amministrazione
          pubblica";
                b) al   comma  2,  secondo  periodo,  le  parole:  "i
          consulenti  del  lavoro,  per  le  materie  concernenti  le
          ritenute  alla  fonte  sui  redditi di lavoro dipendente ed
          assimilati  e gli obblighi di sostituto di imposta relativi
          alle ritenute medesime," sono soppresse.
              10. All'art. 2 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, dopo
          il primo comma, e' inserito il seguente:
              "I  consulenti del lavoro svolgono l'assistenza fiscale
          nei  confronti  dei  contribuenti  non  titolari di reddito
          autonomo  e  di  impresa,  di cui all'art. 34, comma 4, del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"».
              -  Si  riporta il testo dei commi 7 e 8 dell'articolo 3
          del succitato decreto-legge 203/2005:
              «7.  La  Riscossione  S.p.a.,  previa  formulazione  di
          apposita  proposta diretta alle societa' concessionarie del
          servizio  nazionale  della riscossione, puo' acquistare una
          quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di
          tali  societa'  ovvero  il  ramo d'azienda delle banche che
          hanno   operato   la  gestione  diretta  dell'attivita'  di
          riscossione,  a  condizione  che  il  cedente, a sua volta,
          acquisti  una  partecipazione  al  capitale  sociale  della
          stessa  Riscossione S.p.a.; il rapporto proporzionale tra i
          prezzi  di  acquisto  determina le percentuali del capitale
          sociale  della  Riscossione S.p.a. da assegnare ai soggetti
          cedenti,  ferma  restando  la  partecipazione  dell'Agenzia
          delle  entrate  e  dell'INPS,  nelle  medesime  proporzioni
          previste  nell'atto costitutivo, in misura non inferiore al
          51  per  cento. Decorsi ventiquattro mesi dall'acquisto, le
          azioni   della   Riscossione  S.p.a.  cosi'  trasferite  ai
          predetti  soci privati possono essere alienate a terzi, con
          diritto di prelazione a favore dei soci pubblici.
              8.  Entro  il  31 dicembre  2010, i soci pubblici della
          Riscossione  S.p.a.  riacquistano le azioni cedute ai sensi
          del   comma  7  a  privati;  entro  lo  stesso  termine  la
          Riscossione  S.p.a. acquista le azioni eventualmente ancora
          detenute  da privati nelle societa' da essa non interamente
          partecipate.  Dopo  la  scadenza  del  termine  di  cui  al
          precedente  periodo, i soci pubblici possono cedere le loro
          azioni  anche  a  soci  privati, scelti in conformita' alle
          regole  di  evidenza  pubblica,  entro il limite del 49 per
          cento del capitale sociale della Riscossione S.p.a.».
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma 4 dell'art. 1 del
          decreto   legislativo  31 dicembre  1992,  n.  545  recante
          «Ordinamento   degli   organi   speciali  di  giurisdizione
          tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione
          in  attuazione  della delega al Governo contenuta nell'art.
          30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413»:
              «4.  Il  numero  delle  sezioni di ciascuna commissione
          puo'  essere  adeguato,  in  relazione  al flusso medio dei
          processi,   con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  di
          concerto  con  il  Ministro  del  tesoro  ed il Ministro di
          grazia e giustizia».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  18  del succitato
          decreto legislativo n. 545/1992:
              «Art.  18.  (Durata).  -  1. Il consiglio di presidenza
          dura in carica per quattro anni.
              2.  I  componenti  del consiglio di presidenza, che nel
          corso  del quadriennio cessano per qualsiasi causa di farne
          parte  o,  se  eletti in qualita' di giudice, conseguono la
          nomina  a  presidente,  sono  sostituiti  per  il  restante
          periodo   dal   primo  dei  non  eletti  di  corrispondente
          qualifica».