Art. 21. Reclutamento nell'Arma dei carabinieri 1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: «per gli anni dal 2001 al 2005» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2001 al 2007».
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 26 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78.», cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 26 (Transiti dai ruoli dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica). - 1. In relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare per l'iniziale costituzione del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, con decreti del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sono autorizzati, per gli anni dal 2001 al 2007, transiti in detto ruolo, nel numero complessivo di centoquarantanove unita', di ufficiali provenienti dall'Esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica, dai ruoli e dai gradi ove risultino eccedenze rispetto ai volumi organici fissati».