Art. 21.
               Reclutamento nell'Arma dei carabinieri
  1. All'articolo 26,  comma 1,  del  decreto  legislativo  5 ottobre
2000,  n.  298,  le  parole:  «per  gli  anni  dal 2001 al 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2001 al 2007».
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 26 del
          decreto   legislativo   5 ottobre   2000,  n.  298  recante
          «Riordino   del   reclutamento,  dello  stato  giuridico  e
          dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri,
          a  norma  dell'art.  1  della legge 31 marzo 2000, n. 78.»,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art. 26 (Transiti dai ruoli dell'Esercito della Marina
          e   dell'Aeronautica). - 1. In   relazione   alle  esigenze
          operative   e   funzionali  da  soddisfare  per  l'iniziale
          costituzione  del  ruolo  tecnico-logistico  dell'Arma  dei
          carabinieri,  con  decreti  del  Ministro  della difesa, su
          proposta  del  Capo  di  stato  maggiore della difesa, sono
          autorizzati,  per  gli  anni  dal 2001 al 2007, transiti in
          detto  ruolo,  nel  numero complessivo di centoquarantanove
          unita',   di  ufficiali  provenienti  dall'Esercito,  dalla
          Marina  e  dall'Aeronautica,  dai  ruoli  e  dai  gradi ove
          risultino eccedenze rispetto ai volumi organici fissati».