Art. 23-bis.
              Convenzioni per la gestione di interventi
                  in favore delle imprese artigiane
((   1. Le convenzioni per le concessioni relative alle agevolazioni,
sovvenzioni,  contributi  o  incentivi alle imprese artigiane, di cui
all'articolo  3,  comma  1,  della legge 26 novembre 1993, n. 489, ed
all'articolo  15  del  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n. 112,
possono  essere  prorogate,  con  atti  integrativi delle convenzioni
stesse,  per  una  sola volta e per un periodo di tempo non superiore
alla  meta'  dell'originaria durata, con una riduzione di almeno il 5
per cento delle relative commissioni. ))
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 3 della
          legge  26 novembre 1993, n. 489 (Proroga del termine di cui
          all'art.  7,  comma  6, della legge 30 luglio 1990, n. 218,
          recante   disposizioni   per   la   ristrutturazione  e  la
          integrazione  del  patrimonio  degli istituti di credito di
          diritto   pubblico,  nonche'  altre  norme  sugli  istituti
          medesimi):
              «3.  -  1.  Le  societa'  per  azioni  derivanti  dalla
          trasformazione  del Mediocredito centrale e della Cassa per
          il  credito  alle  imprese artigiane succedono nei diritti,
          nelle  attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali
          gli  enti  originari  erano  titolari in forza di leggi, di
          provvedimenti  amministrativi  e  di contratti. Le societa'
          per  azioni di cui al precedente periodo stipulano apposite
          convenzioni,    per    concessioni    decennali,   con   le
          amministrazioni competenti per le agevolazioni, provvedendo
          altresi' alla istituzione di distinti organi deliberativi e
          separate  contabilita'  relativi  a  tali concessioni. Alla
          scadenza  della  concessione, la gestione dei provvedimenti
          agevolativi sara' affidata anche ad una o piu' societa' che
          presentino     adeguati    requisiti    di    affidabilita'
          imprenditoriale.  Le  convenzioni  determinano  altresi'  i
          compensi  e  i  rimborsi  spettanti  per  la  gestione  dei
          provvedimenti agevolativi.».
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  15  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
          e  compiti  amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
          enti  locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
          1997, n. 59):
              «Art.  15.  (Agevolazioni alle imprese artigiane). - 1.
          Le  regioni  provvedono  all'incentivazione  delle  imprese
          artigiane,  secondo  quanto  previsto  con legge regionale.
          Esse  subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e
          negli  obblighi  derivanti  dalle  convenzioni dalle stesse
          stipulate  in  forza  di  leggi  ed  in vigore alla data di
          emanazione  del  presente decreto legislativo e stipulando,
          ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i
          necessari adeguamenti.
              2. Resta ferma, ove prevista, l'estensione alle imprese
          artigiane   di   agevolazioni,  sovvenzioni,  contributi  o
          incentivi comunque denominati.».