Art. 23-quater.
                          Denunce dei pozzi
((     1.  All'articolo 23,  comma  6-bis,  del  decreto  legislativo
11 maggio 1999, n. 152, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2006». ))
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si riporta il testo del comma 6-bis dell'art. 23 del
          decreto  legislativo  11 maggio  1999, n. 152 (Disposizioni
          sulla  tutela  delle  acque dall'inquinamento e recepimento
          della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle
          acque  reflue  urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa
          alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai
          nitrati   provenienti   da   fonti  agricole),  cosi'  come
          modificato dalla presente legge:
              «6-bis.  I  termini  previsti dall'art. 1, comma 4, del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999,
          n.   238,   per   la   presentazione   delle   domande   di
          riconoscimento   o  di  concessione  preferenziale  di  cui
          all'art.  4  del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e
          dall'art.  2  della  legge  17 agosto  1999, n. 290, per le
          denunce  dei  pozzi,  sono  prorogati al 30 giugno 2006. In
          tali  casi  i  canoni  demaniali  decorrono  dal  10 agosto
          1999.».