Art. 23-quinquies.
         Differimento di termini e agevolazioni concernenti
                 aree colpite da calamita' naturali
((    1.  I  termini previsti dagli articoli 1 e 2 del regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre
2003,  n.  383, gia' differiti dal decreto-legge 30 dicembre 2004, n.
314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26,
nonche¨  i termini di cui all'art. 7, comma 1, del regolamento di cui
al   decreto   del   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione     economica    13 aprile    2000,    n.    125,    e
all'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257,
sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2006.
  2.  I  finanziamenti  di  cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge
19 dicembre  1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 febbraio  1995,  n. 35, riammessi alle agevolazioni ai sensi degli
articoli 2  e  3 del citato regolamento di cui al decreto 10 dicembre
2003,   n.   383,   beneficiano   delle   provvidenze   di  cui  agli
articoli 4-quinquies,  comma  4, del decreto-legge 19 maggio 1997, n.
130,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n.
228,  e  4-bis,  comma  5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.
  3.  Le  disposizioni  di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento di
cui  al  decreto  10 dicembre  2003,  n. 383, relativamente ai lavori
svolti  in economia nonche' le disposizioni di cui agli articoli 5, 6
e  7 del medesimo regolamento, si applicano anche ai finanziamenti di
cui  all'articolo 4-quinquies  del  decreto-legge  19 maggio 1997, n.
130,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n.
228,  e  successive  modificazioni. Ai fini delle disposizioni di cui
all'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro del tesoro,
del   bilancio  e  della  programmazione  economica  24 aprile  1998,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, sono
ammesse  alle  agevolazioni,  nel  limite della capacita' produttiva,
anche se prodotte oltre la data del 31 dicembre 2002, le richieste di
integrazioni  per  maggiori  spese  sostenute  entro  il  periodo  di
preammortamento. ))
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del decreto
          del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze 10 dicembre
          2003,  n.  383  (Regolamento  concernente  i  contributi al
          pagamento  degli  interessi  ai  fini  della  ripresa delle
          attivita'  da  parte delle imprese danneggiate dagli eventi
          alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 in
          sostituzione   delle  disposizioni  contenute  nel  decreto
          ministeriale 23 marzo 1995 del Ministro del tesoro, nonche'
          le modalita' per l'annullamento delle revoche gia' avvenute
          ai sensi delle medesime disposizioni):
              «Art.  1.  (Documentazione  delle spese sostenute con i
          finanziamenti  agevolati).  -  1. Entro il 31 marzo 2004 le
          imprese  che  hanno  beneficiato  dei  contributi  previsti
          dall'art.  2,  comma 2 e dall'art. 3, comma 2, della legge,
          qualora  non abbiano gia' provveduto, presentano alla banca
          finanziatrice  le fatture o altra idonea documentazione che
          attesti   le   spese   sostenute,  ai  fini  della  ripresa
          dell'attivita',  non  prima del 4 novembre 1994 e non oltre
          il  31 dicembre  2001,  anche in difformita' con le voci di
          spesa  preventivate  nei  piani  di  investimento,  purche'
          attinenti  all'attivita'  di  impresa,  unitamente  ad  una
          relazione  dalla quale risulti l'utilizzo del finanziamento
          ottenuto.  Possono  essere ricomprese tra le predette spese
          anche  quelle  sostenute per l'estinzione dei finanziamenti
          connessi  con  l'attivita'  d'impresa  antecedenti  al mese
          di novembre 1994, nonche' quelle derivanti da lavori svolti
          in  economia,  con  attrezzature  e personale di pertinenza
          dell'impresa, finalizzati alla ricostruzione dell'azienda e
          dimostrate  mediante autocertificazione. La banca trasmette
          la  predetta  documentazione  e la relazione ricevuta a MCC
          S.p.a. ovvero ad Artigiancassa S.p.a.»
              «Art.  2.  (Modalita'  e termini di presentazione delle
          domande  di  revisione delle revoche e di riammissione alle
          agevolazioni). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
          vigore  del presente regolamento le imprese di cui all'art.
          1,  comma  1, nei confronti delle quali siano state assunte
          da   parte   di   MCC  S.p.a.  o  di  Artigiancassa  S.p.a.
          deliberazioni  di  revoca  totale o parziale dei contributi
          medesimi  per  inosservanza  delle disposizioni di cui agli
          articoli 1  e  2  del  decreto  ministeriale 23 marzo 1995,
          presentano  alla  banca  che  ha  concesso il finanziamento
          oggetto  di  revoca  dell'intervento agevolativo domanda di
          revisione della revoca e di riammissione alle agevolazioni.
              2.  Alla  domanda  e'  allegata la documentazione della
          spesa sostenuta, qualora diversa da quella gia' in possesso
          di  MCC  S.p.a.  o  di  Artigiancassa S.p.a. e la relazione
          dell'impresa beneficiaria di cui all'art. 1.
              3.  La  banca,  entro  sessanta  giorni dal ricevimento
          della  domanda,  trasmette  a  MCC S.p.a o ad Artigiancassa
          S.p.a.  la  documentazione  di cui al comma 2, corredata di
          una relazione sullo stato del finanziamento agevolato.».
              Il  decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  1° marzo  2005,  n.  26,
          recante: «Proroga di termini», e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306.
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 7 del
          regolamento  di cui al decreto del Ministro del tesoro, del
          bilancio  e  della programmazione economica 13 aprile 2000,
          n.  125  (Regolamento  recante  criteri  e modalita' per la
          rinegoziazione  dei  finanziamenti agevolati ai sensi degli
          articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995, n. 35):
              «Art.  7  (Procedimento  di  rinegoziazione).  -  1.  I
          soggetti  interessati  presentano  alle banche richiesta di
          rinegoziazione  dei  finanziamenti in essere entro sei mesi
          dalla  data  di entrata in vigore del presente regolamento.
          Non   e'   ammessa  la  rinegoziazione  per  le  operazioni
          finanziarie  in  relazione  alle  quali e' gia' avvenuto il
          recupero  delle somme da parte delle banche o il pagamento,
          anche parziale, a carico dei fondi di garanzia.».
              -  Si  riporta il testo del comma 5 dell'art. 1-bis del
          decreto-legge   3 agosto  2004,  n.  220,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   19 ottobre  2004,  n.  257
          (Disposizioni  urgenti  in  materia di personale del Centro
          nazionale  per l'informatica nella pubblica amministrazione
          (CNIPA),  di  applicazione  delle  imposte  sui  mutui e di
          agevolazioni  per imprese danneggiate da eventi alluvionali
          nonche'  di  personale  di  pubbliche  amministrazioni,  di
          differimento  di  termini,  di gestione commissariale della
          associazione  italiana  della  Croce  Rossa e di disciplina
          tributaria concernente taluni fondi immobiliari):
              «5.   La  durata  dei  finanziamenti  di  cui  all'art.
          4-quinquies  del  decreto-legge  19 maggio  1997,  n.  130,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997,
          n.  228,  e successive modificazioni, concessi a favore dei
          soggetti  danneggiati  dalle avversita' atmosferiche di cui
          al  comma  1,  e'  fissata in venticinque anni, compreso il
          periodo di tre anni di preammortamento.».
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli 2  e  3  del
          decreto-legge  19 dicembre  1994,  n.  691, convertito, con
          modificazioni,  dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 (Misure
          urgenti  per  la ricostruzione e la ripresa delle attivita'
          produttive  nelle zone colpite dalle eccezionali avversita'
          atmosferiche  e dagli eventi alluvionali nella prima decade
          del mese di novembre 1994):
              «Art.  2.  -  1.  Il  Fondo per il concorso statale nel
          pagamento degli interessi, istituito presso il Mediocredito
          centrale  S.p.a.  ai  sensi  dell'art. 31 del decreto-legge
          18 novembre  1966,  n.  976, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  23 dicembre  1966,  n.  1142, e' incrementato
          della  somma  di lire 234 miliardi per l'anno 1995, di lire
          207 miliardi per l'anno 1996 e di lire 117 miliardi annui a
          decorrere dall'anno 1997.
              2.  Le  disponibilita' del Fondo di cui al comma 1 sono
          destinate  alla corresponsione di contributi agli interessi
          sui   finanziamenti  concessi  dalle  banche  alle  imprese
          industriali,  commerciali  e  di  servizi,  comprese quelle
          turistiche  e alberghiere, aventi sede nelle regioni di cui
          all'art.  1,  comma  1,  dichiarate danneggiate per effetto
          delle  eccezionali  avversita'  atmosferiche e degli eventi
          alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.
              3.  I  finanziamenti  di  cui  al comma 2 devono essere
          destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e
          delle  strutture  aziendali,  purche'  entro  il limite del
          valore dei beni danneggiati, nonche' alla ricostituzione di
          scorte da impiegare anche in attivita' differenti da quella
          esercitata  alla  data  del  4 novembre  1994. La durata di
          detti   finanziamenti   non   puo'   superare  dieci  anni,
          comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due
          anni  e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. Nel
          caso di finanziamento di sole scorte la durata dello stesso
          non  puo'  superare  i  sei anni, comprensivi di un periodo
          massimo  di  preammortamento  di  un  anno  e di un periodo
          massimo  di  rimborso  di cinque anni. I finanziamenti sono
          concessi  in misura non superiore al 95 per cento del primo
          miliardo  di spesa, in misura non superiore al 75 per cento
          della  spesa  eccedente fino a tre miliardi e in misura non
          superiore al 50 per cento dell'ulteriore eccedenza.
              4.   Il   tasso  d'interesse  a  carico  delle  imprese
          beneficiarie  dei finanziamenti di cui al presente articolo
          e'  pari  al  3  per  cento  nominale  annuo  posticipato a
          decorrere  dall'inizio  del  periodo  di  ammortamento  del
          finanziamento.
              4-bis.
              5.  Al fine di consentire alle imprese di corrispondere
          il  tasso  di  interesse  agevolato  di  cui al comma 4, il
          Mediocredito  centrale  S.p.a.  corrisponde,  a  valere sul
          Fondo  di cui al comma 1, un contributo agli interessi pari
          alla differenza tra il tasso fisso nominale annuo applicato
          dalle banche, comunque non superiore al campione dei titoli
          pubblici  soggetti  ad imposta del mese precedente a quello
          di  stipula del contratto di finanziamento risultante dalla
          rilevazione  della  Banca  d'Italia, maggiorato di un punto
          percentuale, e il suddetto tasso agevolato del 3 per cento.
          Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane
          interamente a carico del Fondo di cui al comma 1.
              6.  Il  Fondo  centrale di garanzia istituito presso il
          Mediocredito  centrale  S.p.a.  ai  sensi  dell'art. 28 del
          decreto-legge  18 novembre  1966,  n.  976, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  23 dicembre 1966, n. 1142, e'
          incrementato  della  somma di lire 30 miliardi per ciascuno
          degli  anni  1997  e  1998 e di lire 40 miliardi per l'anno
          1999.
              7.  Le  disponibilita' del Fondo di cui al comma 6 sono
          destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata
          restituzione  del  capitale  e dalla mancata corresponsione
          dei  relativi  interessi ed altri accessori, oneri e spese,
          connessi  o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente
          articolo.  La garanzia del Fondo ha natura sostitutiva e la
          misura  del relativo intervento e' fissata al 100 per cento
          della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto.
              8.   A   valere   sulle  somme  predette,  puo'  essere
          corrisposto,  previo  avvio  delle  procedure  di  recupero
          ritenute   utili  d'intesa  con  il  Mediocredito  centrale
          S.p.a.,  un acconto, nei limiti di garanzia attivabili, non
          superiore al 50 per cento dell'insolvenza, salvo conguaglio
          in sede di definitiva determinazione della perdita.
              8-bis.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  7 e 8 del
          presente  articolo  si  applicano  a  tutti i finanziamenti
          anche  gia'  ammessi  agli interventi del Fondo centrale di
          garanzia di cui al comma 6, previa liberazione di ulteriori
          garanzie,  se  acquisite,  salvo  quanto previsto dall'art.
          2-bis, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  16 febbraio
          1995,  n.  35.  Qualora  i  finanziamenti concessi ai sensi
          degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.
          691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
          1995,  n.  35,  siano  assistiti da garanzie rilasciate dai
          confidi,  l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta
          subordinato all'utilizzo delle predette garanzie.
              9.   Le   condizioni  e  le  modalita'  dell'intervento
          agevolativo    del    Mediocredito    centrale   S.p.a.   e
          dell'Artigiancassa  sui finanziamenti concessi dalle banche
          ai   sensi   del  presente  articolo  e  dell'art.  3  sono
          stabilite,  ove  non  gia'  disciplinate,  con  decreto del
          Ministro   del   tesoro,   di   concerto  con  il  Ministro
          dell'interno   e   con   il  Ministro  dell'industria,  del
          commercio   e   dell'artigianato.  Per  la  gestione  delle
          agevolazioni  di cui ai suddetti articoli si applica l'art.
          3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.».
              «Art.  3.  -  1. Il fondo per il concorso nel pagamento
          degli   interessi   istituito   dall'art.  37  della  legge
          25 luglio 1952, n. 949, presso la Cassa per il credito alle
          imprese  artigiane  S.p.a.  - Artigiancassa e' incrementato
          della  somma  di  lire  200  miliardi per l'anno 1995. Tale
          somma e' soggetta a gestione separata.
              2.  Le  disponibilita' di cui al comma 1 sono destinate
          alla   corresponsione  di  contributi  agli  interessi  sui
          finanziamenti  concessi dalle banche alle imprese artigiane
          aventi  sede  nelle  regioni  di  cui  all'art. 1, comma 1,
          dichiarate   danneggiate   per  effetto  delle  eccezionali
          avversita'  atmosferiche  e  degli eventi alluvionali della
          prima decade del mese di novembre 1994.
              3.  I  finanziamenti  di  cui  al comma 2 devono essere
          destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e
          delle  strutture  aziendali,  purche'  entro  il limite del
          valore dei beni danneggiati, nonche' alla ricostituzione di
          scorte da impiegare anche in attivita' differenti da quella
          esercitata  alla  data  del  4 novembre  1994. La durata di
          detti   finanziamenti   non   puo'   superare  dieci  anni,
          comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due
          anni  e  di  un periodo massimo di rimborso di otto anni. I
          finanziamenti sono concessi nella misura massima del 95 per
          cento  per  il  primo  miliardo  di  spesa  e in misura non
          superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a lire
          3 miliardi.
              4.  Il  tasso  di  interesse  a  carico  delle  imprese
          beneficiarie  dei finanziamenti di cui al presente articolo
          e'  pari  al  tre  per  cento  nominale annuo posticipato a
          decorrere  dall'inizio  del  periodo  di  ammortamento  del
          finanziamento.  Nel  periodo di preammortamento l'onere per
          interessi  rimane  interamente a carico del fondo di cui al
          comma 1.
              5.   Le   somme  di  cui  al  comma  1,  sono  altresi'
          finalizzate  a  ridurre  al  3  per cento annuo il tasso di
          interesse  dovuto  dalle predette imprese sui finanziamenti
          accordati  dalle banche con i prestiti concessi alle banche
          stesse  dalla  Cassa  per il credito alle imprese artigiane
          S.p.a.  -  Artigiancassa  ai  sensi  dell'art. 41, comma 1,
          della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
              6.  Gli  interventi  del  Fondo  centrale  di  garanzia
          istituito  ai  sensi  della legge 14 ottobre 1964, n. 1068,
          presso  la  Cassa  per  il  credito  alle imprese artigiane
          S.p.a.   -   Artigiancassa  sono  estesi  ai  finanziamenti
          agevolati  alle imprese artigiane ai sensi dei commi 2, 3 e
          5  del  presente  articolo.  Per  gli  interventi del Fondo
          nessun  onere e' posto a carico delle imprese beneficiarie.
          Ai  fini  di cui al presente comma la natura della garanzia
          del  Fondo e' trasformata da sussidiaria a sostitutiva e la
          misura  del relativo intervento e' fissata al 100 per cento
          della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto.
              7.  Avviate  le  procedure  di riscossione coattiva del
          credito,  le  banche  possono  chiedere  l'intervento della
          garanzia    del    Fondo,   che   assicura   la   copertura
          dell'insolvenza  nella  misura massima del 50 per cento; la
          restante parte della garanzia e' conguagliata alla chiusura
          delle procedure stesse.
              7-bis. La garanzia di cui al comma 6 e' cumulabile fino
          al  cento  per  cento  con  altre  forme  di  garanzia, ivi
          comprese quelle collettive e consortili.
              7-ter.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  6 e 7 del
          presente  articolo  si  applicano  a  tutti i finanziamenti
          anche  gia'  ammessi  agli interventi del Fondo centrale di
          garanzia,  di  cui al citato comma 6, previa liberazione di
          ulteriori  garanzie,  se  acquisite, salvo quanto precisato
          dall'art.  2-bis,  comma  2,  del decreto-legge 19 dicembre
          1994,  n.  691,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          16 febbraio  1995,  n. 35. Qualora i finanziamenti concessi
          ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre
          1994,  n.  691,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          16 febbraio  1995,  n.  35,  siano  assistiti  da  garanzie
          rilasciate  dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di
          garanzia  resta  subordinato  all'utilizzo  delle  predette
          garanzie.»
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3 del gia' citato
          decreto n. 383 del 2003:
              «Art.  3  (Annullamento  della revoca e riammissione al
          contributo).  -  1. MCC S.p.a. ovvero Artigiancassa S.p.a.,
          sulla   base   della   documentazione  pervenuta  ai  sensi
          dell'art.  2, comma 3, provvedono entro sessanta giorni dal
          ricevimento della stessa:
                a) all'annullamento  della  revoca  totale o parziale
          deliberata  per inosservanza delle disposizioni di cui agli
          articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 23 marzo 1995;
                b) alla  riammissione  al contributo rideterminato ai
          sensi dell'art. 1 e del decreto ministeriale 23 marzo 1995;
                c) all'invio  della  deliberazione  alla banca che ne
          da' comunicazione all'impresa;
                d) alla  restituzione  dei contributi gia' rimborsati
          dall'impresa   a   seguito   dei  provvedimenti  di  revoca
          annullati.»
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  4-quinquies  del
          decreto-legge  19 maggio  1997,  n.  130,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   16 luglio   1997,  n.  228
          (Disposizioni  urgenti  per  prevenire  e  fronteggiare gli
          incendi   boschivi   sul   territorio   nazionale,  nonche'
          interventi  in  materia  di  protezione  civile, ambiente e
          agricoltura):
              «Art.   4-quinquies   (Rilocalizzazione   di  attivita'
          produttive  collocate  in aree a rischio di esondazione). -
          1.   I   titolari   di  imprese  industriali,  artigianali,
          commerciali,    di   servizi,   turistico-alberghiere   con
          insediamenti  ricompresi  nelle  fasce  fluviali soggette a
          vincolo  derivante  dalle  delibere  adottate  dal comitato
          istituzionale  delle  autorita'  di  bacino del fiume Po ai
          sensi degli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n.
          183,  e  dell'art.  12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
          398,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
          1993, n. 493, possono, entro due anni dalla data di entrata
          in  vigore della legge di conversione del presente decreto,
          accedere  ai  crediti  agevolati  destinati  alle attivita'
          produttive  danneggiate  dagli eventi alluvionali che hanno
          colpito  l'Italia  settentrionale nel novembre 1994, di cui
          agli  articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.
          691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
          1995,  n.  35,  e  successive  modificazioni, allo scopo di
          rilocalizzare   in   condizioni  di  sicurezza  la  propria
          attivita'   al   di  fuori  delle  citate  fasce  fluviali,
          nell'ambito  del  territorio del medesimo comune o di altri
          comuni  distanti  non piu' di trenta chilometri, nel limite
          delle  risorse  residue  assegnate al Mediocredito centrale
          S.p.a.  e  alla Cassa per il credito alle imprese artigiane
          S.p.a.  -  Artigiancassa ai sensi dei citati articoli 2 e 3
          del   decreto-legge   n.  691  del  1994,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995.
              2.   I   finanziamenti   ricomprendono   gli  oneri  di
          acquisizione   di   aree  idonee,  di  realizzazione  degli
          insediamenti  e di trasferimento delle attrezzature e degli
          impianti  produttivi,  nonche'  delle abitazioni funzionali
          all'impresa   stessa   nel   limite  della  pari  capacita'
          produttiva  nonche'  di  demolizione  e di ripristino delle
          aree  dismesse. Tali finanziamenti sono concessi fino al 95
          per  cento  per  spesa  prevista  non  superiore a lire due
          miliardi,  fino  al  75  per  cento  per spesa prevista non
          superiore  a lire dieci miliardi e fino al 50 per cento per
          spesa prevista superiore a lire dieci miliardi.
              3.  I  finanziamenti  di  cui al presente articolo sono
          concessi anche alle imprese che contestualmente ampliano la
          propria   capacita'  produttiva  o  attuano  interventi  di
          innovazione  tecnologica, fermi restando i relativi oneri a
          carico dell'impresa medesima.
              4.  I  titolari  di  imprese  industriali, commerciali,
          artigianali  e  di  servizi  di cui al comma 1, che abbiano
          fruito  dei finanziamenti previsti dal decreto-legge n. 691
          del  1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35
          del 1995, e successive modificazioni, in quanto danneggiate
          dagli   eventi   alluvionali  del  novembre  1994,  possono
          accedere   ai  finanziamenti  di  cui  al  comma  1  ed  il
          precedente  finanziamento viene contestualmente estinto con
          oneri  a  carico delle disponibilita' finanziarie di cui al
          medesimo comma 1.
              4-bis.  Fermi  restando  gli  stanziamenti  di  cui  al
          decreto-legge  19 dicembre  1994,  n.  691, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  16 febbraio  1995,  n.  35, e
          successive modificazioni, l'estinzione del finanziamento ai
          sensi  del  comma  4  e' da considerare contributo in conto
          capitale e, pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'art.
          6,  comma 16-quinquies, del decreto-legge 24 novembre 1994,
          n.   646,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          21 gennaio  1995,  n.  22,  e successive modificazioni, non
          concorre alla formazione del reddito d'impresa del soggetto
          che ha fruito della predetta estinzione.
              5.   Le   condizioni  e  le  modalita'  dell'intervento
          agevolativo  del Mediocredito centrale S.p.a. e della Cassa
          per   il   credito   alle   imprese   artigiane   S.p.a.  -
          Artigiancassa  sui  finanziamenti  concessi dalle banche ai
          sensi  del  presente  articolo sono stabilite, ove non gia'
          disciplinate,  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro, di
          concerto  con  il  Ministro  dei  lavori  pubblici,  con il
          Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
          con   il  Ministro  delegato  per  il  coordinamento  della
          protezione  civile.  Per  la gestione delle agevolazioni si
          applica l'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.
              6.  I  limiti  e le condizioni di cui all'art. 3, comma
          214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'art. 8 del
          decreto-legge  31 dicembre  1996,  n.  669, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  28 febbraio  1997,  n.  30,
          riguardanti  i pagamenti ed i prelevamenti sui conti aperti
          presso  la Tesoreria dello Stato, non si applicano ai fondi
          pubblici  assegnati  alla Cassa per il credito alle imprese
          artigiane   S.p.a.   -  Artigiancassa  ed  al  Mediocredito
          centrale S.p.a..
              6-bis.  Nei  limiti delle risorse disponibili, iscritte
          nello  stato  di  previsione  del Ministero del tesoro, del
          bilancio   e   della  programmazione  economica  all'unita'
          previsionale  di base 3.2.1.8 «Sviluppo dell'esportazione e
          della  domanda  estera»,  ai  titolari di aziende agricole,
          singole   e  associate,  comprese  le  cooperative  per  la
          raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei
          prodotti  agricoli  che  intendono rilocalizzare la propria
          attivita',  si applicano i commi 1, 2, 3 e 4, limitatamente
          alle disposizioni relative alla possibilita' di accedere ai
          finanziamenti  di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge
          19 dicembre  1994,  n.  691, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, nonche' il comma 5 del
          presente articolo.
              6-ter.  Nei  casi di avvenuta delocalizzazione previsti
          dal  presente  articolo,  i  proprietari dei territori resi
          liberi,  ricompresi  nelle  fasce  A e B del piano-stralcio
          adottato  dall'Autorita'  di  bacino  del fiume Po, possono
          accedere,  nei  limiti  delle risorse disponibili, iscritte
          nello  stato  di  previsione  del Ministero del tesoro, del
          bilancio   e  della  programmazione  economica  nell'ambito
          dell'unita'   previsionale   di   base  3.2.1.8,  «Sviluppo
          dell'esportazione  e  della  domanda  estera»,  ai  crediti
          agevolati  di  cui  al presente articolo al fine di avviare
          sui  medesimi  terreni attivita' agricole, a condizione che
          il  5  per cento degli stessi venga destinato ad interventi
          di  rinaturalizzazione.  In  questi  casi  il finanziamento
          ricomprende    gli   oneri   relativi   alla   bonifica   e
          all'adeguamento   ad   uso   agricolo   del  terreno,  agli
          interventi  di rinaturalizzazione della porzione allo scopo
          riservata,   all'avviamento  dell'attivita'  produttiva  ed
          all'acquisto  di  mezzi  e  scorte  ad  essa destinati, nei
          limiti  stabiliti all'ultimo periodo del comma 2. I crediti
          agevolati possono essere concessi anche agli affittuari dei
          terreni  medesimi.  L'esercente  l'attivita'  agricola deve
          assicurare  idonea  manutenzione  anche  delle  porzioni di
          terreno   sulle   quali   ha   attuato  gli  interventi  di
          rinaturalizzazione, pena l'avvio del procedimento di revoca
          del   credito  agevolato.  Le  condizioni  e  le  modalita'
          dell'intervento   agevolativo   del  Mediocredito  centrale
          S.p.a.  e della Cassa per il credito alle imprese artigiane
          S.p.a.  -  Artigiancassa,  ove non gia' disciplinate con il
          decreto  ministeriale emanato ai sensi del comma 5, vengono
          disciplinate  con  un  ulteriore  decreto  del Ministro del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, di
          concerto  con il Ministro per le politiche agricole, con il
          Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'ambiente
          e  con  il  Ministro  delegato  per  il coordinamento della
          protezione civile.»
              -  Si  riporta il testo del comma 5 dell'art. 4-bis del
          decreto-legge  12 ottobre  2000,  n.  279,  convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  11 dicembre  2000,  n.  365
          (Interventi  urgenti  per  le  aree a rischio idrogeologico
          molto  elevato e in materia di protezione civile, nonche' a
          favore di zone colpite da calamita' naturali):
              «5.  Alle  imprese,  ai  soggetti che esercitano libera
          attivita'    professionale,    alle    organizzazioni    di
          volontariato  e  del  terzo settore, gia' danneggiati dagli
          eventi  alluvionali della prima decade del mese di novembre
          1994 verificatisi in Piemonte, e' assegnato un contributo a
          fondo  perduto fino al 100 per cento dell'entita' dei danni
          subiti.   Le   imprese,   beneficiarie   dei  finanziamenti
          agevolati di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  16 febbraio
          1995, n. 35, danneggiate nuovamente dall'evento alluvionale
          del mese di ottobre 2000, che ricorrono alle provvidenze di
          cui  al  comma  8  dell'art. 4, possono estinguere il mutuo
          contratto  ai  sensi  del  citato  decreto-legge n. 691 del
          1994,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del
          1995,  con oneri a carico e nei limiti delle disponibilita'
          residue del medesimo decreto.»
              -  Si riporta il testo degli articoli 5, 6 e 7 del gia'
          citato decreto n. 383 del 2003:
              «Art.  5 (Cessazione dell'attivita' dell'impresa). - 1.
          In  caso  di  cessazione  dell'attivita' il mutuatario, che
          abbia   regolarmente   sostenuto  le  spese  oggetto  delle
          agevolazioni,  puo'  proseguire  nel  pagamento  delle rate
          residue   del   finanziamento   erogato,  beneficiando  dei
          contributi concessi e della garanzia.»
              «Art. 6 (Fallimento dell'impresa beneficiaria). - 1. In
          caso  di  fallimento  dell'impresa  purche' la stessa abbia
          regolarmente  sostenuto le spese oggetto delle agevolazioni
          la  domanda  di  cui  all'art. 2 e' presentata dal curatore
          direttamente a MCC S.p.a. o ad Artigiancassa S.p.a.
              2. Il contributo e' concesso fino al giorno antecedente
          la   data   della   sentenza   dichiarativa  di  fallimento
          dell'impresa.»
              «Art.  7  (Garanzia). - 1. La revoca del contributo per
          inosservanza  delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2
          del  decreto  ministeriale  23 marzo  1995  o la cessazione
          dell'attivita'  non  producono  la decadenza della garanzia
          prevista dagli articoli 2 e 3 della legge.»