Art. 24-bis.
                        Tutela del risparmio
((   1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, 11, comma 2,
lettere  b)  e c), e comma 3, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai
prodotti  assicurativi,  e 25, comma 2, della legge 28 dicembre 2005,
n. 262, si applicano a decorrere dal 18 marzo 2006. ))
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo del comma 2 dell'art. 8 della
          legge  28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela
          del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari):
              «2.  All'art.  136  del  testo  unico di cui al decreto
          legislativo   1° settembre   1993,  n.  385,  e  successive
          modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
              «2-bis.  Per  l'applicazione  dei  commi 1 e 2 rilevano
          anche    le   obbligazioni   intercorrenti   con   societa'
          controllate  dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso
          le   quali   gli   stessi  soggetti  svolgono  funzioni  di
          amministrazione,  direzione  o  controllo,  nonche'  con le
          societa'  da queste controllate o che le controllano o sono
          ad esse collegate»;
                b) al  comma  3,  le  parole:  «dei commi 1 e 2» sono
          sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 2 e 2-bis».»
              -  Si  riporta  il  testo  dei commi 2 e 3 dell'art. 11
          della gia' citata legge n. 262 del 2005:
              «2.  Al  testo  unico  di  cui  al  decreto legislativo
          24 febbraio  1998,  n. 58, e successive modificazioni, sono
          apportate le seguenti modificazioni:
                a) all'art.   30,   il  comma  9  e'  sostituito  dal
          seguente:
                «9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti
          finanziari   diversi   dagli  strumenti  finanziari  e  dai
          prodotti  finanziari emessi dalle imprese di assicurazione,
          fermo   restando   l'obbligo   di  consegna  del  prospetto
          informativo»;
                b) la  lettera  f)  del  comma  1  dell'art.  100  e'
          abrogata;
                c) dopo l'art. 100 e' inserito il seguente:
              «Art. 100-bis (Circolazione dei prodotti finanziari). -
          1.  Nei  casi  di  sollecitazione  all'investimento  di cui
          all'art.   100,   comma  1,  lettera a),  e  di  successiva
          circolazione in Italia di prodotti finanziari, anche emessi
          all'estero,    gli   investitori   professionali   che   li
          trasferiscono,  fermo  restando  quanto  previsto  ai sensi
          dell'art.  21, rispondono della solvenza dell'emittente nei
          confronti   degli  acquirenti  che  non  siano  investitori
          professionali,  per  la  durata  di un anno dall'emissione.
          Resta fermo quanto stabilito dall'art. 2412, secondo comma,
          del codice civile.
              2.  Il  comma  1  non  si  applica  se  l'intermediario
          consegna    un    documento   informativo   contenente   le
          informazioni stabilite dalla CONSOB agli acquirenti che non
          siano  investitori  professionali, anche qualora la vendita
          avvenga    su    richiesta   di   questi   ultimi.   Spetta
          all'intermediario  l'onere  della  prova  di aver adempiuto
          agli obblighi indicati dal presente comma»;
                d) all'art.   118,  il  comma  2  e'  sostituito  dal
          seguente:
              «2. L'art. 116 non si applica agli strumenti finanziari
          emessi dalle banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti
          finanziari  che  permettono  di  acquisire  o sottoscrivere
          azioni».
              «3. Nella parte II, titolo II, capo II, del testo unico
          di  cui  al  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
          successive  modificazioni,  dopo  l'art.  25 e' aggiunto il
          seguente:
              «Art. 25-bis (Prodotti finanziari emessi da banche e da
          imprese  di  assicurazione).  -  1. Gli articoli 21 e 23 si
          applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti
          finanziari emessi da banche nonche', in quanto compatibili,
          da imprese di assicurazione.
              2.  In  relazione  ai  prodotti di cui al comma 1 e nel
          perseguimento  delle  finalita' di cui all'art. 5, comma 3,
          la  CONSOB  esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese
          di  assicurazione  i  poteri  di  vigilanza  regolamentare,
          informativa  e  ispettiva  di  cui  all'art.  6,  comma  2,
          all'art.  8, commi 1 e 2, e all'art. 10, comma 1, nonche' i
          poteri di cui all'art. 7, comma 1.
              3.  Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza
          o il comitato per il controllo sulla gestione delle imprese
          di  assicurazione  informa senza indugio la CONSOB di tutti
          gli   atti   o   i   fatti,   di  cui  venga  a  conoscenza
          nell'esercizio  dei  propri compiti, che possano costituire
          una  violazione  delle norme di cui al presente capo ovvero
          delle  disposizioni  generali  o  particolari emanate dalla
          CONSOB ai sensi del comma 2.
              4.  Le  societa'  incaricate  della revisione contabile
          delle  imprese  di  assicurazione  comunicano senza indugio
          alla  CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento
          dell'incarico,  che possano costituire una grave violazione
          delle   norme   di   cui  al  presente  capo  ovvero  delle
          disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai
          sensi del comma 2.
              5.  I  commi  3  e  4 si applicano anche all'organo che
          svolge  funzioni  di  controllo  e alle societa' incaricate
          della   revisione   contabile   presso   le   societa'  che
          controllano l'impresa di assicurazione o che sono da queste
          controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.
              6.  L'ISVAP e la CONSOB si comunicano reciprocamente le
          ispezioni   da   ciascuna   disposte   sulle   imprese   di
          assicurazione.  Ciascuna  autorita' puo' chiedere all'altra
          di svolgere accertamenti su aspetti di propria competenza».
              -  Si  riporta  il testo del comma 2 dell'art. 25 della
          gia' citata legge n. 262 del 2005:
              «2. Le competenze stabilite dall'art. 109, comma 4, del
          decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con riguardo ai
          prodotti  assicurativi di cui al punto III della lettera a)
          della  tabella  di  cui all'allegato I del medesimo decreto
          legislativo  sono  esercitate  dall'ISVAP  d'intesa  con la
          CONSOB.»