Art. 25.
                 Disposizioni in materia di catasto
  1.  Il  termine  di due anni, da ultimo stabilito con provvedimento
adottato ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
dell'articolo 7  del  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per
l'esercizio  delle  funzioni  previste  dall'articolo 66  del  citato
decreto legislativo n. 112 del 1998, e' prorogato di un anno.
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 15 marzo
          1998,  n.  59  (Delega  al  Governo  per il conferimento di
          funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
          riforma   della   Pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa):
              «Art.  7.  -  1.  Ai  fini della attuazione dei decreti
          legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze
          temporali  e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale
          individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
          strumentali   e  organizzative  da  trasferire,  alla  loro
          ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
          ai  conseguenti  trasferimenti  si provvede con decreto del
          Presidente  del  Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri
          interessati  e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei
          beni  e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto
          alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
          parallela     soppressione     o    il    ridimensionamento
          dell'amministrazione  statale  periferica,  in  rapporto ad
          eventuali compiti residui.
              2.  Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e'
          acquisito  il  parere  della Commissione di cui all'art. 5,
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano e
          della  Conferenza Stato-citta' e autonomie locali allargata
          ai  rappresentanti  delle  comunita' montane. Sugli schemi,
          inoltre,  sono  sentiti gli organismi rappresentativi degli
          enti  locali  funzionali  ed e' assicurata la consultazione
          delle       organizzazioni      sindacali      maggiormente
          rappresentative.  I  pareri  devono  essere  espressi entro
          trenta  giorni  dalla  richiesta.  Decorso inutilmente tale
          termine i decreti possono comunque essere emanati.
              3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma
          1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri di
          cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  introdotto  dall'art. 13, comma 1, della presente
          legge,  entro  novanta  giorni  dalla  adozione  di ciascun
          decreto  di  attuazione  di  cui  al  comma  1 del presente
          articolo.  Per  i  regolamenti  di  riordino, il parere del
          Consiglio  di  Stato  e'  richiesto  entro  cinquantacinque
          giorni  ed  e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. In
          ogni  caso,  trascorso  inutilmente  il  termine di novanta
          giorni,   il   regolamento  e'  adottato  su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri. In sede di prima
          emanazione  gli  schemi  di regolamento sono trasmessi alla
          Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
          di  essi  sia  espresso  il parere della Commissione di cui
          all'art.  5,  entro  trenta  giorni  dalla  data della loro
          trasmissione.  Decorso  tale  termine i regolamenti possono
          essere comunque emanati.
              3-bis.  Il  Governo  e'  delegato a emanare, sentito il
          parere  delle competenti Commissioni parlamentari, entro il
          30 settembre  1998,  un  decreto legislativo che istituisce
          un'addizionale  comunale all'IRPEF. Si applicano i principi
          e  i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449.»
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  7  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
          e  compiti  amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
          enti  locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
          1997, n. 59):
              «Art.   7   (Attribuzione   delle   risorse).  -  1.  I
          provvedimenti  di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59,  determinano  la decorrenza dell'esercizio da parte
          delle  regioni e degli enti locali delle funzioni conferite
          ai  sensi del presente decreto legislativo, contestualmente
          all'effettivo   trasferimento  dei  beni  e  delle  risorse
          finanziarie,  umane,  strumentali  e  organizzative. Con la
          medesima  decorrenza  ha  altresi'  efficacia l'abrogazione
          delle  corrispondenti  norme  previste dal presente decreto
          legislativo.
              2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e
          dei  compiti  conferiti,  i provvedimenti di cui all'art. 7
          della  legge 15 marzo 1997, n. 59, che individuano i beni e
          le  risorse  da ripartire tra le regioni e tra le regioni e
          gli enti locali, osservano i seguenti criteri:
                a) la  decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei
          compiti     conferiti     contestualmente     all'effettivo
          trasferimento  dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
          organizzative  e strumentali, puo' essere graduata, secondo
          date certe, in modo da completare il trasferimento entro il
          31 dicembre 2000;
                b) la  devoluzione alle regioni e agli enti locali di
          una  quota delle risorse erariali deve garantire la congrua
          copertura,  ai  sensi  e  nei termini di cui al comma 3 del
          presente  articolo,  degli  oneri  derivanti dall'esercizio
          delle   funzioni  e  dei  compiti  conferiti  nel  rispetto
          dell'autonomia  politica e di programmazione degli enti; in
          caso  di  delega  regionale  agli  enti  locali,  la  legge
          regionale  attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali
          da  garantire  la  congrua  copertura degli oneri derivanti
          dall'esercizio  delle  funzioni delegate, nell'ambito delle
          risorse  a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato
          alle regioni;
                c) ai  fini  della  determinazione  delle  risorse da
          trasferire, si effettua la compensazione con la diminuzione
          di   entrate  erariali  derivanti  dal  conferimento  delle
          medesime  entrate alle regioni ed agli enti locali ai sensi
          del presente decreto legislativo.
              3.  Con  i  provvedimenti di cui all'art. 7 della legge
          15 marzo  1997,  n.  59,  alle  regioni  e agli enti locali
          destinatari  delle  funzioni  e  dei compiti conferiti sono
          attribuiti  beni  e  risorse corrispondenti per ammontare a
          quelli   utilizzati   dallo  Stato  per  l'esercizio  delle
          medesime funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini
          della quantificazione, si tiene conto:
                a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in
          un  arco  temporale  pluriennale, da un minimo di tre ad un
          massimo di cinque anni;
                b) dell'andamento   complessivo  delle  spese  finali
          iscritte  nel  bilancio  statale  nel  medesimo  periodo di
          riferimento;
                c) dei  vincoli,  degli  obiettivi  e delle regole di
          variazione  delle entrate e delle spese pubbliche stabiliti
          nei   documenti  di  programmazione  economico-finanziaria,
          approvati  dalle  Camere, con riferimento sia agli anni che
          precedono  la  data  del  conferimento,  sia  agli esercizi
          considerati  nel  bilancio  pluriennale in vigore alla data
          del conferimento medesimo.
              4.  Con  i provvedimenti, di cui all'art. 7 della legge
          15 marzo 1997, n. 59, si provvede alla individuazione delle
          modalita'  e  delle procedure di trasferimento, nonche' dei
          criteri  di  ripartizione  del  personale.  Ferma  restando
          l'autonomia    normativa   e   organizzativa   degli   enti
          territoriali riceventi, al personale trasferito e' comunque
          garantito  il mantenimento della posizione retributiva gia'
          maturata.   Il   personale  medesimo  puo'  optare  per  il
          mantenimento del trattamento previdenziale previgente.
              5.  Al  personale  inquadrato  nei ruoli delle regioni,
          delle  province,  dei  comuni e delle comunita' montane, si
          applica   la   disciplina   sul   trattamento  economico  e
          stipendiale e sul salario accessorio prevista dal contratto
          collettivo    nazionale   di   lavoro   per   il   comparto
          regioni-autonomie locali.
              6.  Gli  oneri  relativi al personale necessario per le
          funzioni  conferite incrementano in pari misura il tetto di
          spesa  di  cui all'art. 1, comma 9, della legge 28 dicembre
          1995, n. 549.
              7.  Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e
          di  compiti  ai  sensi del presente decreto legislativo, lo
          Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi
          pluriennali  di  spesa  mantenendo  gli  stanziamenti  gia'
          previsti   dalle   leggi   stesse  o  dalla  programmazione
          finanziaria  triennale.  Sono  finanziati  altresi',  nella
          misura  prevista  dalla  legge  istitutiva, i fondi gestiti
          mediante  convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni
          stesse.
              8.  Al  fine della elaborazione degli schemi di decreto
          del  Presidente  del  Consiglio dei ministri, la Conferenza
          unificata Stato, regioni, citta' e autonomie locali, di cui
          al  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito
          denominata  «Conferenza  unificata»,  promuove  accordi tra
          Governo,  regioni  ed  enti  locali,  ai sensi dell'art. 9,
          comma  2, lettera c), del medesimo decreto legislativo. Gli
          schemi dei singoli decreti debbono contenere:
                a) l'individuazione    del   termine,   eventualmente
          differenziato,  da  cui  decorre l'esercizio delle funzioni
          conferite  e  la  contestuale individuazione delle quote di
          tributi  e  risorse  erariali da devolvere agli enti, fermo
          restando   quanto   previsto   dall'art.   48  della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449;
                b) l'individuazione  dei  beni  e  delle strutture da
          trasferire,  in relazione alla ripartizione delle funzioni,
          alle regioni e agli enti locali;
                c) la  definizione  dei  contingenti complessivi, per
          qualifica e profilo professionale, del personale necessario
          per  l'esercizio  delle funzioni amministrative conferite e
          del personale da trasferire;
                d) la    congrua   quantificazione   dei   fabbisogni
          finanziari  in  relazione  alla  concreta  ripartizione  di
          funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza
          dalla  data di effettivo esercizio delle funzioni medesime,
          secondo  i  criteri  stabiliti  al  comma  2  del  presente
          articolo.
              9.  In  caso  di  mancato  accordo,  il  Presidente del
          Consiglio  dei ministri provvede, acquisito il parere della
          Conferenza  unificata,  ai  sensi  dell'art.  7 della legge
          15 marzo 1997, n. 59.
              10.  Nei  casi in cui lo Stato non provveda ad adottare
          gli  atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze
          previste  dalla  legge  15 marzo 1997, n. 59 e dal presente
          decreto   legislativo,   la   Conferenza   unificata   puo'
          predisporre  lo  schema  dell'atto  o  del  provvedimento e
          inviarlo  al  Presidente del Consiglio dei ministri, per le
          iniziative  di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n.
          59.  Si  applica a tal fine la disposizione di cui all'art.
          2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
              11.  Ove non si provveda al trasferimento delle risorse
          disposte ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n.
          59,  nei  termini  previsti,  la  regione e gli enti locali
          interessati chiedono alla Conferenza unificata di segnalare
          il  ritardo  o  l'inerzia  al  Presidente del Consiglio dei
          ministri,  che  indica  il  termine per provvedere. Decorso
          inutilmente  tale  termine  il Presidente del Consiglio dei
          ministri nomina un commissario ad acta.»
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 66 del gia' citato
          decreto legislativo n. 112 del 1998:
              «Art.  66  (Funzioni  conferite agli enti locali). - 1.
          Sono attribuite, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge
          15 marzo 1997, n. 59, ai comuni le funzioni relative:
                a) alla  conservazione, utilizzazione e aggiornamento
          degli  atti  del  catasto  terreni  e  del catasto edilizio
          urbano,   nonche'   alla   revisione  degli  estimi  e  del
          classamento,  fermo  restando quanto previsto dall'art. 65,
          lettera h);
                b);
                c) alla  rilevazione dei consorzi di bonifica e degli
          oneri consortili gravanti sugli immobili.
              2.  Nelle  zone  montane  le funzioni di cui al comma 1
          possono  essere esercitate dalle comunita' montane d'intesa
          con i comuni componenti.»