Art. 26. Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura 1. All'articolo 1, comma 1, del (( decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, )) convertito, con modificazioni, dalla legge (( 20 dicembre 1996, n. 642, e successive modificazioni, )) le parole: «31 dicembre 2005», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642 e successive modificazioni (Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996), cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura e contributi ad enti irrigui ed al settore degli allevamenti). - 1. Il termine di cui all'art. 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, relativo alla durata del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2007. La gestione del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura e' affidata alle regioni.»