Art. 26.
     Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura
  1.  All'articolo 1,  comma 1, del (( decreto-legge 23 ottobre 1996,
n.  552, )) convertito, con modificazioni, dalla legge (( 20 dicembre
1996,  n. 642, e successive modificazioni, )) le parole: «31 dicembre
2005», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 1 del
          decreto-legge  23 ottobre  1996,  n.  552,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  20 dicembre  1996,  n.  642 e
          successive  modificazioni  (Interventi  urgenti nei settori
          agricoli  e fermo biologico della pesca per il 1996), cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              «Art.  1  (Proroga  del  Fondo  per  lo  sviluppo della
          meccanizzazione in agricoltura e contributi ad enti irrigui
          ed  al  settore  degli allevamenti). - 1. Il termine di cui
          all'art.  7  del  decreto-legge  13 agosto  1975,  n.  377,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975,
          n.  493,  relativo  alla  durata  del Fondo per lo sviluppo
          della  meccanizzazione  in  agricoltura, di cui all'art. 12
          della   legge   27 ottobre   1966,  n.  910,  e  successive
          integrazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2007. La gestione
          del   Fondo   per  lo  sviluppo  della  meccanizzazione  in
          agricoltura e' affidata alle regioni.»